Sentenza n. 33/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1966 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 398legge 517/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo
398, comma terzo, del Codice di procedura penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1965 dal Pretore di Iseo nel
procedimento penale a carico di Belli Angelo, iscritta al n. 70 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;
2) ordinanza emessa il 26 marzo 1965 dal Tribunale di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Fedozzi Egidio, iscritta al n. 72 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;
3) ordinanza emessa il 9 marzo 1965 dal Pretore di Codigoro nel
procedimento penale a carico di Pedrini Graziano ed altri, iscritta al
n. 74 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965;
4) ordinanza emessa l'8 maggio 1965 dal Pretore di Chieti nel
procedimento penale a carico di Cocco Sabatino, iscritta al n. 134 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965;
5) ordinanza emessa il 23 giugno 1965 dal Comandante del porto di
Trapani nel procedimento penale a carico di Denaro Salvatore, iscritta
al n. 148 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965;
6) ordinanza emessa il 5 luglio 1965 dal Pretore di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Milanello Nevio, iscritta al n. 151
del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965;
7) ordinanza emessa l'8 luglio 1965 dal Pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Martinengo Tiziano, iscritta al n. 162
del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 223 del 4 settembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 3 febbraio 1966 la relazione
del Giudice Antonio Manca.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio penale a carico di Belli Angelo il Pretore
di Iseo, con ordinanza del 23 febbraio 1965, ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 398, commi terzo e quarto, del
Codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, in quanto era stato emesso il decreto di citazione
al giudizio senza il previo interrogatorio dell'imputato.
Nell'ordinanza si osserva: che, in base alla disposizione citata
(modificata dall'art. 19 della legge del 18 giugno 1955, n. 517),
secondo l'interpretazione costante della Corte di cassazione, nei
procedimenti davanti al Pretore, l'interrogatorio dell'imputato, o la
contestazione dell'accusa in un mandato rimasto senza effetto, sono
prescritti, a pena di nullità, soltanto nel caso in cui si debba
emettere sentenza di proscioglimento per perdono giudiziale, per
amnistia o per insufficienza di prove; che, data tale interpretazione,
non sarebbe infondato il dubbio circa l'illegittimità delle
disposizioni anzidette, in quanto l'imputato, fuori delle ipotesi
espressamente prevedute dal ricordato art. 398, può essere rinviato a
giudizio ignorando l'apertura, a suo carico, di un procedimento penale.
Secondo l'ordinanza il dubbio non sarebbe superato dal considerare
che, nel caso ipotizzato, all'imputato è ampiamente garantito il
diritto di difesa nel dibattimento, e che l'imputato stesso potrebbe
sempre presentare le sue discolpe al Pretore in qualsiasi momento,
anche quindi, in sede pre-dibattimentale. Difatti, quanto al primo
punto, sarebbe da obbiettare che il diritto alla difesa deve essere
garantito anche in fase istruttoria: diritto che verrebbe pregiudicato
impedendo il proscioglimento in tale fase. E sarebbe da obbiettare,
quanto al secondo punto, che l'incolpato potrebbe non venire a
conoscenza del procedimento prima della citazione, o quando si
verificasse un errore nell'individuazione dell'imputato stesso.
Il Pretore soggiunge che, nel caso in esame, non si tratterebbe di
una particolare modalità dell'esercizio del diritto di difesa, bensì
di privazione del medesimo in uno stato del procedimento. Donde il
contrasto col secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
Non avrebbero poi rilevanza il carattere facoltativo
dell'istruttoria nei processi davanti al Pretore, perché ciò non
eliminerebbe il fatto della sussistenza di una fase istruttoria, nella
quale l'imputato non potrebbe intervenire.
Ritenendo quindi la questione non manifestamente infondata ha
rimesso gli atti a questa Corte, sospendendo di decidere.
La stessa questione, con sostanziale identità di motivazione, è
stata sollevata: dal Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 26 marzo
1965 (n. 72 del Registro ordinanze del 1965) nel corso del giudizio
penale a carico di Fedozzi Egidio; dal Pretore di Codigoro, con
ordinanza del 9 marzo 1965 (n. 74 del Registro ordinanze del 1965) nel
corso del giudizio penale a carico di Pedrini Graziano ed altri; dal
Pretore di Chieti, con ordinanza dell'8 maggio 1965 (n. 134 del
Registro ordinanze del 1965) nel corso del procedimento penale a carico
di Cocco Sabatino; dal Comandante del porto di Trapani, con ordinanza
del 23 giugno 1965 (n. 148 del Registro ordinanze del 1965) nel corso
del giudizio penale a carico di Denaro Salvatore; dal Pretore di Reggio
Emilia, con ordinanza del 5 luglio 1965 (n. 151 del Registro ordinanze
del 1965) nel corso del giudizio penale a carico di Milanello Nevio e
dal Pretore di Padova, con ordinanza dell'8 luglio 1965 (n. 162 del
Registro ordinanze del 1965) nel corso del giudizio penale a carico di
Martinengo Tiziano.
Le predette ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente: del 15 maggio
1965 le ordinanze 70 e 72; del 5 giugno 1965 la 74; del 17 luglio 1965
la 134; del 28 agosto 1965 la 148 e la 151 e del 4 settembre 1965 la
162.
In questa sede nessuna parte si è costituita. Considerato in diritto :
Le cause indicate nell'epigrafe, trattandosi della stessa
questione, possono essere riunite e decise con unica sentenza.
1. - Nelle ordinanze di rimessione si esprime il dubbio se possa
ritenersi compatibile con il secondo comma dell'art. 24 e con l'art. 3
della Costituzione, l'art. 398 del Codice di procedura penale
(modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517) nella parte in cui
dispone che il Pretore non può, a pena di nullità, pronunziare
sentenza di non doversi procedere per perdono giudiziale, per
insufficienza di prove, o per amnistia, se l'imputato non è stato
interrogato sul fatto, o se questo non è stato contestato in un
mandato rimasto senza effetto.
Il dubbio, secondo i giudici del merito, si ricollegherebbe
all'interpretazione che, di tale disposizione, è stata costantemente
accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel senso che, per
converso, il compimento degli atti predetti non sarebbe obbligatorio
nei casi in cui il Pretore emette il decreto di citazione per il
dibattimento. In quest'ipotesi, data l'accennata interpretazione, si
riscontrerebbe un'illegittima menomazione del diritto di difesa.
2. - Occorre premettere peraltro che, nonostante il carattere
generico della motivazione delle ordinanze, l'indagine, ora sottoposta
all'esame della Corte, non è da ritenere estesa, in generale, a tutte
le facoltà spettanti al Pretore nei procedimenti di sua competenza.
La controversia invece in rapporto alla disposizione denunziata nei
termini anzidetti, rimane circoscritta nell'ambito dei casi in cui si
ritenga di procedere al compimento degli atti istruttori indicati nel
secondo comma dell'art. 398. Il quale, come risulta sia dalla
collocazione nel titolo III del libro secondo, sia dal titolo
dell'articolo stesso, riguarda, in particolare, i poteri attribuiti al
Pretore nel "procedimento con istruzione sommaria".
Resta quindi estranea all'attuale giudizio ed impregiudicata ogni
questione attinente ad altre facoltà che, secondo il sistema, si
ritengono proprie dei procedimenti pretorili ed inoltre ogni
discussione concernente la disposizione, di carattere generale,
contenuta nel primo comma dell'art. 231 del Codice di procedura penale,
richiamato in una delle ordinanze (peraltro come deduzione di parte
privata), in collegamento con l'art. 398.
3. - Ciò premesso la Corte è d'avviso che la questione, così
delimitata, deve ritenersi fondata.
Non si può disconoscere, infatti, che nel caso di atti istruttori
compiuti dal Pretore (a parte la questione teorica sulla configurazione
di quest'organo giurisdizionale), si è in presenza di uno stato del
processo, in cui l'espressa menzione contenuta nel precetto
costituzionale ed il rigore con cui deve essere inteso (secondo quanto
ha ritenuto questa Corte) esigono l'inviolabilità del diritto alla
difesa.
È pure comune opinione che l'interrogatorio della persona
indiziata (al quale, per evidenti esigenze di giustizia, viene
equiparata la contestazione del fatto con mandato rimasto senza
effetto) oltre una fonte di prova, costituisca anche uno dei mezzi con
cui si può esercitare tale diritto. La contestazione dell'accusa,
infatti, e la presenza della persona indiziata, offrono a quest'ultima,
con la conoscenza dell'imputazione, il modo di prospettare,
tempestivamente ed utilmente, al giudice le proprie deduzioni
difensive. All'interrogatorio inoltre è pure connessa la difesa
tecnica, poiché si deve osservare il disposto dell'art. 368, che
impone la nomina del difensore, col conseguente obbligo del deposito,
nella cancelleria, del relativo verbale, ai sensi del primo comma
dell'art. 304 quater, modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517:
obbligo esteso anche all'istruttoria sommaria, secondo quanto ha
ritenuto questa Corte con le sentenze n. 11 e n. 52 del 1965.
4. - Se quindi il Pretore, in base al primo comma del citato
articolo 231, ritiene necessario compiere, nei confronti di colui che
è indicato come imputato ai sensi dell'art. 78 del Codice processuale,
in tutto, o in parte, gli atti di istruzione, menzionati nel secondo
comma dell'art. 398, in tal caso la facoltà di prescindere dalla
contestazione del fatto prima di emettere il decreto di citazione, non
può non ritenersi in contrasto con la garanzia del diritto di difesa:
facoltà che deroga a quanto dispone, invece, per l'istruzione sommaria
del Pubblico Ministero, l'ultimo comma dell'art. 396, secondo il quale,
a pena di nullità, non si può fare la richiesta di citazione al
giudizio se non si procede all'accennata contestazione nelle forme
prescritte.
5. - Non giova richiamarsi in contrario alla celerità ed alla
semplicità, che si ritengono connaturali allo svolgimento dei processi
davanti al Pretore; giacché queste esigenze, nel caso ora in esame,
non possono che rimanere subordinate ad una esigenza preminente,
qual'è quella del contraddittorio e della difesa, particolarmente per
l'ipotesi, accennata anche nelle ordinanze, che l'imputato non sia in
grado, per varie circostanze, di conoscere l'esistenza dell'istruttoria
nei suoi confronti.
6. - D'altra parte, per la decisione della causa, appare
inconferente il richiamo - contenuto in una delle ordinanze - al
carattere facoltativo che, nei processi di competenza del Pretore,
avrebbe il compimento di atti istruttori e, quindi, di riflesso, anche
la contestazione dell'accusa. L'attuale controversia, infatti, come si
è in precedenza accennato, muove dal presupposto che si proceda in
concreto a tali atti e che, in conseguenza, in base a quanto si è
detto, la garanzia della difesa deve essere rispettata. Dovendosi,
peraltro, notare, in proposito, che si tratta pur sempre di una delle
facoltà attribuite al giudice dall'ordinamento, condizionata
necessariamente dalle obbiettive esigenze di giustizia, e preordinata,
nel procedimento penale, all'accertamento della verità, anche
nell'interesse della persona indiziata.
7. - Le considerazioni finora esposte pongono in luce altresì che
la situazione ora prospettata, non può neppure essere considerata come
un giustificabile adattamento dell'esercizio della difesa alla
particolare struttura del procedimento, come in altri casi, diversi da
quello attuale, ha ritenuto questa Corte (da ultimo con la sentenza n.
170 del 1963). Giacché si tratta, invece, della possibilità che
rimanga del tutto inoperante la garanzia costituzionale in uno stato
del processo, nel quale, come si è rilevato, siffatta garanzia è
espressamente richiesta.
Donde la illegittimità della disposizione impugnata, in
riferimento al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, restando
assorbito ogni altro rilievo contenuto nelle ordinanze, circa la
sussistenza di un contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le cause indicate in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 398 del Giudice
di procedura penale (modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517)
limitatamente alla parte in cui, nei procedimenti di competenza del
Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio
dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte