Corte costituzionale

Ordinanza n. 331/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), in relazione agli artt. 1 e 183 dello stesso

d.P.R., nel testo novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975,

n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e

televisiva), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1988 dal

Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Tenuta

Giuseppe Sabatino, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Cosenza dubita, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost., della

legittimità costituzionale dell'art. 195, in relazione anche agli

artt. 1 e 183, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come novellati

dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui

non consentono che possano essere liberamente installati, stabiliti

ed esercitati impianti di comunicazione via etere costituiti da

apparecchi rice-trasmittenti di debole potenza e comunque funzionanti

in ambito locale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio, ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata

inammissibile o comunque infondata;

Considerato che la questione, prospettata in relazione all'art. 3

Cost. assumendo a parametro la condizione giuridica degli impianti di

diffusione radiofonica e televisiva, è stata dichiarata non fondata

con la sentenza n. 237 del 1984 e manifestamente infondata con

numerose pronuncie successive (da ultime, sentenza n. 1030 del 1988 e

ordinanza n. 13 del 1989);

che la medesima questione, in riferimento all'art. 21 Cost., è

stata dichiarata non fondata con quest'ultima sentenza e

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 41 Cost., con

l'ordinanza n. 35 del 1987; che le ragioni che nella citata sentenza

n. 1030 del 1988 (paragrafi 10 e 11) sono state poste a base della

declaratoria d'illegittimità costituzionale dei predetti artt. 1,

183 e 195 in quanto assoggetta(va)no a concessione, anziché ad

autorizzazione, l'impianto ed esercizio degli apparecchi

radioelettrici di debole potenza, conducono a ritenere manifestamente

infondata anche la questione prospettata in riferimento all'art. 43

Cost.;

che pertanto, non essendo stati addotti argomenti nuovi rispetto

a quelli già esaminati, tutte le predette questioni vanno dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 195, in relazione agli artt. 1 e 183, del

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), come modificati dall'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica

e televisiva), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43

della Costituzione dal Pretore di Cosenza con ordinanza del 6 luglio

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte