Sentenza n. 331/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 660, terzo
comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze
emesse il 1° dicembre ed il 6 ottobre 1993 (n. 2 ordinanze) dal
Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Macerata nei
procedimenti di conversione della pena pecuniaria nei confronti di
Braconi Maurizio, Ercoli Giuseppe e Gregori Luigi, iscritte ai nn.
104, 105 e 106 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nell'ambito di tre distinti procedimenti di conversione o
rateizzazione di pena pecuniaria promossi a norma degli artt. 102
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 660 del codice di procedura
penale, il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di
Macerata, rilevato che la situazione di insolvenza era determinata in
tutti e tre i casi dalla giuridica impossibilità per i condannati di
effettuare il pagamento, derivante dalla loro condizione di falliti,
e che le procedure fallimentari erano tuttora in corso, pur dopo il
duplice differimento della conversione precedentemente disposto
proprio in relazione alla suddetta situazione di temporanea
insolvenza dei condannati, ha sollevato con simili ordinanze - una in
data 1° dicembre 1993 (r.o. n. 104/1994) e due in data 6 ottobre 1993
(r.o. nn. 105 e 106 del 1994) - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 660, terzo comma, del codice di procedura
penale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Deduce il remittente che nel caso di condannato dichiarato fallito
è pacifica la sussistenza, più che della insolvibilità, ossia di
una situazione oggettiva, di una situazione di semplice insolvenza,
vale a dire di transitoria e non insuperabile difficoltà di
adempiere. La condizione di privazione dell'amministrazione e della
disponibilità dei beni che la legge ricollega alla dichiarazione di
fallimento se giustifica, a norma del secondo comma dell'art. 660
cod. proc. pen., la richiesta di conversione della pena pecuniaria
(di cui non è possibile l'esazione) in libertà controllata,
tuttavia rientra, per la sua natura contingente e temporanea, nei
casi per i quali è possibile disporre il differimento della
conversione.
Tale differimento, osserva ancora il giudice a quo, è però
consentito per non più di due volte, ciascuna volta per un tempo non
superiore ai sei mesi, come si ricava dalla lettera del terzo comma
dell'art. 660, che prevede solo "un nuovo differimento" oltre al
primo; sicché, se, come nel caso di specie, la situazione di
temporanea insolvenza perdura, il magistrato di sorveglianza deve
necessariamente disporre la conversione della pena non eseguita.
Detta disciplina, a parere del remittente, si pone in inevitabile
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto fa dipendere la
conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, incidente
sulla libertà personale, da una situazione incolpevole di insolvenza
del condannato sottoposto a procedura fallimentare, che viene
discriminato rispetto a chi sia ritornato nella disponibilità dei
propri beni a seguito della chiusura del fallimento e abbia così la
possibilità di pagare la pena pecuniaria, eventualmente anche in
forma rateizzata.
2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, con identici atti, ha chiesto che la questione sia
dichiarata non fondata.
Rileva l'Avvocatura che il remittente si basa su una non
condivisibile interpretazione della norma impugnata, secondo la quale
i differimenti della conversione non possono essere più di due. Al
contrario, sia il tenore della disposizione, sia la sua ratio, quale
desumibile anche dalla Relazione al progetto preliminare del codice,
condurrebbero a ritenere, in conformità all'orientamento dottrinale
sul punto, che non vi siano limiti alla reiterabilità dei
differimenti. Considerato in diritto
1. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Macerata
dubita che l'art. 660, terzo comma, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede la possibilità di differire
ripetutamente la conversione della pena pecuniaria nei confronti dei
condannati dichiarati falliti fintanto che non sia stata dichiarata
chiusa la procedura fallimentare, contrasti con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto fa dipendere la conversione della pena
pecuniaria in libertà controllata, incidente sulla libertà
personale, da una situazione incolpevole di insolvenza del condannato
sottoposto a procedura fallimentare, che viene discriminato rispetto
a chi sia ritornato nella disponibilità dei propri beni a seguito
della chiusura del fallimento e abbia così la possibilità di pagare
la pena pecuniaria.
2. - Il giudice a quo muove dal presupposto che il potere di
differimento della conversione della pena pecuniaria previsto
dall'art. 660, terzo comma, cod. proc. pen. per i casi di
(temporanea) insolvenza sia esercitabile dal Magistrato di
sorveglianza per non più di due volte.
Tale interpretazione deve ritenersi erronea.
Già la lettera della disposizione impugnata convince della libera
reiterabilità del differimento, nei casi ivi previsti, tra cui
rientra certamente proprio quello della insolvenza derivante dallo
stato di fallito. Ed infatti, dopo un primo differimento per un tempo
non superiore a sei mesi, la legge pone al magistrato l'alternativa
tra disporne uno "nuovo" (non, quindi, un "secondo" differimento) e
ordinare la conversione. Ma questa ultima via è possibile solo se lo
stato di insolvenza non perdura, come è reso manifesto dall'avverbio
"altrimenti" ivi impiegato. In altri termini, rivolgendo
l'espressione normativa, non può essere ordinata la conversione, e
va quindi disposto, ogni volta, un nuovo differimento, se lo stato di
insolvenza perdura.
Questa interpretazione, avvalorata anche dalla dottrina che più
specificamente ha affrontato il tema, trova piena conferma nei lavori
preparatori del codice. Nella relazione al Progetto preliminare, ove,
a titolo esemplificativo, si cita proprio il caso della temporanea
insolvenza derivante dalla dichiarazione di fallimento, si pone in
risalto il potere del magistrato di sorveglianza di differire
l'esecuzione "fino a che lo stato di insolvenza ( ..) non venga a
cessare"; e si aggiunge che si è preferito un meccanismo di
(innumeri) differimenti per periodi concatenati di sei mesi anziché
quello di un differimento sine die, "ad evitare che la esecuzione
resti sospesa a tempo indefinito". Dunque, per bocca del legislatore,
si trova conferma della tesi interpretativa per la quale il
differimento è sì a tempo definito (non superiore a sei mesi), ma
reiterabile sin che lo stato di insolvenza non venga a risolversi o
nella solvibilità ""nel qual caso si procederà alla esazione della
somma dovuta") o nella insolvibilità ("nel qual caso si procederà a
conversione").
Infine, anche la genesi della norma conduce a simile conclusione.
Con la sentenza n. 149 del 1971, questa Corte aveva dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, primo comma, del
codice penale, nella parte in cui ammetteva, per i reati commessi dal
fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la
conversione della pena pecuniaria in pena detentiva. Con la sentenza
n. 131 del 1979, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 136 del codice penale, la Corte sottolineava tra l'altro la
non conformità al principio di uguaglianza di un sistema che
collegava alla insolvibilità del condannato "indifferibilmente ed in
modo automatico" la conversione della pena pecuniaria in pena
detentiva. Ancora, con la sentenza n. 108 del 1987, con cui veniva
sottoposto al vaglio di costituzionalità il nuovo regime introdotto
con la legge n. 689 del 1981, veniva tra l'altro affermato il
principio che la conversione dovesse poter essere differita in
presenza di situazioni di mera insolvenza.
Ora, il codice del 1988 ha inteso per l'appunto risolvere i
problemi di costituzionalità affrontati nelle citate pronunce,
attraverso un meccanismo di differibilità della conversione che,
come ricorda ancora la citata Relazione, si incentra sulla
distinzione tra insolvibilità e insolvenza, e sulla operatività
dell'istituto della conversione solo nel primo caso.
3. - Una volta riconosciuta l'erroneità della premessa
interpretativa da cui parte il giudice a quo, la questione dal
medesimo sollevata deve essere dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 660, terzo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Macerata con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte