Art. 380 c.p.Patrocinio o consulenza infedele

[1]Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all' Autorita' giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

[2]La pena e' aumentata:

[3]1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

[4]2° se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato.

[5]Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 23 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 248 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art380 · fonte su Normattiva