Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 19d.P.R. 638/1972
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278, terzo

comma, e 283, secondo comma, del testo unico della finanza locale

approvato con r. d. 14 settembre 1931 n. 1175; promosso con ordinanza

emessa il 3 giugno 1985 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 687

del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Arenzano nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che contro una serie di avvisi di accertamento, aventi ad

oggetto l'imposta decennale sugli incrementi di valore delle aree

fabbricabili prevista dalla l. 5 marzo 1963 n. 246, i contribuenti De

Filippi Enrico ed altri presentavano separati ricorsi alla

Commissione comunale per i tributi locali di Arenzano, la quale, dopo

averli riuniti, li accoglieva in parte;

che avverso detta decisione i contribuenti adivano la Sezione

speciale della Giunta provinciale amministrativa di Genova, che

accoglieva il ricorso;

che il Comune di Arenzano conveniva i Filippi davanti al

Tribunale di Genova, chiedendo dichiararsi legittimi i suddetti

avvisi di accertamento e, preliminarmente, sollevarsi questione di

legittimità delle norme sulla composizione della g.p.a.;

che con ordinanza del 3 giugno 1985 (reg. ord. 687 del 1985) il

Tribunale sollevava, in riferimento agli

artt. 202, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 278, terzo comma, e 283,

secondo comma, del testo unico della finanza locale approvato con

R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, nella parte in cui, rispettivamente,

determinano la composizione delle commissioni comunali e delle

sezioni speciali delle g.p.a. Riteneva il Tribunale che i detti

collegi - di natura giurisdizionale e sopravvissuti alla riforma

tributaria del 1972 per effetto dell'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972

n. 638 - non offrissero le garanzie di indipendenza e di

imparzialità richieste dalle norme costituzionali sopra citate;

che si costituiva il Comune di Arenzano aderendo alle

argomentazioni del Tribunale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,

chiedeva che le questioni fossero dichiarate inammissibili o

infondate;

Considerato che, come è stato più volte affermato dalla Corte di

cassazione (sentt. nn. 493 del 1980, 3923 del 1975, 3820 del 1974,

3352 del 1971, 1181 del 1970, 2201 del 1969) ed anche dalla

Commissione tributaria centrale (sez. XXIII, 7 dicembre 1983 n.

4448), gli atti di una fase del processo, giunta a compimento, non

sono resi inefficaci dalla successiva dichiarazione di

incostituzionalità del giudice che li ha posti in essere, salvo che

la questione sia stata sollevata prima del compimento della fase

medesima (ciò che, come risulta dalla parte narrativa, non è

avvenuto nel caso di specie);

che, per conseguenza, l'eventuale decisione in senso positivo

delle questioni non sollevate nelle fasi svoltesi avanti agli organi

di cui si discute (ammessa la loro natura giuriusdizionale) non

avrebbe alcuna rilevanza nel giudizio a quo;

che tali principi sono stati applicati da questa Corte nella

sent. n. 116 del 1974;

che, in conclusione, le questioni attinenti alla composizione

delle commissioni comunali e delle sezioni speciali delle g.p.a. sono

manifestamente inammissibili per irrilevanza nel giudizio davanti al

tribunale;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 278, terzo comma, e 283, secondo comma,

R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, sollevate in riferimento agli artt.

101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost. dal Tribunale di

Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte