Sentenza n. 33/1999
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/02/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 217/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,
prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con
ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal tribunale di Saluzzo, iscritta
al n. 737 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno
1997.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il tribunale di Saluzzo, chiamato a provvedere sulla richiesta di
liquidazione avanzata dal consulente tecnico nominato da un imputato
ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un
procedimento per i reati di cui all'art. 2621 del codice civile e
agli artt. 224, 217 e 223 della legge fallimentare, nel corso del
quale non era stata disposta perizia da parte del giudice, con
ordinanza in data 28 maggio 1997 ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma, 2, della legge 30
luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti), nella parte in cui, per i consulenti tecnici di
parte, limita la facoltà per l'imputato di godere degli effetti del
beneficio del gratuito patrocinio (recte: patrocinio a spese dello
Stato) ai soli casi in cui è disposta perizia.
Dopo aver ricordato il ruolo della consulenza tecnica extraperitale
(art. 233 cod. proc. pen.) nel processo penale di tipo accusatorio,
nel quale è positivamente prevista (art. 38 disp. att.) la
possibilità per i difensori di avvalersi, al fine di esercitare il
diritto alla prova, dell'opera di consulenti tecnici, e dopo aver
sottolineato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, dalle
dichiarazioni dei consulenti tecnici, equiparati ai testimoni, il
giudice possa trarre elementi di prova, il tribunale remittente
rileva che, nel vigente sistema processuale di parti, la difesa
tecnica assumerebbe un ruolo centrale, meritevole di garanzia non
meno della tradizionale difesa esercitata dall'avvocato. Del resto,
già in relazione al previgente ordinamento processuale, osserva il
giudice a quo questa Corte aveva affermato che il consulente tecnico
doveva ritenersi parte integrante dell'ufficio di difesa
dell'imputato, nel cui interesse presta la propria opera di apporto
tecnico mediante argomenti, rilievi ed osservazioni che hanno
sostanzialmente natura di atti defensionali (sentenza n. 199 del
1974).
Pertanto, ad avviso del remittente, l'art. 4, comma 2, prima parte,
della legge n. 217 del 1990, ponendo l'imputato nella impossibilità
di godere dei benefici del patrocinio a spese dello Stato
allorquando, per esercitare il proprio diritto alla prova e alla
difesa tecnica, ritenesse necessario avvalersi di un consulente
tecnico ex art. 233 del codice di procedura penale nei casi in cui
non sia stata disposta perizia, si porrebbe in evidente contrasto con
l'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione.
La medesima disposizione, secondo il giudice a quo sarebbe lesiva
anche del principio di eguaglianza formale, per l'ingiustificata
disparità di trattamento tra l'imputato ammesso al patrocinio a
spese dello Stato che si sia avvalso di un consulente tecnico in
costanza di perizia e l'imputato, anch'egli ammesso al patrocinio a
spese dello Stato, che invece non può ricorrere a tale ausilio
difensivo, se non a proprie spese, quando la perizia non sia stata
disposta.
L'art. 4, comma 2, prima parte, contrasterebbe, infine, con il
principio di eguaglianza sostanziale: il fatto che venga disposta dal
giudice una perizia, sulla base di una valutazione discrezionale
senza che le parti possano in qualche modo interferire in tale
decisione, assurgerebbe, infatti, ad irragionevole ed arbitrario
discrimine per il riconoscimento o meno all'imputato del beneficio in
questione.
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che
l'istanza di liquidazione presentata dal consulente tecnico, in base
alla disposizione censurata, dovrebbe essere respinta, pur se il
ricorso dell'imputato all'opera di un consulente non possa ritenersi
superfluo in considerazione della intrinseca complessità delle
imputazioni contestategli. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Saluzzo dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30
luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti), il quale prevede che gli effetti dell'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato si verifichino, relativamente ai
consulenti tecnici, nei soli casi in cui dal giudice venga disposta
perizia. Tale limitazione contrasterebbe, ad avviso del remittente,
con l'articolo 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, poiché
al cittadino non abbiente sarebbe impedito di avvalersi dell'opera di
un consulente di parte per illustrare in chiave tecnica i propri
argomenti difensivi all'autorità giudiziaria chiamata a giudicarlo.
La medesima disposizione violerebbe, inoltre, l'art. 3 della
Costituzione, sotto un duplice profilo: in primo luogo essa
comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra
l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato che si avvalga
di consulenza tecnica nel caso in cui sia stata disposta dal giudice
una perizia e l'imputato, pure ammesso al patrocinio per i non
abbienti, che, quando la perizia non sia stata disposta, non potrebbe
ricorrere a tale ausilio difensivo se non a proprie spese; in secondo
luogo essa comprimerebbe irragionevolmente il diritto di difesa
dell'imputato subordinandolo ad una decisione discrezionale del
giudice.
2. - La questione è fondata.
Non può negarsi che la facoltà dell'imputato di farsi assistere
da un consulente tecnico sia espressione del diritto di difesa tutte
le volte in cui l'accertamento della responsabilità penale richieda
il possesso di cognizioni tecniche che, come non possono essere
presunte nella persona del giudice, così possono non essere proprie
del difensore. Questa Corte già nella sentenza n. 199 del 1974 ebbe
a chiarire che il consulente deve essere ritenuto parte integrante
dell'ufficio di difesa dell'imputato, nel cui interesse presta la
propria opera mediante l'apporto di argomenti, rilievi ed
osservazioni tecniche che hanno sostanzialmente natura di attività
difensiva; e nella successiva sentenza n. 345 del 1987 non mancò di
precisare che il divieto per le parti del processo penale di nominare
più di due consulenti tecnici previsto dal codice previgente, doveva
essere valutato con specifico riferimento a ciascuno degli
accertamenti che fossero stati disposti dal giudice nella forma della
perizia, e ciò proprio sulla premessa che l'ausilio del consulente
tecnico altro non è che esercizio del diritto di difesa sicché ogni
limitazione sostanziale imposta a tale ausilio si risolve in una
menomazione di quel diritto.
La stretta correlazione tra le funzioni del consulente tecnico e il
diritto di difesa dell'imputato è stata affermata da questa Corte
nel contesto dell'abrogato codice del 1930, che dava ingresso al
consulente tecnico della parte solo in occasione di incarico peritale
disposto dal giudice e negava autonomo rilievo alla figura del
consulente extraperitale, considerato semplice ausilio del difensore,
incapace di compiere valutazioni tecniche dotate di un intrinseco
valore probatorio; le sue indicazioni si riducevano a mere
sollecitazioni defensionali e non vano la forza di penetrare nel
processo se non attraverso la mediazione del giudice, a sua volta
ritenuto peritus peritorum.
Nell'attuale sistema quella correlazione si è vieppiù inverata.
Il codice vigente, infatti, prevede la possibilità per le parti del
processo penale di nominare consulenti tecnici anche nel caso in cui
non sia stata disposta alcuna perizia (art. 233). E si tratta di
previsione che, essendo consentito al giudice, come riconosce la
giurisprudenza di legittimità, trarre elementi di prova dall'esame
dei consulenti tecnici, la cui posizione viene assimilata a quella
dei testimoni, vale a qualificare in modo ancor più evidente la loro
attività come aspetto essenziale dell'esercizio del diritto di
difesa in relazione alle ipotesi in cui la decisione sulla
responsabilità penale dell'imputato comporti lo svolgimento di
indagini o l'acquisizione di dati o valutazioni che richiedono
specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, secondo la
formulazione dell'art. 220 del codice di procedura penale.
Il compiuto processo di assimilazione della figura del consulente
tecnico extraperitale a quella del difensore si delinea in maniera
ancor più nitida alla luce degli ulteriori elementi normativi, anche
se in parte preesistenti, sui quali il remittente richiama
l'attenzione: oltre agli artt. 380 e 381 del codice penale, che
puniscono, insieme al patrocinio, la consulenza infedele, l'art. 103
del codice di procedura, che, sotto la significativa rubrica
"garanzie di libertà del difensore", vieta, al comma 2, il sequestro
presso il consulente di carte o documenti relativi all'oggetto della
difesa e, al comma 5, l'intercettazione relativa a conversazioni dei
consulenti tecnici e loro ausiliari e a quelle tra i medesimi e le
persone da loro assistite, nonché l'art. 200, comma 1, lettera b),
del medesimo codice di rito, che assicura anche ai consulenti tecnici
la tutela del segreto professionale. Un unitario e sistematico
insieme di disposizioni conduce insomma a riconoscere che la facoltà
di avvalersi di un consulente tecnico si inserisce a pieno titolo
nell'area di operatività della garanzia posta dall'art. 24 della
Costituzione.
3. - La legge n. 217 del 1990 garantisce ai non abbienti la
prestazione del difensore, ma introduce, con l'art. 4, comma 2, una
drastica limitazione: in relazione ai consulenti tecnici l'effetto
della ammissione al patrocinio a spese dello Stato si verifica solo
nel caso in cui il giudice abbia disposto perizia e non si estende
alla ipotesi di consulenza extraperitale. Se pure l'accertamento da
compiersi fosse compreso tra quelli che richiedono il possesso di
particolari cognizioni tecniche e tuttavia il giudice non ritenesse
di nominare un perito, l'imputato privo di mezzi non potrebbe
giovarsi dell'assistenza di un consulente, neppure in circostanze
estreme nelle quali essa apparisse essenziale e non meno decisiva,
per l'effettività della sua difesa, dell'apporto professionale
dell'avvocato.
Il diritto di difesa del non abbiente non ne risulterebbe così
gravemente menomato se fosse possibile sostenere, come è stato
prospettato da una dottrina valorizzando alcuni elementi testuali
presenti nella disciplina processualpenalistica in tema di perizia,
che nelle ipotesi in cui la decisione da assumere coinvolga nozioni
nel campo della tecnica, dell'arte o delle scienze che non possono
presumersi nel giudice, per esso la nomina di un perito costituisca
un dovere.
In astratto una siffatta soluzione avrebbe potuto essere ritenuta
non incompatibile con la dizione dell'art. 220 del codice di
procedura penale, il quale usa una terminologia che non evoca
potestà discrezionali ma, con formulazione quasi deontica, dispone
che "la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o
acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, scientifiche o artistiche". E non v'è dubbio che se
questa soluzione interpretativa fosse prevalsa nella prassi, sarebbe
stato arduo imputare all'art. 4, comma 2, della legge n. 217 del 1990
una vulnerazione del diritto di difesa del non abbiente.
Ma una simile interpretazione contraddice allo spirito accusatorio
del nuovo codice di procedura penale, imperniato, sia pure con i
necessari temperamenti connessi al permanere di alcuni poteri
officiosi, sul principio di disponibilità della prova (art. 190),
sulla conseguente libertà di nomina dei consulenti tecnici anche al
di fuori dei casi in cui sia stata disposta perizia (art. 233) e sul
valore probatorio che viene attribuito alla consulenza di parte, come
dimostra l'art. 422 del codice di procedura penale, che consente al
giudice dell'udienza preliminare di ammettere l'audizione di
consulenti tecnici nominati dalle parti quando si tratti di
accertamenti decisivi.
I poteri del giudice in materia probatoria sono, in effetti, nel
nuovo sistema processuale, suppletivi anche se non eccezionali
(sentenza n. 111 del 1993) e sopravvengono solo in una fase in cui
sia terminata l'assunzione delle prove richieste dalle parti (artt.
468, 493, 495) o indicate dal giudice (art. 506) e nuovi mezzi di
prova appaiano "assolutamente necessari" (art. 507). È pertanto da
ritenere perfettamente compenetrato nello spirito del nuovo processo
l'orientamento della Cassazione secondo cui il giudice, senza
necessità di disporre perizia, può legittimamente desumere elementi
di prova dall'esame dei consulenti tecnici dei quali le parti si
siano avvalse.
4. - Se dunque non può essere revocato in dubbio in questa sede
che la consulenza extraperitale è suscettibile di assumere pieno
valore probatorio non diversamente da una testimonianza e che
pertanto il giudice non è vincolato a nominare un perito qualora le
conclusioni fornite dai consulenti di parte gli appaiano
oggettivamente fondate, esaustive e basate su argomenti convincenti,
la soluzione della presente questione di costituzionalità consegue
linearmente al riconoscimento, già compiuto da questa Corte nelle
sentenze sopra richiamate, che le prestazioni del consulente di parte
ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicché privarne il
non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo
aspetto essenziale. Ove poi si consideri che, conformemente
all'attuale modello accusatorio e sul fondamento dell'obbligatorietà
dell'azione penale, al pubblico ministero per sostenere l'accusa è
consentito avvalersi di esperti nei più svariati settori della
scienza e della tecnica senza limitazione di oneri economici, nella
garanzia affermata dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione non
può non ritenersi compresa una istanza di riequilibrio tra le parti
del processo penale nei procedimenti nei quali siano coinvolte
persone sprovviste di mezzi ed ammesse al patrocinio a spese dello
Stato.
La conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 2, prima parte, della legge n. 217 del 1990 deve
essere circoscritta a quanto impone la Costituzione a tutela del
diritto di difesa dei non abbienti, ai quali deve essere pertanto
riconosciuta la facoltà di farsi assistere a spese dello Stato da un
consulente per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario,
restando ovviamente salva la possibilità di un intervento del
legislatore per una nuova disciplina della materia che comunque non
incida sul nucleo essenziale del diritto garantito dall'art. 24 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, prima
parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio
a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui, per i
consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio
a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte