Sentenza n. 33/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Gaetano Azzariti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121 del T.U.
delle leggi di p.s. approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso
con ordinanza 16 maggio 1956 del Pretore di Montichiari nel
procedimento penale a carico di Brunelli Giovanni e Brunelli Aldino,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 27
giugno 1956 ed iscritta al n. 211 del Reg. ord. 1956.
Udita nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1956 la relazione del
Giudice Gaetano Azzariti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale contro Brunelli Giovanni e
Brunelli Aldino, imputati di contravvenzione all'art. 121 del T.U.
delle leggi di p.s. per avere esercitata la vendita ambulante di
giornali senza essere iscritti nei registri dell'autorità di pubblica
sicurezza, la difesa sollevò eccezione di incostituzionalità
dell'articolo 121 predetto in riferimento all'art. 21 della
Costituzione e il Pretore di Montichiari, con ordinanza 16 maggio 1956,
dispose la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità
costituzionale così sollevata.
Nella ordinanza si osserva che l'eccezione della difesa "non è
manifestamente infondata, in quanto giustificata dal contrasto tra la
libertà di manifestazione del pensiero (che può ritenersi esplicato
anche nella distribuzione di giornali, specialmente quando, come nella
specie, la distribuzione è limitata a giornali di una sola corrente
politica ed avviene per incarico della sezione cui l'imputato
appartiene) e l'obbligo di chiedere ed ottenere preventivamente
l'iscrizione nell'apposito registro, obbligo che può essere ritenuto
pur sempre una limitazione alla libertà sancita dall'art. 21 della
Costituzione, tanto più che la iscrizione può essere negata
dall'autorità di pubblica sicurezza".
Detta ordinanza è stata regolarmente notificata il 22 maggio 1956,
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata
nella Gazzetta Ulficiale della Repubblica.
Nel giudizio così proposto davanti a questa Corte non vi è stata
costituzione delle parti, ma è tempestivamente intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha presentato le sue deduzioni in data 11
giugno 1956 e, successivamente, in data 22 novembre, ha depositato
nella cancelleria una memoria.
L'Avvocatura osserva:
a) che l'art. 121 impugnato disciplina una forma di attività
economica e commerciale, che non ha niente da fare con la disciplina
inerente ai mezzi di diffusione della manifestazione del pensiero;
b) che le valutazioni consentite all'autorità di pubblica
sicurezza al fine di ricusare la iscrizione nel registro degli
esercenti i mestieri ambulanti, come risulta dall'art. 122 della legge,
riflettono unicamente esigenze di tutela dell'adolescenza e di pubblica
sicurezza;
c) che l'art. 121 corrisponde ai principi fermati nell'art. 41
della Costituzione che, dichiarando libera l'iniziativa economica
privata, aggiunge che questa non può svolgersi in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La difesa dello Stato rileva inoltre che l'obbligo di iscrizione
nei registri di pubblica sicurezza per l'esercizio dei mestieri
ambulanti è mantenuto in tutti i progetti sottoposti all'esame del
Parlamento, anche ad iniziativa parlamentare, per la riforma delle
leggi di p.s. e conclude chiedendo che sia dichiarata insussistente
l'asserita incompatibilità dell'art. 121 del T.U. delle leggi di p.s.
con l'art. 21 della Costituzione.
Nella pubblica udienza del 5 dicembre 1956 il rappresentante
dell'Avvocatura dello Stato ha confermato le precedenti deduzioni. Considerato in diritto :
L'art. 121 del T.U. delle leggi di p.s. dispone che non possono
essere esercitati mestieri girovaghi senza previa iscrizione in un
registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. I
mestieri ai quali si riferisce il detto articolo sono moltissimi. Tra
gli altri vi è il mestiere ambulante di venditore o distributore di
merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni e, poi ancora,
i mestieri di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore
di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza,
barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi.
A tutti questi mestieri ambulanti, per quanto diversi nel loro
oggetto, si applica egualmente la norma dell'art. 121, che richiede la
previa iscrizione nel registro presso l'autorità di pubblica
sicurezza; e il successivo art. 122 precisa che la iscrizione deve
essere ricusata alle persone sfornite di carta di identità e può
essere ricusata ai minori degli anni diciotto idonei ad altri lavori e
alle persone pregiudicate e pericolose.
La norma dell'art. 121 della legge di p.s. è quindi di carattere
generale, ispirata alla tutela della adolescenza e ad esigenze
preventive di pubblica sicurezza, per le quali la legge ritiene
opportuno che non manchi un certo controllo sulle persone che
esercitano mestieri girovaghi. In proposito si può ricordare, in via
generale, che l'art. 41 della Costituzione dopo avere premesso che
"l'iniziativa economica privata è libera", soggiunge che essa "non
può svolgersi. . .in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana" ed affida alla legge di determinare "i
controlli opportuni".
Il carattere generale della norma e la sua finalità escludono un
qualsiasi rapporto diretto di essa con l'art. 21 della Costituzione che
afferma la libertà di manifestare il proprio pensiero con le parole,
lo scritto e ogni aitro mezzo di diffusione. Da tale principio
costituzionale non può derivare evidentemente che alla disciplina
posta dalla legge per tutti i mestieri ambulanti di venditore o
distributore di ogni specie di cose: merci, alimenti, bevande, debba
essere sottratto il mestiere ambulante di venditore o distributore di
scritti disegni o stampati. È l'esercizio del mestiere ambulante e non
l'oggetto specifico di esso, vale a dire la distribuzione di scritti o
disegni, che l'art. 121 prende in considerazione, a differenza di
quanto fanno altre norme della stessa legge di pubblica sicurezza, come
quelle dettate nell'art. 113, le quali ultime possono effettivamente
venire in contrasto col principio della libertà di manifestazione del
pensiero, enunciato nell'art. 21 della Costituzione, e sono state
perciò già dichiarate illegittime costituzionalmente da questa Corte
con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, appunto perché, richiedendo
apposita licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la
distribuzione o la messa in circolazione in luogo pubblico o aperto al
pubblico di scritti o disegni o lasciando in piena discrezionalità
della medesima la facoltà di concedere o negare la licenza, finivano
per rimettere alla detta autorità il potere di consentire o vietare
caso per caso la diffusione di determinati scritti o disegni, cioè,
praticamente, la manifestazione del pensiero.
Nulla di simile può ripetersi per l'art. 121, il quale non
richiede autorizzazione o licenza per distribuire o mettere in vendita
scritti, disegni o giornali. La iscrizione nel registro, come si è
detto, è richiesta per l'esercizio del mestiere ambulante di venditore
o distributore. Qualora manchi l'esercizio del mestiere, l'art. 121 non
è applicabile e quindi la vendita o la distribuzione è libera, non
essendovi nemmeno altre norme legislative che la vietino, come la
giurisprudenza ha più volte messo in rilievo decidendo che la vendita
e la distribuzione di giornali fatte occasionalmente, senza continuità
di carattere professionale, sono fuori delle previsioni del detto art.
121.
Né la iscrizione nel registro potrebbe costituire un mezzo per
stabilire discriminazioni tra giornali o periodici secondo che
appartengano ad uno o ad altro partito politico, ovvero seguano
determinate tendenze, in modo che per alcuni la vendita o la
distribuzione siano agevolate e per altri ostacolate dalla autorità di
pubblica sicurezza. Non può essere dubbio che colui il quale sia
iscritto nel registro degli esercenti il mestiere di venditore
ambulante può liberamente vendere o distribuire o altrimenti mettere
in circolazione, senza bisogno di alcuna licenza dell'autorità,
qualsiasi giornale o periodico, purché ben inteso edito regolarmente
secondo le prescrizioni vigenti, come è stato deciso anche dalla Corte
di cassazione.
Infine è da notare che in relazione all'art. 121 l'autorità di
pubblica sicurezza non ha piena discrezionalità di rifiutare
l'iscrizione nel registro, perché, a differenza di quanto fu di sopra
notato per le licenze richieste nell'art. 113, la legge nell'art. 122
stabilisce criteri precisi ai quali l'autorità deve attenersi nel
ricusare la iscrizione nel registro.
Sotto nessun aspetto può quindi essere considerata
costituzionalmente illegittima la norma dettata nell'art. 121 della
legge di p.s. per asserito contrasto con l'art. 21 della Costituzione,
come nell'ordinanza del Pretore di Montichiari viene prospettato. Giova
inoltre qui ricordare quanto questa Corte ha avuto occasione di
osservare nella sua precedente sentenza n. 1. Con la enunciazione del
diritto di libera manifestazione del pensiero la nostta Costituzione
non ha inteso né consentite attività le quali turbino la
tranquillità pubblica, né sottrarre alla polizia di sicurezza la
funzione di prevenzione dei reati. In conseguenza, non può essere
invocato l'art. 21 della Costituzione per impedire quei controlli anche
preventivi dell'autorità di pubblica sicurezza che il legislatore
ritenga necessari su determinate forme di attività economiche, quale
è quella dei mestieri ambulanti.
Esula poi dai limiti del giudizio di legittimità costituzionale,
di competenza di questa Corte, l'esame dei profili particolari relativi
al caso concreto che forma oggetto del giudizio penale, nel corso del
quale fu emanata l'ordinanza del Pretore di Montichiari. Se possa o
meno esservi esercizio di mestiere a sensi dell'art. 121 della legge di
p.s., allorché la vendita sia limitata a giornali di una sola corrente
politica ed avvenga per incarico della sezione del partito al quale il
venditore appartiene, è questione che riguarda non già la
legittimità costituzionale della norma, ma solo l'applicazione
concreta di essa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del
Pretore di Montichiari in data 16 maggio 1956, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 121 del T.U. delle leggi di p.s. approvato
col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'articolo 21 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI
- GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte