Sentenza n. 333/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72d.P.R. 449/1988
- art. 22d.P.R. 449/1988
- art. 162Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
- art. 72r.d. 12/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nel testo
modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449
(Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli
imputati minorenni) e dell'art. 162, secondo comma, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 22 novembre 1990 dal Pretore di Pinerolo nel
procedimento penale a carico di Artusio Giampiero, iscritta al n. 142
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Pinerolo, in un procedimento penale svolgentesi
dinanzi alla Pretura, rilevato che alla udienza dibattimentale le
funzioni di P.M. erano svolte, su delega del Procuratore della
Repubblica, da un sottufficiale dei carabinieri, con ordinanza del 22
novembre 1989 (R.O. n. 142 del 1990) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio-decreto 30 gennaio
1941, n. 12, nel testo modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 449, nella parte in cui consente al Procuratore
della Repubblica presso la Pretura di delegare lo svolgimento delle
funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale ad un
ufficiale di polizia giudiziaria e l'art. 162, secondo comma, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui
consente di conferire tale delega anche per l'udienza di convalida.
Il giudice remittente ha osservato che al delegato sono attribuite
le modifiche della imputazione e le relative contestazioni, la
contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante
e, con il consenso dell'imputato, quella di un fatto nuovo non
enunciato nel decreto di citazione a giudizio e, per quanto concerne
le nuove contestazioni, è prevista la mera facoltà e non l'obbligo
di consultare il Procuratore della Repubblica.
Sarebbero, quindi, violati:
a) l'art. 112 della Costituzione in quanto il P.M. delegato non
è soggetto a sanzioni in caso di inerzia e, pertanto, sarebbe
vanificato il principio della obbligatorietà dell'azione penale;
b) l'art. 107, ultimo comma, della Costituzione in quanto il
P.M. ufficiale di polizia non gode delle garanzie di cui invece gode
il P.M. magistrato;
c) l'art. 76 della Costituzione in quanto, trovando
applicazione, in mancanza di una espressa determinazione della legge
delega (art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81), i principi
ispiratori del nuovo codice di procedura penale e tra essi quelli
posti dall'art. 2, punto 37, l'ufficiale di polizia giudiziaria,
mentre non può compiere, nel corso delle indagini preliminari,
l'interrogatorio dell'imputato ed il confronto, se delegato a
svolgere le funzioni di P.M. potrebbe compiere i detti atti
nell'udienza dibattimentale.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. - Nel giudizio si è costituita l'Avvocatura Generale dello
Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ha rilevato che non sussiste violazione dell'art. 112 della
Costituzione in quanto l'eventuale omessa contestazione in udienza di
un reato concorrente o di un fatto nuovo non genera, per l'ufficiale
di polizia giudiziaria delegato P.M., conseguenze diverse da quelle
che si verificano per il P.M. magistrato ed il controllo dell'inerzia
non si proietta sull'udienza ma si realizza attraverso l'intervento
in sede di archiviazione.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 107 della
Costituzione, ha osservato che, come più volte affermato, il
principio secondo il quale la magistratura costituisce un ordine
autonomo ed indipendente da ogni altro potere, non vale ad escludere
il conferimento di compiti relativi all'amministrazione della
giustizia a persone estranee all'ordine giudiziario (art. 108,
secondo comma, in relazione all'art. 102, secondo comma, della
Costituzione).
Inoltre, la dipendenza dall'esecutivo riguarda solo le funzioni
organico-amministrative svolte dagli ufficiali di polizia
giudiziaria, mentre vale il principio secondo cui le funzioni del
P.M. in udienza sono esercitate in piena autonomia e la delega va
revocata solo nei casi in cui il codice di procedura penale prevede
la sostituzione del P.M.
La questione, infine, per il profilo della violazione dell'art. 76
della Costituzione sarebbe anzitutto inammissibile per difetto di
rilevanza essendo stata l'ordinanza pronunciata in una fase
antecedente all'espletamento delle prove. Nel merito sarebbe
infondata, non avendo il punto 37 della direttiva alcuna attinenza
con l'assunzione delle prove che avviene nell'istruzione
dibattimentale. Considerato in diritto
1. - Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art.
72 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nel testo modificato
dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nella parte in cui
consente al Procuratore della Repubblica
presso la Pretura di delegare l'esercizio delle funzioni di P.M. in
udienza dibattimentale ad ufficiali di polizia giudiziaria, e
dell'art. 162, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, nella parte in cui prevede il conferimento della delega anche
per l'udienza di convalida. Secondo il giudice remittente sarebbero
violati:
a) l'art. 112 della Costituzione perché, in caso di inerzia
per omessa contestazione di reato concorrente o di nuovi fatti, il
P.M. delegato, in quanto non magistrato, non sarebbe colpito da
sanzione alcuna, onde la lesione del principio dell'obbligatorietà
dell'azione penale;
b) l'art. 107, u.c., della Costituzione perché il P.M.
delegato, per la sua qualità di ufficiale della polizia giudiziaria
e, quindi, non magistrato, non avrebbe le garanzie di autonomia e di
indipendenza proprie degli appartenenti all'ordine giudiziario;
c) l'art. 76 della Costituzione in quanto all'ufficiale di
polizia giudiziaria che esercita funzioni di P.M. in udienza sarebbe
consentito l'interrogatorio dell'imputato ed il confronto che invece
egli non potrebbe effettuare nelle indagini preliminari.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 72 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto
30 gennaio 1941, n. 12, disponeva già che le funzioni di pubblico
ministero nelle udienze dinanzi al pretore potevano essere svolte
anche da persone estranee all'ordine giudiziario, tra cui i
funzionari di polizia. Ora, l'art. 22 d.P.R. n. 449 del 1988, nel
sostituire il testo del citato art. 72, dispone che le dette funzioni
possono essere esercitate, per delega nominativa del procuratore
della Repubblica presso la Pretura, da ufficiali di polizia
giudiziaria che non abbiano preso parte alle indagini preliminari
senza che a nulla rilevino in questa sede le successive aggiunte
apportate dall'art. 1 al decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15.
La delega è conferita per una determinata udienza o per un
singolo processo, con atto scritto del quale è fatta annotazione in
un apposito registro che è esibito in dibattimento (art. 162, primo
comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989).
Come si evince dalla relazione al progetto preliminare, la
disposizione in esame è ispirata alla esigenza pratica di ovviare
alle carenze di magistrati professionali e di non ritardare la
definizione dei processi penali. L'affidamento dell'esercizio delle
funzioni di P.M. all'ufficiale di polizia giudiziaria è assistito da
garanzie varie. Anzitutto, la delega è conferita con atto scritto
dal Procuratore della Repubblica secondo i casi concreti, sicché
certamente è destinata a cadere sugli ufficiali di polizia
giudiziaria ritenuti, tra i tanti, i più idonei allo svolgimento
delle funzioni da assegnare. È poi stabilita la esclusione degli
ufficiali di polizia che abbiano preso parte alle indagini
preliminari. Si evita così ogni commistione ed interferenza tra la
fase predibattimentale e la fase dibattimentale, così come si
stabilisce la netta separazione delle funzioni requirenti da quelle
giudicanti affidate prima del nuovo codice di rito allo stesso
pretore.
La delega da parte del Procuratore della Repubblica evidenzia
l'inserimento del P.M. delegato tra coloro che esercitano funzioni
requirenti e la inesistenza di qualsiasi rapporto col
pretore-giudice, a differenza di quanto poteva sospettarsi nella
vigenza del codice abrogato per ogni estraneo all'ordine giudiziario,
chiamato all'esercizio delle funzioni di P.M. in udienza dal pretore,
per quanto si sia ritenuta la diretta derivazione dalla legge
dell'attribuzione delle funzioni (sent. Corte cost. n. 172 del 1987).
Inoltre, è previsto che il P.M. delegato, nel caso in cui debba
prestare il suo consenso all'applicazione della pena su richiesta o
al giudizio abbreviato, oppure debba procedere a nuove contestazioni,
si consulti con il Procuratore della Repubblica (art. 162, terzo
comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989). Tuttavia, è da
notare che il consenso al giudizio abbreviato e al patteggiamento è
dato dal P.M. prima dell'udienza dibattimentale e, quindi, non spetta
all'ufficiale di polizia giudiziaria chiamato solo per quest'ultima.
In tale situazione non sono fondate le denunciate censure di
legittimità costituzionale. Non risulta violato l'art. 112 della
Costituzione che fissa il principio dell'obbligatorietà dell'azione
penale in quanto non è prevista alcuna sanzione nemmeno in caso di
inerzia del P.M. magistrato, cioè in caso di mancata contestazione
da parte sua di reati concorrenti o di fatti nuovi. Anzi, per certi
aspetti, la posizione del P.M. delegato è soggetta a vincolo
perché, oltre ad essere per se stessa provvisoria, il delegante
potrà tener conto del comportamento del delegato allorquando ritenga
di effettuare altre deleghe per altri processi o per altre udienze.
Ad escludere la dedotta violazione dell'art. 107 della
Costituzione, fondata sul rilievo che il P.M. delegato non godrebbe
delle garanzie di autonomia e di indipendenza di cui godono i
giudici, a parte la considerazione che nel nuovo processo penale è
sancita la qualità di parte del P.M., per quanto a tutela
dell'interesse generale all'osservanza della legge, valgono le
considerazioni svolte in passato da questa Corte. Si è affermato
(sentenza Corte Cost. n. 123 del 1970) che il principio sancito
dall'art. 104, comma primo, della Costituzione, secondo cui la
magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni
altro potere non esclude l'ammissibilità del conferimento a persone
estranee all'ordine giudiziario di compiti attinenti
all'amministrazione della giustizia (art. 108, secondo comma, in
relazione all'art. 102, secondo comma, della Costituzione). Non
essendo le persone di volta in volta chiamate a rappresentare il
P.M., inquadrate nell'organizzazione giurisdizionale né inserite
nell'ordine giudiziario, è ovvio che non possono trovare
applicazione le disposizioni che concernono i magistrati
professionali. Peraltro, la delega del P.M. non crea alcun rapporto
di dipendenza né col delegante, in quanto anche il P.M. delegato
agisce con piena autonomia, secondo il disposto dell'art. 53 c.p.p.,
attuativo della direttiva n. 68, tanto più che la delega non è
revocabile se non in casi determinati, così come è per il P.M.
magistrato. Inoltre, la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria
non rende il P.M. delegato dipendente dal potere esecutivo cui egli
appartiene in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attività
di ufficiale di polizia giudiziaria e non quella di P.M., sicché
nessuna minaccia alla indipendenza può venire dalle autorità
gerarchicamente sovraordinate.
Infine, non sussiste la violazione dell'art. 76 della Costituzione
per eccesso di delega. Solo la direttiva n. 103 impone la distinta
attribuzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice. E
questo obiettivo è stato realizzato mediante la istituzione della
procura della Repubblica presso le Preture circondariali. Nulla è
detto in ordine alla individuazione degli organi ai quali possono
essere attribuite le funzioni di P.M. nel giudizio pretorile. A
parte, quindi, la inesattezza del richiamo a criteri direttivi del
codice di procedura penale, il compimento in udienza di atti che
l'ufficiale di polizia giudiziaria non può compiere nella fase delle
indagini preliminari (interrogatorio dell'imputato e confronti) è
effettuato dal P.M. delegato nell'esercizio delle funzioni di P.M. e
non di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria e si svolge sotto
la direzione del Pretore, giudice del dibattimento.
Pertanto, la questione sollevata non è fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 72 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario) nel testo modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a
carico degli imputati minorenni), e dell'art. 162, secondo comma, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in
riferimento agli artt. 112, 107, ultimo comma, e 76 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Pinerolo con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte