Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1971

Altra decisione · depositata il 01/03/1971 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1969 dal

tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Marrello

Nunzio e Spagnuolo Maria Palma, iscritta al n. 465 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37 dell'11 febbraio 1970.

Visti gli atti di costituzione di Marrello Nunzio e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice

relatore Michele Fragali;

uditi l'avv. Cesare Gabriele, per il Marrello, ed i sostituti

avvocati generali dello Stato Francesco Agrò e Vito Cavalli, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con atto di citazione del 19 febbraio 1968 Nunzio

Marrello chiedeva che il tribunale di Cosenza dichiarasse lo

scioglimento o la nullità del matrimonio da lui contratto con Maria

Palma Spagnuolo per avere commesso errore sulle qualità, e quindi

sulla identità della persona della suddetta Spagnuolo e perché il

matrimonio, sia pure formalmente rato, non era stato consumato;

che all'udienza del 12 marzo 1969 le parti precisavano le

rispettive conclusioni ed in particolare il Marrello chiedeva che il

tribunale non ritenesse manifestamente infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 149 del codice civile, per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione;

che il tribunale con ordinanza del 16 settembre 1969 accoglieva

l'istanza e dichiarava non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità così come proposta e rimetteva gli atti del

procedimento alla Corte costituzionale;

che dinanzi a questa si costituiva per il Marrello l'avvocato

Cesare Gabriele e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avv.

dello Stato Luciano Tracanna;

Considerato che nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte è

stata emanata la legge 1 dicembre 1970, n. 898, contenente norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;

che per siffatta sopravvenienza può rendersi necessaria una nuova

valutazione della rilevanza della questione sottoposta alla Corte

costituzionale;

che tale valutazione è di competenza dell'autorità giudiziaria

dinanzi alla quale la questione di costituzionalità è sorta, epperò

alla medesima vanno rinviati gli atti rispettivi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria

competente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte