Sentenza n. 33/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1970 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 92
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 marzo 1969 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Baldini Pio, iscritta al n. 188 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 145 dell' 11 giugno 1969;
2) ordinanza emessa il 3 marzo 1969 dalla Corte d'assise di Padova
nel procedimento penale a carico di Piovan Giorgio, iscritta al n. 313
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;
3) ordinanza emessa il 10 settembre 1969 dal tribunale di Livorno
nel procedimento penale a carico di Ventura Francesco, iscritta al n.
397 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale promosso con il rito del
giudizio direttissimo a carico di Pio Baldini, per oltraggio ad un
agente di pubblica sicurezza, il pretore di Roma, essendo risultato che
l'imputato aveva commesso il fatto in istato di ebbrezza alcoolica, con
ordinanza del 1 marzo 1969, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 92 del codice penale, in riferimento all'art.
27 della Costituzione.
Osserva il pretore che la norma denunziata, nel tener ferma - in
deroga al principio fissato nell'art. 85 del codice penale -
l'imputabilità per i reati commessi in istato di ubriachezza
volontaria o colposa, escluderebbe ogni indagine sulla capacità di
intendere e di volere dell'imputato, e violerebbe il canone della
responsabilità personale in materia penale, espresso nel primo comma
del ridetto art. 27 e risultante anche dal coordinamento di tale canone
con altri accolti nella Costituzione.
Deduce, al riguardo, che nella nozione di responsabilità penale,
si è sempre presupposta e ricompresa la capacità di intendere e di
volere e che è stata, come tale, assunta ed intesa dal legislatore
costituente, il quale avrebbe ulteriormente limitato la
discrezionalità del legislatore ordinario quanto alla sua
configurazione, sia con il riconoscimento e la garanzia dei diritti
inviolabili dell'uomo - fra i quali sarebbe da annoverare quello di non
essere punito quando, al momento della condotta addebitata, manchi la
capacità di autodeterminazione - sia con l'affermazione del principio
di eguaglianza, che non consentirebbe, in tema di ubriachezza - che è
tale da annullare o quanto meno da scemare la capacità di intendere e
di volere - di discriminare tra l'ubriachezza fortuita, che, ai sensi
dell'art. 91 del codice penale, consente l'indagine su tale capacità,
e l'ubriachezza volontaria o colposa che, invece, non la consente e che
conduce automaticamente a porre a carico dell'ebbro il reato commesso.
Ricorda, inoltre, il pretore il recente progetto di riforma del
codice penale che configura l'ubriachezza come attenuante; fa presente
che, secondo un affermato orientamento giurisprudenziale della
cassazione, la norma denunziata, in deroga all'art. 42 del codice
penale, escluderebbe pure l'indagine sulla coscienza e volontà; e
ribadisce, infine, la violazione dell'art. 27, primo comma, della
Costituzione, secondo l'interpretazione datane da questa Corte, e
risultante anche dagli altri due principi espressi nel secondo e terzo
comma dello stesso art. 27, i quali presuppongono la partecipazione
psichica dell'autore al fatto delittuoso.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiate n. 145 dell' 11 giugno 1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, con atto depositato il 1 luglio 1969, nel quale
si chiede che la questione sia dichiarata non fondata.
Dopo aver accennato alle ragioni di politica criminale della norma
denunziata ed ai diversi orientamenti dottrinali intesi a precisare a
quale titolo sia da ascrivere il reato commesso in istato di
ubriachezza volontaria o colposa, anche l'Avvocatura si richiama alle
sentenze di questa Corte sull'art. 27 della Costituzione e sostiene
che, secondo la dominante giurisprudenza della cassazione e la dottrina
prevalente, devesi sempre aver riguardo all'atteggiamento psicologico,
quantunque abnorme, riferito al momento in cui fu realizzata
l'attività penalmente illecita, cioè al momento in cui fu commesso il
reato (e non a quello della fase precedente, nella quale l'agente si
sia posto nello stato di ubriachezza), di guisa che, neppure
nell'ipotesi di ubriachezza volontaria o colposa, sarebbe esclusa
l'indagine sulla coscienza e volontà dell'azione; e ciò
contrariamente a quanto si assume nell'ordinanza, che avrebbe, invece,
confuso tra il concetto di imputabilità, da considerare
indipendentemente dalla commissione del reato, e quello di
responsabilità, comprensivo anche della colpevolezza, senza della
quale non v'è rapporto di causalità psichica tra la condotta e
l'evento.
2. - Altra questione di legittimità costituzionale del primo comma
del citato art. 92 del codice penale, è stata sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, con
ordinanza del 3 marzo 1969, dalla Corte d'assise di Padova, nel corso
di un procedimento penale a carico di Giorgio Piovan, imputato di
omicidio aggravato, ai sensi degli artt. 575 e 577, in relazione
all'art. 61, n. 4, del codice penale, commesso in istato di totale
ubriachezza.
Anche in tale ordinanza si assume che la norma denunziata
profilerebbe un'ipotesi di presunzione legale di responsabilità
penale; si fa richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sulla
nozione di responsabilità personale in materia penale, nonché alla
funzione rieducativa della pena, che sarebbe da applicare soltanto a
chi ha commesso il reato in istato di effettiva imputabilità. Per
quanto concerne l'interpretazione della norma denunziata, si sostiene,
poi, che secondo la costante giurisprudenza, chi commette un reato
doloso in istato di ubriachezza volontaria ne risponde a titolo di
dolo, pur avendo voluto soltanto la ubriachezza e non - stante il suo
stato di incapacità naturale - anche il reato commesso.
La violazione del principio di eguaglianza viene, infine,
prospettata con riferimento all'ipotesi di chi, pur trovandosi in
condizioni personali di eguale incapacità, non incorrerebbe nella
presunzione di imputabilità.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 13 agosto 1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte.
3. - Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 92 del codice penale, in riferimento all'art. 27 della
Costituzione, è stata, da ultimo, sollevata dal tribunale di Livorno,
con ordinanza del 10 settembre 1969, emessa nel corso di un
procedimento penale a carico di Francesco Ventura, imputato del reato
di oltraggio a pubblico ufficiale, commesso in istato di ubriachezza
non accidentale.
A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, si
deduce che l'azione compiuta dall'ubriaco, in molti casi - al pari di
quelle dell'infermo totale di mente - è a lui riferibile solo sul
piano della causalità materiale e non su quello della causalità
psichica. Sarebbe, pertanto, assurdo e illogico il suo assoggettamento
a sanzione penale, che non potrebbe trovare spiegazione neppure con
riferimento all'atteggiamento psichico che ebbe a determinare
l'ubriachezza, dato che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se il
fatto sia da imputare a titolo di dolo o di colpa, sarebbe da valutare
l'atteggiamento della volontà al momento del fatto di reato, commesso
in istato di ubriachezza.
Si osserva, ancora, che la circostanza che l'ubriachezza sia stata
determinata dall'agente volontariamente o colposamente potrebbe
giustificare un più rigoroso trattamento dell'ubriachezza in quanto
tale, ma non legittima l'attribuzione della paternità psichica di
un'azione od omissione che può da lui non essere voluta e di cui,
comunque, l'ebbro non era in grado di valutare, in tutto o in parte, le
conseguenze.
Si deduce, da ultimo, che la norma denunziata, a differenza di
quanto l'ordinamento dispone per l'ubriachezza fortuita, statuirebbe,
per quella volontaria e colposa - allo scopo di combattere la piaga
dell'alcoolismo - una presunzione di imputabilità e porrebbe in essere
una vera e propria finzione giuridica, posto che è priva di senso la
valutazione dell'atteggiamento psichico di una mente sconvolta. Tutto
ciò in violazione dell'art. 27 della Costituzione, che sancirebbe
l'esclusione di una responsabilità penale in assenza di quel minimo di
capacità di intendere e di volere che consente l'autodeterminazione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 5 novembre 1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte. Considerato in diritto :
1. - Data l'identità della materia, le questioni sollevate dalle
tre ordinanze del pretore di Roma, della Corte d'assise di Padova e del
tribunale di Livorno, possono essere decise con unica sentenza.
2. - L'ordinanza del pretore di Roma e quella del tribunale di
Livorno hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 92 del codice penale, in riferimento, genericamente, all'art.
27 della Costituzione, mentre l'ordinanza della Corte d'assise di
Padova, oltre a richiamarsi anche all'art. 3, specifica che l'art. 27
sarebbe violato sia nel primo che nel terzo comma.
3. - La prima questione da esaminare, in ordine logico, attiene
all'art. 3, il quale importa che situazioni diverse siano disciplinate
in modo diverso: in tale senso è la giurisprudenza costante di questa
Corte. Si assume che l'art. 92 del codice penale (del quale è in
discussione il primo comma) violerebbe esso art. 3, perché
l'ubriachezza volontaria o colposa, pur producendo incapacità (totale
o parziale) di intendere e di volere, non esclude l'imputabilità,
contrariamente a quanto è statuito per l'infermo di mente (artt. 88 e
89 cod. pen.) e per l'ubriaco accidentale (art. 91 cod. pen.).
Gli è che non può negarsi, da un lato, che l'incapacità
naturale, totale o parziale (per infermità di mente), configuri una
situazione fenomenicamente ed etiologicamente diversa dall'ubriachezza;
dall'altro, che i fatti di reato commessi in stato di ubriachezza non
possano essere sottoposti ad una disciplina unitaria, stante la
varietà degli atteggiamenti che assumono i soggetti allorché cadono,
o si pongono, in tale stato.
Insomma, la ragione della differente normativa tra ubriachezza
derivata e ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza
maggiore sta nell'intento del legislatore di prevenire e reprimere
l'ubriachezza come male sociale e, soprattutto, come situazione che, in
certi soggetti, può spingere al delitto. Il che basta per
giustificare, sotto il profilo costituzionale, la norma impugnata:
l'ubriaco, che abbia commesso un reato, risponde per una condotta
antidoverosa, cioè per essersi posto volontariamente o colposamente in
condizione di commetterlo.
Quali che siano le opinioni dottrinarie in materia (ed è noto che
il progetto di riforma del 1949-1950 intendeva perseguire i reati
commessi in stato di ubriachezza volontaria o colposa esclusivamente a
titolo di colpa, mentre il disegno di legge del 1968, al pari di quelli
del 1956 e del 1960, considera quello stato come causa di diminuzione
facoltativa della pena, avvicinandosi al sistema del codice Zanardelli,
ove, però, la diminuzione era obbligatoriamente prescritta), in
realtà, l'ebbro è qui imputabile per la volontarietà o colposità
dell'ubriachezza: ciò che spiega, ripetesi, la differenza di
normazione rispetto al vizio di mente e all'ubriachezza accidentale.
La norma ha, bensì, dato e ancora dà luogo a critiche severe sul
piano della logica e della psicopatologia, ma, considerata in relazione
al fine, non può dirsi viziata di irragionevolezza. Pertanto, la
questione, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, è infondata.
4. - Neppure l'art. 27, primo comma, della Costituzione, risulta
violato.
Chi si ubriaca (per sua volontà o per sua colpa) e commette un
reato risponde, in verità, di un proprio comportamento (arg. dalla
sentenza n. 42 del 1965).
Se, poi, si riguardasse lo stato di incapacità di intendere e di
volere dell'ubriaco, per dedurne che, ex art. 27, primo comma, verrebbe
meno l'imputabilità, sarebbe facile replicare ancora una volta, da un
lato, che il genus colpevolezza (distinto nelle due species del dolo e
della colpa in senso stretto) sussiste nel comportamento iniziale (che
ha provocato l'ubriachezza); dall'altro, che il precetto costituzionale
non esclude che sia responsabilità personale per fatto proprio quella
di chi, incapace nel momento in cui commette il reato, non lo sia stato
quando si è posto in condizione di commetterlo.
5. - La norma impugnata non contrasta neppure col secondo comma
dell'art. 27 della Costituzione, dato che essa non pone una presunzione
di colpevolezza da valere in giudizio. Né viola il terzo comma:
infatti, la pena irrogata per il reato commesso da chi versi in stato
di ubriachezza volontaria o colposa non differisce da quella a cui
soggiace ogni altro autore di reato; né può ritenersi non emendativa,
cioè non può contestarsi che essa sia diretta ad attivare, nel
condannato, una controspinta all'abuso dell'alcool (ubriachezza
volontaria) o a provocare un energico richiamo alla temperanza e alla
prudenza (ubriachezza colposa).
Spetterà al giudice di merito sia valutare, caso per caso, se si
tratti di ubriachezza colposa o di ubriachezza accidentale; sia, del
pari, accertare di volta in volta, secondo la giurisprudenza corrente,
il titolo di colpevolezza (dolo o colpa), sulla base dell'atteggiamento
psicologico in concreto assunto dall'ubriaco al momento nel quale
commise il fatto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 92, primo comma, del codice penale, proposta dalle ordinanze
citate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte