Sentenza n. 33/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1964 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 1047/1957
usata come parametro
- art. 81Costituzione
- art. 1legge 692/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
26 ottobre 1957, n. 1047, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1963
dal Tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra Sancasciani
Celso e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie
(I.N.A.M.), iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175 del 2 luglio 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 6 marzo 1963, emessa dal Tribunale di Siena nel
procedimento civile vertente tra Sancasciani Celso e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione
dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, dell'art. 6 della legge
26 ottobre 1957, n. 1047, in relazione all'art. 1 della legge 4 agosto
1955, n. 692.
Il Tribunale ha rilevato che per effetto dell'art. 1 della legge 26
ottobre 1957, n. 1047, l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e
la vecchiaia è stato esteso ad una nuova categoria di lavoratori,
quella dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'uopo l'art. 6
della citata legge ha disposto la istituzione presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale di una gestione speciale per le
pensioni da corrispondere alla nuova categoria.
Ha quindi osservato il Tribunale che tra gli scopi istituzionali di
tale gestione non è previsto quello di provvedere all'onere delle
prestazioni di assistenza malattia ai nuovi pensionati. Dal mancato
inserimento dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel sistema
mutualistico previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla
estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e
vecchiaia come pure dalla mancata attribuzione alla gestione speciale
dell'onere relativo all'assistenza malattia non deriverebbe però - ad
avviso del Tribunale - la mancanza del diritto a tale assistenza per la
nuova categoria di pensionati. E ciò non soltanto perché la loro
esclusione sarebbe in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, ma
anche perché l'esistenza di tale diritto, - che discende direttamente
dallo status di pensionato del lavoro - non si può far dipendere
dall'esistenza o dalla mancanza dei mezzi finanziari necessari per
assicurarlo. Né può inoltre riconoscersi tale diritto, ed imporre
l'onere che esso comporta, a carico del Fondo per l'adeguamento delle
pensioni e per l'assistenza di malattia istituito per i pensionati di
invalidità e vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria, dato
che nessun contributo viene versato a tale Fondo dai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni.
Secondo il Tribunale quindi l'art. 6 della legge 26 ottobre 1957,
n. 1047, dovrebbe considerarsi incostituzionale per non avere indicato
i mezzi per far fronte alla nuova spesa derivante (per effetto del
coordinamento degli artt. 1 della legge n. 692 e 1 della legge n. 1047)
dalla estensione dell'assistenza malattia alle nuove categorie di
pensionati.
L'ordinanza di rinvio, ritualmente comunicata e notificata, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175 del
2 luglio 1963.
Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto
soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, con deposito di deduzioni in
cancelleria in data 7 giugno 1963, deduzioni ampiamente sviluppate con
la memoria depositata il 9 gennaio 1964.
In via preliminare - osserva l'Avvocatura - non è addirittura
ipotizzabile un contrasto tra la disposizione dell'art. 6 della legge
26 ottobre 1957, n. 1047, e l'art. 81, ultimo comma, della
Costituzione proprio in considerazione del contenuto normativo della
legge in esame.
Ed invero, l'art. 6, che fa seguito all'art. 1 della legge n. 1047
nel quale è stabilita la estensione della assicurazione per
invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, si
limita ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale una gestione speciale a carattere autonomo con lo scopo di
provvedere al trattamento di previdenza stabilito, per la prima volta,
dalla legge stessa.
L'art. 6 non dispone di per sé - né esplicitamente né
implicitamente - nuove o maggiori spese oltre quelle già previste in
bilancio; mentre la esigenza costituzionale è, invece, soddisfatta,
dall'art. 11 della stessa legge col quale è stato disposto che
all'onere delle pensioni posto a carico della Gestione speciale si
provveda col contributo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
rispettivi concedenti e con il concorso dello Stato.
L'art. 6, quindi, non può, in sé considerato, essere in contrasto
con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.
A parte ciò la questione sarebbe comunque manifestamente infondata
posto che l'unico scopo che il legislatore ha voluto perseguire con la
emanazione della legge n. 1047 del 1957 è stato quello di estendere ai
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'obbligo dell'assicurazione
per l'invalidità e la vecchiaia, obbligo al quale gli appartenenti
alle dette categorie non erano stati fin allora sottoposti "non essendo
dei prestatori d'opera subordinati".
Per quanto riguarda invece l'assistenza malattia, l'art. 1 della
legge n. 692 del 1955 ha concesso tale diritto - seguendo un criterio
di realizzazione graduale di tale forma di assistenza - al settore del
rapporto di lavoro dipendente, a quel settore, cioè, che era coperto
dalla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e la
vecchiaia e dalle altre forme sostitutive di essa.
Palesemente errato è, dunque, secondo l'Avvocatura, il presupposto
del Tribunale circa l'applicazione automatica dell'art. 1 della legge
n. 692 del 1955 alla speciale gestione per la assicurazione della
invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti ed assimilati; e,
conseguentemente, altrettanto palesemente errato è il "coordinamento"
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, con la precedente legge n. 692
del 1955.
Ed infatti la legge del 1955 sull'assistenza malattia ai pensionati
si riferisce ai lavoratori dipendenti, la legge del 1957 a determinate
categorie di lavoratori autonomi; per concedere a costoro oltre la
pensione anche l'assistenza malattia dopo il pensionamento occorre un
apposito provvedimento legislativo, così come è stato fatto per gli
artigiani pensionati con la recente legge 27 febbraio 1963, n. 260.
L'Avvocatura ha perciò concluso per la non fondatezza della
questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza del
Tribunale di Siena. Considerato in diritto :
Il Tribunale, basandosi sul presupposto che i coltivatori diretti,
i mezzadri e i coloni pensionati abbiano diritto all'assistenza di
malattia, ha sottoposto alla Corte la seguente questione di
legittimità costituzionale: se l'art. 6 della legge 26 ottobre 1957,
n. 1047, posto in relazione con l'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n.
692, sia in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione
per non avere indicato i mezzi per far fronte alla nuova spesa
derivante dall'estensione dell'assistenza di malattia alla nuova
categoria di pensionati di invalidità e vecchiaia.
Posta in questi termini, la questione non è fondata.
L'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, si limita ad
istituire presso l'I.N.P.S. una Gestione speciale autonoma per le
pensioni da corrispondere ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai
coloni. L'ordinanza non ritiene compreso tra gli scopi di tale Gestione
quello di provvedere per l'assistenza di malattia alla nuova categoria
di pensionati. E allora non si vede né come l'art. 6 della legge 26
ottobre 1957, n. 1047, possa essere messo in relazione con l'art. 1
della legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla estensione dell'assistenza di
malattia ai pensionati, né come possa essere in contrasto con l'art.
81, ultimo comma, della Costituzione per non avere indicato i mezzi per
far fronte alla nuova spesa occorrente per tale assistenza.
L'esigenza costituzionale di indicare i mezzi di copertura di una
nuova spesa postula che tale spesa sia stata autorizzata e l'ordinanza
espressamente rileva che, mentre con l'art. 5 della legge n. 692 del
1955 fu posta a carico del Fondo adeguamento pensioni anche la spesa
per la assistenza di malattia ai lavoratori pensionati, con l'art. 6
della legge n. 1047 del 1957 è stata posta, invece, a carico della
Gestione autonoma soltanto la spesa per il trattamento di pensione ai
coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. È chiaro quindi che
occorreva provvedere solo ai mezzi per il pagamento delle pensioni e a
ciò la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ha provveduto con le
disposizioni contenute negli artt. 11 e 21;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, in relazione
all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, in riferimento all'art.
81, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI
-ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI
-GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte