Sentenza n. 331/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 23
maggio 1996 dal tribunale di Siracusa e il 17 gennaio 1997 dal
pretore di Bassano del Grappa, iscritte ai nn. 976 del registro
ordinanze 1996 e 186 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, prima serie speciale,
dell'anno 1996 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 23 maggio 1996 il tribunale di Siracusa ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt.
3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella
parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di
giudice del dibattimento per il giudice per le indagini preliminari
che abbia adottato la misura cautelare della custodia in carcere nei
confronti di un correo dell'imputato sottoposto al suo giudizio per
il medesimo reato.
Ad avviso del remittente, l'accertamento della sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza in ordine al medesimo reato, già
compiuto, quale giudice per le indagini preliminari, dal presidente
del collegio, pur se relativo a soggetto diverso dall'imputato
sottoposto al giudizio del tribunale, postulerebbe "una preliminare
valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale
necessariamente riferiti a tutti i concorrenti" e tale valutazione
non potrebbe non riflettersi sulla serenità ed imparzialità del
giudice con violazione dei principii di eguaglianza, di
inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento e
di presunzione di non colpevolezza.
2. - Con ordinanza del 17 gennaio 1997 il pretore di Bassano del
Grappa ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del
dibattimento per il giudice che abbia respinto la richiesta di
applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.
pen. da un correo degli imputati sottoposti al suo giudizio per i
medesimi reati.
Ad avviso del giudice a quo nel respingere la richiesta di
applicazione della pena avanzata dal correo, egli avrebbe già
compiuto "una valutazione non formale delle risultanze del fascicolo
del pubblico ministero", con particolare riferimento all'esistenza o
meno di argomenti per l'eventuale suo proscioglimento, e questa
valutazione non avrebbe potuto prescindere dall'esame incidentale
anche delle posizioni dei coimputati attualmente sottoposti al suo
giudizio. "La formazione inevitabile di un convincimento, sia pure
sommario, anche nei confronti dei coimputati" violerebbe il principio
del giusto processo "in parallelismo con la situazione esaminata
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 371 del 1996".
2.1. - In quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata.
Secondo l'Avvocatura, nella sentenza n. 371 del 1996 di questa
Corte è espressamente richiesto che la precedente valutazione di
responsabilità, fonte della causa di incompatibilità, sia contenuta
"in un provvedimento avente forma di sentenza", condizione che non si
sarebbe verificata nel caso di specie, trattandosi di reiezione di
richiesta di applicazione della pena.
Inoltre, ad avviso dell'Avvocatura, il rigetto della richiesta di
applicazione della pena sarebbe stato deciso dal giudice nella stessa
data in cui ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
e prima dell'apertura del dibattimento: conseguentemente si
verserebbe nella stessa fase processuale e, in base ai principii
affermati da questa Corte nella sentenza n. 177 del 1996, non
sussisterebbero ragioni di incompatibilità. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Siracusa, nel corso di un procedimento penale,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt.
3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella
parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di
giudice del dibattimento per il giudice per le indagini preliminari
che abbia adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei
confronti di un correo dell'imputato sottoposto al suo giudizio per
il medesimo reato.
Il giudice remittente asserisce di avere già compiuto "una
preliminare valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie
concorsuale necessariamente riferiti a tutti i concorrenti": di qui,
a suo avviso, il pregiudizio che deriverebbe dalla precedente
ordinanza di custodia cautelare in carcere contenente l'accertamento
dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al medesimo reato e la
conseguente violazione del principio del giusto processo nei riguardi
dell'imputato.
Il pretore di Bassano del Grappa, nel corso di un procedimento
penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del
dibattimento per il giudice che abbia respinto la richiesta di
applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.
pen. da un correo degli imputati sottoposti al suo giudizio per i
medesimi reati.
Il giudice a quo sostiene di avere già effettuato, nel respingere
la richiesta di applicazione della pena avanzata dal correo, "una
valutazione non formale delle risultanze del fascicolo del pubblico
ministero", con particolare riferimento alla esistenza o meno di
argomenti per il suo eventuale proscioglimento: tale valutazione, a
suo avviso, non aveva potuto prescindere dall'esame incidentale delle
posizioni dei coimputati sottoposti al suo giudizio. "La formazione
inevitabile di un convincimento, sia pure sommario, anche nei
confronti dei coimputati" determinerebbe, secondo il giudice a quo la
vulnerazione del principio del giusto processo "in parallelismo con
la situazione esaminata dalla Corte costituzionale con sentenza n.
371 del 1996".
Poiché le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto la medesima
disposizione e pongono questioni analoghe, i relativi giudizi possono
essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Le questioni sono inammissibili.
Quale che sia l'esatto contenuto delle valutazioni che il tribunale
di Siracusa e il pretore di Bassano del Grappa dichiarano di aver
effettuato rispettivamente nell'ordinanza di custodia cautelare e
nell'ordinanza di reiezione della richiesta di applicazione della
pena, e pur nell'ipotesi in cui tali valutazioni si siano risolte
nella manifestazione del convincimento della responsabilità anche
nei confronti dei soggetti imputati nei giudizi a quibus si deve
rilevare che questa Corte ha già individuato nelle sentenze nn.
306, 307 e 308 del 1997 i limiti entro i quali il principio del
giusto processo postula la previsione di una ipotesi di
incompatibilità.
Quando il pregiudizio alla terzietà del giudice provenga da
funzioni esercitate all'interno di un medesimo procedimento penale,
il pregiudizio stesso è prevenibile: accanto alla tutela
ripristinatoria rimessa all'iniziativa del giudice e delle parti con
gli appositi strumenti dell'astensione e della ricusazione è
pertanto esigibile anche una tutela preventiva da attuarsi attraverso
mezzi organizzativi in grado di assicurare uno svolgimento spontaneo
del principio del giusto processo (a questo tendono le
incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen.). Tale onere di
organizzazione preventiva grava altresì sull'amministrazione della
giustizia penale nelle ipotesi in cui, in una vicenda processuale
sostanzialmente unitaria pur trattandosi di procedimenti diversi, il
pregiudizio derivi da una sentenza penale dalla quale emerga un già
maturato convincimento del giudice in ordine alla responsabilità
penale di una persona formalmente non imputata in quel processo
(sentenza n. 371 del 1996). È questo l'estremo limite di
esigibilità di una tutela organizzativa e preventiva. Varcato tale
limite, "nella varietà delle relazioni che possono instaurarsi tra
procedimenti distinti, e nella molteplicità dei contenuti che i
relativi atti sono suscettibili di assumere, si avrebbe una
dilatazione enorme dei casi nei quali un pregiudizio potrebbe essere
ravvisato e l'intera materia delle incompatibilità, dispersa in una
casistica senza fine, diverrebbe refrattaria a qualsiasi tentativo di
amministrazione mediante atti di organizzazione preventiva" (sentenza
n. 307 del 1997).
È questa la ragione per la quale se la forza pregiudicante si
sprigioni non da una sentenza ma, come si assume essere avvenuto nei
casi di specie, da un'ordinanza adottata in un procedimento diverso
(di custodia cautelare nei confronti di un correo ovvero di reiezione
della richiesta di applicazione della pena), lo strumento di tutela
non può essere ravvisato in ulteriori sentenze additive sull'art.
34, ma deve essere ricercato nell'area degli istituti dell'astensione
e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della
terzietà del giudice.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di
Siracusa e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
pretore di Bassano del Grappa, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte