Sentenza n. 33/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 67r.d. 1765/1935
- art. 16r.d. 1765/1935
- art. 112legge 15/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, primo
comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, dell'art. 16, primo comma,
della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e dell'art. 112, primo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recanti disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre
1970 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento civile vertente
tra Nicastro Giovanni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 440 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del
19 gennaio 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice
relatore Paolo Rossi;
uditi gli avvocati Valerio Flamini e Vincenzo Cataldi, per l'INAIL,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di una controversia promossa da Giovanni Nicastro contro
l'INAIL, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita
vitalizia conseguente a malattia professionale, eccependosi, da parte
convenuta, l'inammissibilità della domanda per avvenuta prescrizione
triennale ex art. 67, primo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, il
tribunale di Caltanissetta ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 67, primo comma, del citato
r.d. n. 1765 del 1935, 16, primo comma, della legge 19 gennaio 1963, n.
15, e 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in
riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che le norme impugnate, nella parte in cui
sanciscono la prescrizione triennale dell'azione per conseguire la
rendita per inabilità permanente, contrastano con l'art. 38, secondo
comma, della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto a che
siano loro assicurati adeguati mezzi di vita in caso di infortunio e
malattia, giacché il diritto così garantito dovrebbe essere
annoverato tra quelli della personalità, di per sé imprescrittibili.
L'ordinanza di rimessione prosegue rilevando che seppure le singole
pretese patrimoniali possono essere prescrittibili, non sarebbe
legittima la prescrittibilità del diritto al riconoscimento della
rendita.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto del 26 luglio 1971, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della
questione sollevata.
Premette la difesa dello Stato che la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 116 del 1969, illustrate le finalità proprie della
prescrizione in esame, ha espressamente riconosciuto che la norma
impugnata assicura pienamente "il diritto dei lavoratori acché siano
garantiti mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
malattia" (art. 38, secondo comma, della Costituzione), con la sola
eccezione di quella parte della norma che "dispone che l'azione per
conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente si prescrive
con il decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo
stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro
in misura superiore al minimo indennizzabile", disposizione, questa,
dichiarata conseguentemente illegittima.
Prosegue quindi l'Avvocatura generale rilevando che l'articolo 38,
secondo comma, della Costituzione nulla dispone circa l'assoggettamento
a prescrizione del diritto da esso garantito, mentre la stessa Corte
costituzionale ha già precisato, con la sentenza n. 63 del 1966 "che
la garanzia costituzionale di un diritto non vieta, di per sé, che
esso si estingua per il decorso del tempo... poiché se alla base della
prescrizione sta un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, questa
tocca di regola qualunque diritto, compresi quelli costituzionalmente
garantiti". Né la Costituzione inibisce al legislatore ordinario di
stabilire termini prescrizionali diversi, come risulta dalla sentenza
n. 57 del 1962, mentre nessun argomento potrebbe trarsi dal principio
secondo cui sono imprescrittibili i diritti indisponibili, essendo esso
desunto dall'art. 2934 del codice civile, che è norma ordinaria.
Si è costituito innanzi a questa Corte l'INAIL, in persona del suo
Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Flamini e
Vincenzo Cataldi, con atto del 22 gennaio 1972, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione sollevata.
La difesa dell'INAIL, ricordate le precedenti decisioni della Corte
costituzionale nella materia in esame, osserva che le norme impugnate
si inquadrano pienamente nell'ambito della tutela assicurata dall'art.
38, secondo comma, della Costituzione, mentre l'imposizione di un
termine entro cui far valere il diritto al riconoscimento
dell'indennizzabilità dell'evento lesivo, trova giustificazione nella
necessità che gli accertamenti obiettivi per stabilire l'esistenza e
la gravità del danno non siano esperiti a troppa distanza di tempo
dall'evento produttivo del danno. La determinazione triennale del
termine di prescrizione appare congrua sia per assicurare l'effettivo
esercizio del diritto del lavoratore, sia per garantire la speditezza
del procedimento di erogazione delle prestazioni.
Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle conclusioni
prese. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se gli artt. 67,
primo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, 16, primo comma, della
legge 19 gennaio 1963, n. 15, e 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, nella parte in cui dispongono che l'azione per
conseguire dall'INAIL la rendita per l'inabilità permanente si
prescrive nel termine triennale, contrastino o meno con il diritto dei
lavoratori ad ottenere adeguati mezzi di vita in caso di infortunio o
malattia, di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione,
assumendosi che il diritto alla rendita dovrebbe essere
imprescrittibile.
La questione non è fondata.
Questa Corte, in numerose decisioni, ha già affermato che l'art.
38, secondo comma, della Costituzione "attiene all'adeguamento dei
mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita
dell'infortunato, piuttosto che alle modalità necessarie a
conseguirli, a meno che esse siano tali da comprometterne il
conseguimento". Ha pure ritenuto pienamente legittime le regole con
cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, "viene
condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato
l'esercizio" (sentenze n. 10 del 1970 e n. 80 del 1971). Da tali
principi consegue facilmente la soluzione del caso in esame. La norma
impugnata, invero, nel sancire il termine triennale di prescrizione
decorrente, di regola, dalla manifestazione della malattia
professionale, assolve, nel contempo, a due esigenze facenti capo
all'INAIL e all'assicurato: quella di mettere l'istituto in condizioni
di dar corso alla procedura di accertamento dell'indennizzabilità
della malattia professionale, poco tempo dopo che questa si sia in
fatto manifestata, e quell'altra, propria dell'assicurato, di
conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la rendita per
inabilità permanente.
Non sussiste quindi l'illegittimità prospettata, posto che questa
Corte, esaminando altra volta con la sentenza n. 116 del 1969 le
disposizioni oggi nuovamente impugnate, ha già dichiarato
l'incostituzionalità di quella parte della norma che consentiva il
decorrere dei termini di prescrizione anche nei casi in cui la malattia
professionale non si fosse immediatamente manifestata in tutta la sua
gravità. È stato così eliminato il rischio di una vanificazione dei
diritti dell'assicurato che sono concretamente esercitabili nel termine
triennale. D'altronde non può ignorarsi il principio generale, pure
espressamente affermato da questa Corte, secondo cui, essendo la
prescrizione un modo generale d'estinzione dei diritti, ed attesa
l'esigenza di certezza che è alla base della prescrizione e che tocca
qualunque diritto, essa opera anche nei confronti di quelli
costituzionalmente garantiti (sentenza n. 63 del 1966).
Neppure può farsi riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo,
come è adombrato nell'ordinanza di remissione pur senza esplicito
richiamo all'art. 2 della Carta. L'art. 2 proclama l'inderogabile
valore di quei sommi beni che formano il patrimonio irretrattabile
della persona umana, rimettendone la tutela specifica ad altre norme
costituzionali o a leggi ordinarie: nella specie all'art. 38 della
Costituzione che non risulta affatto violato dalle norme impugnate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 67, primo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765,16, primo
comma, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e 112, primo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recanti disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, sollevata, in riferimento all'art 38, secondo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di
Caltanissetta in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte