Corte costituzionale

Ordinanza n. 330/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 5/1975
  • art. 31d.P.R. 805/1975

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la

istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali),

promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 2001 dal Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso

proposto da P. F. ed altri contro l'Assessorato regionale dei beni

culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, iscritta al

n. 28 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione di P. F. ed altri nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Salvatore Pensabene Lionti per P. F. ed altri e

l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione Siciliana solleva, con ordinanza del 7 febbraio 2001,

depositata il 2 novembre 2001 (pervenuta alla Corte il 3 gennaio

2002), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la

istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali), in

riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che, nel giudizio principale, i ricorrenti hanno impugnato il

decreto con il quale l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e

della pubblica istruzione della Regione Siciliana ha dichiarato di

notevole interesse pubblico "la punta orientale della baia di Lido

Rossello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della

legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del

relativo regolamento di esecuzione", eccependo, tra l'altro,

l'irregolare composizione dalla Commissione provinciale per la

compilazione degli elenchi delle bellezze naturali (infra Commissione

provinciale) in occasione dell'adunanza che ha preso in esame le

bellezze naturali oggetto del decreto;

che, ad avviso del giudice a quo è "inammissibile ed

infondata" la censura con la quale gli appellanti eccepiscono la

"irregolare composizione" della Commissione provinciale

"relativamente al numero di esperti presenti", mentre "la mancata

partecipazione del sindaco del comune di Realmonte al procedimento

decisionale per l'emanazione del provvedimento di imposizione del

vincolo non costituisce violazione di legge" e sarebbe altresì

"manifestamente infondata" la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805,

sollevata in relazione all'art. 128 della Costituzione, nella parte

in cui non include tra i componenti la Commissione provinciale il

sindaco del comune in cui ricadono le zone di interesse ambientale e

paesaggistico;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 2, secondo comma, della

legge 29 gennaio 1975, n. 5, "nella parte in cui, attribuendo al

legislatore delegato il potere di riorganizzare gli organi consultivi

del Ministero dei beni culturali e ambientali" "non fissa i principi

e i criteri direttivi ai quali il Governo si sarebbe dovuto

attenere", si porrebbe invece in contrasto con l'art. 76 della

Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo i principi ed i criteri

direttivi in materia di riorganizzazione e ristrutturazione degli

organi consultivi non sarebbero "ricavabili aliunde" e, proprio per

questo, avrebbero dovuto essere fissati dalla legge di delegazione,

poiché sarebbero possibili molteplici soluzioni in materia di

composizione, quorum struttura e compiti assegnati a questi organi;

che, secondo il rimettente, la considerazione che il primo

comma della norma censurata reca principi e criteri direttivi

specifici e puntuali relativamente alla disciplina degli affari

generali e del personale rafforzerebbe il dubbio in ordine

all'illegittimità della disposizione, dato che "non si comprende"

perché identica modalità non sia stata fissata per la

riorganizzazione degli organi consultivi;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque infondata;

che, secondo la difesa erariale, la Commissione provinciale

per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, prevista

dall'art. 2 della legge n. 1497 del 1939, è stata successivamente

regolamentata dall'art. 31 del d.P.R. n. 805 del 1975, decreto

quest'ultimo abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 29 dicembre 2000,

n. 441; l'intera materia dei beni ambientali è stata disciplinata ex

novo dal d.P.R. n. 441 del 2000 e dal d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368,

il quale ha soppresso il Ministero per i beni culturali ed ambientali

ed ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali;

l'art. 166 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ha, infine, abrogato

la legge n. 1497 del 1939;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe, quindi,

inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto riguarda norme

abrogate, e, nel merito, sarebbe comunque infondata, dal momento che

l'art. 2 della legge n. 5 del 1975, al terzo comma, stabilisce

principi e criteri direttivi concernenti anche le norme emanate ai

sensi del secondo comma;

che nel giudizio si sono altresì costituiti gli appellanti

nel processo principale chiedendo, in linea principale, che la Corte

dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, sesto comma,

del d.P.R. n. 805 del 1975 e, in subordine, che la questione sia

accolta, sulla scorta di argomentazioni sostanzialmente coincidenti

con quelle svolte dal rimettente.

Considerato che, anteriormente all'ordinanza di rimessione, il

d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni

legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma

dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), con l'art. 166

ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497, recando una diversa

disciplina dei beni soggetti a tutela e fissando, altresì, una nuova

composizione della Commissione provinciale (art. 140), che vede la

partecipazione, tra gli altri, dei "sindaci dei comuni interessati";

che, inoltre, l'art. 17 del d.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441

(Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni

e le attività culturali) ha abrogato, tra gli altri, il d.P.R.

3 dicembre 1975, n. 805, ed in precedenza - sempre in data anteriore

all'ordinanza di rimessione - il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, in

luogo del Ministero per i beni culturali e ambientali, ha istituito

il Ministero per i beni e le attività culturali;

che, nonostante le modificazioni del complessivo quadro

normativo di riferimento, nel quale si inscrive la questione di

legittimità costituzionale, siano anteriori alla data dell'ordinanza

di rimessione, esse non risultano prese in considerazione dal giudice

a quo il quale non ha conseguentemente valutato se possano incidere

sui profili di rilevanza della questione;

che, secondo un indirizzo consolidato nella giurisprudenza di

questa Corte, in mancanza di ogni argomentazione al riguardo, la

questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente

inammissibile (tra le molte, ordinanze n. 148 del 2001 e n. 523 del

2000).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge

29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del

Ministero per i beni culturali e ambientali), sollevata dal Consiglio

di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:330 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte