Sentenza n. 33/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/04/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 561/1956
applicata al caso
- art. 1legge 76/1949
citata
- art. 5legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 2d.l. 371/1948
- art. 3d.l. 371/1948
- art. 4d.l. 371/1948
- art. 5d.l. 371/1948
- art. 1d.l. 371/1948
- art. 7d.l. 371/1948
- art. 251legge 87/1953
- art. 260legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
commi primo, secondo e terzo, 2 nn. 3, 5, commi primo e secondo, e 7
del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla legge 1 marzo
1949, n. 76 - recanti norme sulla istituzione e sulle attribuzioni
della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta - ,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 dicembre 1966 dalla Giunta
giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede
giurisdizionale, sul ricorso di Artaz - Dotto Giuseppe contro Montesano
Giuseppe ed altri, iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25
febbraio 1967;
2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1966 dalla Giunta
giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede
giurisdizionale, sul ricorso di Andrione Mario ed altri contro il
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione
della Valle d'Aosta ed altri, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del
25 marzo 1967;
3) ordinanza emessa il 27 gennaio 1967 dalla Giunta giurisdizionale
amministrativa della Valle d'Aosta, in sede giurisdizionale, sul
ricorso della società Funivia del Monte Rosa contro la società
Impianti sportivi a Gressoney La Trinité (I.S.A.G.), iscritta al n. 57
del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967;
4) ordinanza emessa l'11 marzo 1967 dalla Corte del conti - Sezione
prima giurisdizionale - nel giudizio promosso da Belley Edmondo,
esattore tesoriere del Consorzio esattoriale di Villenuove, avverso la
decisione 26 ottobre 1965 della Giunta giurisdizionale amministrativa
della Valle d'Aosta, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2
settembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione
del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con tre ordinanze - emesse rispettivamente in data 10 e 20 dicembre
1966 e 27 gennaio 1967 sui ricorsi proposti da Artaz - Dotto Giuseppe
contro Montesano Giuseppe ed altri, da Andrione Mario ed altri contro
il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri e dalla società per
azioni Funivia del Monte Rosa contro la società Impianti sportivi a
Gressoney La Trinité - la Giunta giurisdizionale amministrativa della
Valle d'Aosta, in sede giurisdizionale, ha proposto a questa Corte la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo,
nn. 2 e 3 del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla
legge 1 marzo 1949, n. 76 - recanti norme sulla istituzione e sulle
attribuzioni della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle
d'Aosta - in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma
secondo, della Costituzione.
Nelle citate ordinanze, motivate in maniera pressoché identica, si
rileva che è incompatibile con i principi costituzionali di
indipendenza ed imparzialità dei giudizi la presenza, quali componenti
la Giunta, di funzionari statali, quali il consigliere di prefettura di
Torino designato dal Prefetto e dell'intendente di finanza di Aosta.
Gli organi governativi centrali sarebbero, infatti, in grado di
presiedere indirettamente alla loro nomina e potrebbero provocarne la
sostituzione mediante trasferimenti di sede, influendo in tal modo
sulla composizione e sulle decisioni della Giunta.
Le tre ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica n. 51 del 25
febbraio 1967, n. 77 del 25 marzo 1967 e n. 89 dell'8 aprile 1967.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è
costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
In termini più ampi la questione di costituzionalità del
D.L.C.P.S. n. 367 del 1946 è stata proposta alla Corte con l'ordinanza
11 marzo 1967 emessa dalla Corte dei conti - Sezione prima
giurisdizionale - nel giudizio promosso da Belley Edmondo, esattore
tesoriere del Consorzio esattoriale di Villenueve, avverso la decisione
26 ottobre 1965 della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle
d'Aosta. Le censure di incostituzionalità sono state in particolare
rivolte nei riguardi:
1) dell'art. 1, commi primo, secondo e terzo, rilevandosi che la
partecipazione in qualità di componenti della Giunta di un consigliere
della prefettura di Torino, designato dal prefetto e dell'intendente di
finanza di Aosta, nonché la designazione del rispettivi supplenti,
risultano in contrasto con il principio di indipendenza del giudici
sancito dagli artt. 101 e 108 della Costituzione e con l'art. 25,
potendo prospettarsi l'ipotesi che venga mutata la composizione del
collegio con intenzionali trasferimenti del funzionari amministrativi;
2) degli artt. 2, nn. 3,5, commi primo e secondo, e 7 che
riguardano la competenza della Giunta in materia di giurisdizione
contabile. Denuncia l'ordinanza in primo luogo un contrasto con gli
artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101 e 108 della Costituzione
osservando in particolare che il primo comma dell'art. 5 e l'art. 7
rinviano - per la disciplina di tali giudizi e per le norme applicabili
agli amministratori e impiegati della Valle e tutti coloro che hanno
maneggio di denaro - a disposizioni del T.U. della legge comunale e
provinciale già dichiarate invalide con la sentenza della Corte n. 55
del 1966 relativa ai Consigli di prefettura. Sul comma secondo
dell'art. 5, che prevede l'intervento alle riunioni della Giunta, con
voto consultivo, di altri due membri (ragioniere capo
dell'amministrazione della Valle o, in sua vece il direttore di
ragioneria dell'intendenza e il funzionario che ha compilato la
relazione sul conto), l'ordinanza osserva che trattasi di membri con
imprecisati compiti che possono portare a una disparità di trattamento
per come è stato già rilevato dalla Corte nella richiamata sentenza
n. 55 del 1966 nei riguardi della norma contenuta nell'art. 23 del T.U.
della legge comunale e provinciale.
Si denuncia, infine, il contrasto fra le indicate norme e l'art.
103, comma secondo, della Costituzione. Fa presente l'ordinanza che
sebbene tale contrasto sia stato negato dalla Corte in relazione alla
giurisdizione del Consigli di prefettura (sentenza n. 17 del 1965), la
questione meriterebbe un riesame.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2
settembre 1967.
Nessuno si è costituito in questa sede. Considerato in diritto :
1. - I quattro giudizi, avendo ad oggetto questioni di legittimità
costituzionale relative allo stesso decreto legislativo, possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
Censura comune alle tre ordinanze della Giunta giurisdizionale
amministrativa della Valle d'Aosta è quella riguardante la
composizione della Giunta nell'esercizio delle sue funzioni
giurisdizionali, in ordine alla quale è stato dedotto che è
incompatibile con i principi di imparzialità e di indipendenza del
giudici, sanciti dagli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo,
della Costituzione la presenza del componenti indicati nei nn. 2 e 3
dell'art. 1, comma secondo, del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, e
cioè del consigliere della prefettura di Torino, designato dal
prefetto, e dell'intendente di finanza di Aosta. Sostanzialmente
identica è la censura che l'ordinanza della Corte dei conti ha
formulato oltre che per le disposizioni ora indicate, anche nei
confronti dei comma terzo dello stesso art. 1, che riguarda la
designazione dei membri supplenti destinati a sostituire in caso di
assenza o impedimento i suddetti componenti, nonché dell'art. 5, comma
secondo, che, per le decisioni della Giunta in materia di giurisdizione
contabile, prevede l'intervento, con voto consultivo, del ragioniere
capo dell'amministrazione della Valle e del funzionario di ragioneria
che ha compilato la relazione sul conto.
L'ordinanza della Corte dei conti ha inoltre sollevato la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 2, nn. 3, 5, comma primo, e
7 contenente norme attributive di competenza e sulla procedura in
materia giurisdizionale contabile, ravvisando in esse un contrasto
anche con gli artt. 3, 24, 25 e 103 della Costituzione.
2. - La prima e fondamentale censura che investe la composizione in
sede giurisdizionale della Giunta della Valle d'Aosta è fondata.
Evidente è l'analogia tra la questione ora in esame e quelle proposte
in ordine alla composizione in sede giurisdizionale dei Consigli di
prefettura e delle Giunte provinciali amministrative, decise
rispettivamente con sentenze n. 55 del 1966 e n. 30 del 1967.
Anche nei riguardi dei componenti della Giunta della Valle indicati
nei nn. 2 e 3 dell'impugnato art. 1 sono ravvisabili motivi validi per
escludere che l'organo giurisdizionale cui appartengono (non
diversamente da quanto la Corte ebbe ad affermare nelle richiamate
sentenze) possa essere considerato indipendente. Trattasi infatti di
funzionari: consigliere di prefettura - ora direttore di sezione -
designato dal prefetto di Torino e intendente di finanza di Aosta, la
cui nomina, sebbene avvenga per la durata di un biennio (con decreto
del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1
modificato dall'art. 3 della legge 1 marzo 1949, n. 76) resta pur
sempre basata sul presupposto di un titolo particolare quale appunto
l'appartenenza del primo alla prefettura di Torino e la destinazione
del secondo alla direzione dell'intendenza di finanza di Aosta.
Il potere esecutivo, rispetto al quale detti funzionari si trovano
in posizione di dipendenza gerarchica, ha quindi la possibilità,
assolutamente discrezionale di far venire meno tale presupposto
disponendo il trasferimento in altra sede di detti funzionari con
conseguente loro decadenza dalla nomina a componenti della Giunta anche
prima della scadenza del termine fissato nel decreto presidenziale. La
rinnovazione, sia pure parziale, del consesso giurisdizionale,
dipenderebbe in definitiva dal potere spettante all'amministrazione
centrale in ordine alla carriera ed ai trasferimenti del funzionari in
questione. Vero è che essi - a differenza di quanto osservato per le
Giunte provinciali amministrative - non rappresentano la maggioranza
dei componenti dell'organo giurisdizionale in esame. Ma a parte che ne
costituiscono i due quinti sta di fatto che la partecipazione ad un
organo giurisdizionale di un solo componente - non indipendente è
sufficiente a minare l'imparzialità dell'organo.
Questi rilievi valgono ovviamente anche nei confronti dei membri
supplenti (art. 1, comma terzo) designati dal prefetto di Torino e
dall'intendente di finanza di Aosta.
Per quanto riguarda alfine i membri che, con voto consultivo,
intervengono alle riunioni in sede giurisdizionale contabile (art. 5,
comma secondo) è agevole rilevare che sono anche essi funzionari della
Regione o dello Stato in posizione di dipendenza rispetto ai superiori
gerarchici. La partecipazione alle riunioni della Giunta del ragioniere
capo dell'amministrazione regionale, o in caso di sua assenza,
impedimento o incompatibilità, del direttore della ragioneria
provinciale di Aosta, nonché del funzionario della ragioneria
regionale che ha compilato la relazione sul conto, risulta inoltre in
contrasto, come rilevato dall'ordinanza della Corte dei conti, con gli
artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione perché il riconoscere
a detti funzionari la possibilità di rappresentare le ragioni
dell'amministrazione ai giudici, dopo che questi si sono riuniti per
decidere, dà luogo ad una evidente disparità rispetto al trattamento
fatto alle parti private.
La dichiarazione di illegittimità delle disposizioni contenute nei
commi secondo e terzo dell'art. 1 non riguarda naturalmente la
composizione della Giunta in sede amministrativa presieduta, ai sensi
dell'art. 2 della legge 1 marzo 1949, n. 76, dal rappresentante del
Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento
di cui all'art. 45 dello Statuto regionale.
3. - In conseguenza della dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle disposizioni riflettenti la composizione della
Giunta in sede giurisdizionale deve essere pronunciata
l'incostituzionalità ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, delle seguenti altre norme contenute nel D.L.C.P.S. 15 novembre
1946, n. 367:
- art. 2, nn. 1 e 2, che attribuiscono alla Giunta la competenza a
giudicare rispettivamente "i ricorsi concernenti la legittimità del
provvedimenti della Valle d'Aosta e degli Enti pubblici sottoposti alla
tutela e vigilanza dell'amministrazione pubblica locale e le
controversie che dalle disposizioni vigenti sono devolute alla
competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede
giurisdizionale";
- artt. 3 e 4 che attribuiscono alla Giunta competenza anche nel
merito e giurisdizione esclusiva nelle controversie per le quali le
disposizioni vigenti stabiliscono rispettivamente identica competenza e
giurisdizione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale
amministrativa e che "riguardano gli Enti indicati nel n. 1 dell'art.
2";
- art. 5, comma primo, integrato con l'art. 1 del decreto
legislativo 3 aprile 1948, n. 371, nella parte in cui per la disciplina
del procedimento dinanzi alla Giunta rinvia alle disposizioni vigenti
in materia di giudizi avanti il Consiglio di Stato e avanti la Giunta
provinciale amministrativa.
Va anche dichiarata, sempre ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87
del 1953, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla
competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede
giurisdizionale contenute nel titolo I del R.D. 26 giugno 1924, n.
1058, le cui norme non vennero comprese nella dichiarazione di
illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 30 del 1967 in
quanto applicabili alla Giunta giurisdizionale della Valle, la
composizione della quale non aveva formato oggetto di impugnazione.
4. - L'ordinanza della Corte dei conti ha dedotto l'illegittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 103 della Costituzione, degli
artt. 2, n. 3, e 5, comma primo, del D.L.C.P.S. n. 367 del 1946,
contenenti norme sulla competenza e sulla procedura in materia di
giurisdizione contabile della Giunta della Valle. Sotto tale profilo la
Corte ha già avuto occasione di rilevare,: allorché analoga
eccezione era stata sollevata per la giurisdizione contabile dei
Consigli di prefettura, che il Costituente non ha inteso riservare alla
Corte dei conti la competenza a conoscere di tutti i giudizi comunque
vertenti nella materia della contabilità pubblica. Né sussistono, nel
caso in esame, motivi nuovi e argomenti validi da giustificare una
diversa pronuncia sulla specifica questione.
Anche le norme anzidette devono tuttavia essere dichiarate
incostituzionali. Gli artt. 2, n. 3, e 5, comma primo, contengono un
rinvio alle disposizioni regolanti la competenza e la procedura nella
stessa materia giurisdizionale contabile dei Consigli di prefettura.
Con la sentenza n. 55 del 1966 la Corte ha già pronunciato
l'incostituzionalità di tali ultime disposizioni con salvezza però
della loro applicazione alla Giunta della Valle, le norme relative alla
quale non erano state allora impugnate. È evidente che, venendo ora a
dichiararsi l'illegittimità della composizione della Giunta, viene
anche a cadere la residua applicabilità delle disposizioni in
questione.
Occorre alfine pronunciare l'illegittimità dell'art. 7
limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare applicabili le
disposizioni del titolo VI del testo unico della legge comunale e
provinciale agli amministratori e agli impiegati della Valle d'Aosta e
a tutti coloro che hanno il maneggio del denaro della Valle, li
assoggetta alla giurisdizione della Giunta per le responsabilità
previste dagli artt. 251 a 260 di detta legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, ratificato con
legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente "Istituzione della Giunta
giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta":
- art. 1, commi secondo e terzo, per la sola parte relativa alla
composizione della Giunta in sede giurisdizionale, e art. 5, comma
secondo.
Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale delle seguenti altre disposizioni del
predetto decreto legislativo:
- artt. 2, 3, 4 e 5 , comma primo - integrato con l'art. 1 del D.L.
3 aprile 1948, n. 371 - e commi terzo, quarto e quinto;
- art. 7, limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare
applicabili le disposizioni del titolo VI del testo unico della legge
comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, agli
amministratori e agli impiegati della Valle d'Aosta e a tutti coloro
che maneggiano il denaro della Valle, li assoggetta alla giurisdizione
della Giunta per le responsabilità previste dagli artt. 251 e 260 di
detto testo unico;
dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla
competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede
giurisdizionale contenute nel titolo I del R.D. 26 giugno 1924, n.
1058, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta
provinciale amministrativa in sede giurisdizionale".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte