Sentenza n. 33/1965
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1965 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute
nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico
delle leggi sulla caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016,
promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1964 dal Pretore di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Romanini Ivo, iscritta al n. 139
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.
Udita nella camera di consiglio del 6 aprile 1965 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico del sig. Ivo
Romanini, celebrato davanti al Pretore di Ferrara, i difensori
dell'imputato sollevarono la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 del T.U. delle leggi sulla caccia, approvato con R.D. 5
giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 34 del D.P.R. 10 giugno
1955, n. 987, secondo il quale nelle zone di ripopolazione e cattura,
costituite automaticamente in riserva per l'annata venatoria successiva
alla scadenza della concessione, possono cacciare soltanto i cacciatori
della sezione o delle sezioni della Federazione italiana della caccia,
nei territori delle quali sono situati i terreni inclusi nella zona
stessa, dovendosi considerare cacciatori abusivi, soggetti alle
relative sanzioni, tutti gli altri cacciatori che s'introducano nel
territorio riservato per esercitarvi la caccia o l'uccellagione.
Il Pretore, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente
infondata, con ordinanza emessa l'11 luglio 1964, sospese il giudizio e
trasmise gli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza ritualmente notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 238 del 26
settembre 1964.
Le ragioni che hanno persuaso il Pretore della non manifesta
infondatezza della questione sono da ricercare nel fatto che la norma
impugnata troverebbe il suo presupposto nella norma contenuta nell'art.
8 del citato T.U., dichiarata costituzionalmente illegittima da questa
Corte perché in contrasto con l'art. 18 della Costituzione: con la
conseguenza che la norma impugnata sarebbe in contrasto anch'essa con
l'art. 18, che pone il principio della libertà di associazione, e
inoltre con l'art. 3 che proclama il principio di eguaglianza.
Nel presente giudizio non si è costituita la parte privata e non
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :
La questione è stata proposta per errore in relazione anche
all'art. 34 (non 32) del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, dato che
questo articolo modifica l'ultimo comma dell'art. 55 del testo unico
della caccia, una disposizione, cioè, che non si riferisce al divieto
stabilito e sanzionato dai commi 1, ultima parte, e 3 del predetto
articolo: ai quali soltanto, perciò, la questione di legittimità deve
essere riferita.
In questi limiti la questione è fondata, non già perché la norma
impugnata sia in contrasto con l'art. 18 della Costituzione, ma
perché, essendo stato dichiarato non conforme alla Costituzione il
sistema posto dal testo unico della caccia, in virtù del quale
l'esercizio dell'attività venatoria è condizionato all'obbligatoria
iscrizione alla Federazione della caccia (sentenze n. 69 del 7 giugno
1962 e n. 71 dell'8 maggio 1963), l'autorizzazione all'esercizio di
siffatta attività consentita, nel caso in esame, soltanto agli
iscritti alla Sezione o alle Sezioni della Federazione costituite nella
zona, si risolve in una disparità di trattamento a danno di coloro che
sono muniti di licenza di caccia e non sono iscritti alle Sezioni della
Federazione e quindi in una patente violazione dell'art. 3 della
Costituzione. Occorre appena avvertire che questa violazione non si
verificava, invece, quando, essendo in vigore le norme dichiarate poi
incostituzionali, la qualità di iscritto alle Sezioni della
Federazione della caccia, si congiungeva con l'altra di autorizzato a
esercitare l'attività venatoria: sicché il permesso accordato agli
iscritti alle Sezioni significava permesso accordato a tutti
indistintamente i cacciatori della zona.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute
nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico
delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, in
relazione all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1965:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte