Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali

amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, numero 4 del

regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico

delle leggi sul Consiglio di Stato) promossi con due ordinanze emesse

il 21 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio -

sez. III ter - sui ricorsi proposti dalla Federazione nazionale

trasporti pubblici locali e dal Consorzio azienda trasporti Veneto

orientali contro il Ministero del tesoro ed altra, iscritte ai nn.

694 e 695 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visti gli atti di costituzione della Federazione nazionale

Trasporti Pubblici Locali e del Consorzio Azienda Trasporti Veneto

Orientali, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio -

Sezione III ter - con ordinanze del 21 maggio 1998 (r.o. nn. 694 e

695 del 1998) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e

113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 33 e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione

dei tribunali amministrativi regionali), e dell'art. 27, primo comma,

numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del

testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), nella parte in cui

stabiliscono che i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento

dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi alle

decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa

possono essere proposti esclusivamente avverso le sentenze passate in

giudicato e non anche con riferimento a sentenze di primo grado,

esecutive e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in

giudicato;

che, ad avviso del giudice a quo le norme anzidette violerebbero

gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, in quanto

l'effettività della tutela giudiziaria esecutiva sarebbe

procrastinata in modo irragionevole tanto più se comparata con le

misure esecutive proprie della tutela cautelare; traducendosi,

inoltre, nella violazione del principio di uguaglianza stante

l'ingiusta discriminazione fra chi abbia ottenuto una sentenza civile

immediatamente esecutiva anche in mancanza di giudicato, e chi, pur

avendo ottenuto una sentenza esecutiva amministrativa, non può

esperire il ricorso per ottemperanza;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, il quale si è riportato alle difese già svolte

nell'analogo giudizio, conclusosi con la sentenza n. 406 del 1998;

che si sono, altresì, costituite le parti private, le quali

hanno condiviso le ragioni dedotte dal giudice a quo nell'ordinanza

di rimessione.

Considerato che le due ordinanze sollevano identica questione,

sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che identica questione di legittimità costituzionale è già

stata rimessa alla Corte e dichiarata non fondata con la sentenza n.

406 del 1998;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano

indurre la Corte a modificare il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del

regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico

delle leggi sul Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio - sez. III ter - con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte