Sentenza n. 330/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2,
del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il
6 ottobre 1995 dal pretore di Ancona e il 13 giugno 1996 dal pretore
di Padova, sezione distaccata di Montagnana, iscritte ai nn. 384 e
921 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 19 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Dovendo celebrare il dibattimento a carico di un imputato nei
cui confronti, in occasione della sua precedente condanna per altro
reato, aveva ritenuto configurabili ulteriori reati e perciò
trasmesso i relativi atti al pubblico ministero per il promovimento
dell'azione penale, il pretore di Ancona, con ordinanza del 6 ottobre
1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
34, comma 2, del codice di procedura penale, assumendone il contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il remittente richiama, per identità di ratio la sentenza n. 455
del 1994, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di
giudizio del giudice che, all'esito di precedente dibattimento,
riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato,
abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai
sensi dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, avendo
accertato che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che
dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma
degli artt. 516, 517 e 518, comma 2.
A maggior ragione, pertanto, secondo il pretore di Ancona, l'omessa
previsione dell'incompatibilità alla funzione di giudizio per il
giudice che abbia, in altro processo, trasmesso gli atti al pubblico
ministero per avere ravvisato la sussistenza di ulteriori reati a
carico dello stesso imputato, sarebbe costituzionalmente illegittima.
Risulterebbero, infatti, violati l'art. 3 della Costituzione per
l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad analoghe
situazioni di incompatibilità, previste dall'art. 34, anche a
seguito delle numerose pronunce additive di questa Corte e l'art. 24
della Costituzione, poiché l'imputato si vedrebbe imposto un giudice
privo dell'indispensabile carattere di terzietà.
1.1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata.
Secondo l'Avvocatura, per la sussistenza dell'incompatibilità
sarebbe indispensabile che il giudice abbia compiuto in precedenza
una penetrante delibazione della regiudicanda, definendo il processo
con sentenza. Al contrario la trasmissione degli atti al pubblico
ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale sarebbe una
attività ordinatoria di tipo meramente processuale, dalla quale non
potrebbe desumersi un condizionamento del giudicante.
2. - Dovendo celebrare il dibattimento a carico di un imputato nei
cui confronti, in occasione della condanna di altro soggetto, aveva
ritenuto configurabili i medesimi reati a quest'ultimo ascritti e
perciò trasmesso gli atti al pubblico ministero per l'esercizio
dell'azione penale, il pretore di Padova, sezione distaccata di
Montagnana, con ordinanza in data 13 giugno 1996, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del
codice di procedura penale.
Il giudice a quo ritiene di avere già compiuto una "valutazione
contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusatoria", rilevando
che l'oggetto delle valutazioni che egli è chiamato a compiere nel
celebrando dibattimento sarebbe identico a quello del precedente
processo conclusosi con la restituzione degli atti al pubblico
ministero per l'esercizio dell'azione penale anche nei confronti
dell'imputato attualmente sottoposto al suo giudizio.
L'art. 34 del codice di procedura penale tuttavia non
contemplerebbe, secondo il remittente, come causa di incompatibilità
l'ipotesi in cui il giudice abbia, in altro giudizio, ravvisato per i
medesimi reati ulteriori responsabilità, trasmettendo gli atti al
pubblico ministero per le sue determinazioni in ordine all'eventuale
promovimento dell'azione penale: tale omessa previsione violerebbe il
principio del giusto processo, che esige un giudice terzo e libero da
convinzioni precostituite. Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze di rimessione hanno ad oggetto l'art. 34,
comma 1, e, rispettivamente, l'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, in quanto non prevede l'incompatibilità alla
funzione di giudizio per il giudice che, in precedente processo,
abbia disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per
l'esercizio dell'azione penale.
Il pretore di Ancona è chiamato a celebrare il dibattimento a
carico di un imputato nei cui confronti, in occasione della sua
precedente condanna per altro reato, aveva ritenuto configurabili
ulteriori reati e quindi trasmesso i relativi atti al pubblico
ministero. Prospettando la violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione, il giudice a quo richiama, per identità di ratio la
sentenza n. 455 del 1994, con la quale questa Corte ha esteso
l'incompatibilità sancita dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.
all'ipotesi del giudice che, all'esito di un precedente dibattimento,
abbia ordinato la trasmissione degli atti del pubblico ministero a
norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per diversità del
fatto rispetto a quello contestato.
Il pretore di Padova, sezione distaccata di Montagnana, deve
giudicare della imputazione elevata a carico di un soggetto a seguito
della trasmissione degli atti da lui disposta all'esito del processo
a carico di altro imputato del medesimo reato. Ad avviso del
remittente, la mancata previsione di una causa di incompatibilità
per tale situazione violerebbe il principio del giusto processo,
desumibile dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della
Costituzione, poiché l'imputato sarebbe privato della garanzia di un
giudice dotato del necessario carattere di terzietà, essendo già
stata compiuta, nei suoi confronti, una valutazione contenutistica
della consistenza dell'ipotesi accusatoria al momento della
trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Poiché le ordinanze di rimessione pongono la medesima questione, i
relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - La questione non è fondata per l'erronea premessa
interpretativa dalla quale muovono i giudici remittenti. In entrambe
le ordinanze si assume, sia pure implicitamente, che l'ipotesi in cui
il giudice abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero affinché
questi assuma le proprie determinazioni in ordine al promovimento
dell'azione penale per il medesimo fatto a carico di un terzo ovvero
per fatti ulteriori a carico dello stesso imputato, non sia
contemplata come causa di incompatibilità dall'art. 34 del codice di
procedura penale. Al contrario: l'ipotesi prospettata dai giudici a
quibus rientra appieno tra quelle indicate nel terzo comma dell'art.
34 cod. proc. pen. Il provvedimento di trasmissione degli atti si
risolve, infatti, come questa Corte ha puntualmente rilevato nella
sentenza n. 292 del 1992, in una vera e propria denuncia obbligatoria
che, costituendo "attività di propulsione prodromica all'esercizio
dell'azione penale, si colloca nell'orbita della funzione requirente
in quanto strumentale al suo esercizio. Il considerarla come fonte di
incompatibilità al giudizio è, perciò, coerente con un sistema
processuale ispirato alla necessaria distinzione tra funzioni
requirenti e giudicanti".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27
della Costituzione, dal pretore di Ancona e dal pretore di Padova,
sezione distaccata di Montagnana, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte