Sentenza n. 333/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1993 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, quinto
comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14 giugno
1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni
concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del
personale regionale), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre
1991 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia e altri contro Zanin Quinto (rectius:
Anita) ed altri, iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Zanin Anita ed altri, di Fusco
Renato ed altri e della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Arcangelo Giuffrida per Zanin Anita ed altri,
l'Avvocato Paolo Picasso per Fusco Renato ed altri e gli Avvocati
Gaspare Pacia e Sergio Panunzio per la Regione Friuli-Venezia Giulia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza regolarmente notificata e depositata, il
Consiglio di Stato, quarta sezione, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24, quinto comma, della legge
regionale del Friuli Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54
(Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato
giuridico e il trattamento economico del personale regionale), in
riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione.
La questione è posta sotto tre diversi profili.
Sotto il primo profilo, il giudice a quo, premesso che il concorso
interno per titoli previsto dalla legge regionale impugnata non può
essere ricondotto allo scrutinio per merito comparativo previsto
dalla legislazione statale, perché, essendo le funzioni
amministrative governate dal principio di tipicità, non è possibile
assimilare due fattispecie diverse, quali quelle del concorso interno
per titoli e quello dello scrutinio per merito comparativo, sospetta
di incostituzionalità la disposizione impugnata per contrasto con
gli artt. 3 e 39 (rectius: 97) della Costituzione, perché la
composizione della commissione giudicatrice sarebbe esclusivamente
improntata a logiche di rappresentanza politica, burocratica e di
interessi (rappresentanti dei lavoratori), senza alcuna
considerazione dell'esigenza di assicurare un minimo di competenze
tecniche. L'ordinanza di rimessione nega, in sostanza, che il
Consiglio di amministrazione abbia la competenza tecnica necessaria
per effettuare una valutazione oggettiva dei titoli dei candidati.
Sotto il secondo profilo, il giudice a quo sospetta che sia stato
leso il principio di imparzialità amministrativa, di cui all'art. 97
della Costituzione e, di conseguenza, anche il principio di buon
andamento, nonché la soggezione dei pubblici impiegati al servizio
esclusivo della Nazione (art. 98, primo comma della Costituzione).
L'imparzialità, secondo il giudice a quo, richiede che i membri
delle commissioni giudicatrici provengano, almeno in maggioranza, da
apparati estranei all'amministrazione procedente, così da realizzare
una posizione di terzietà nei confronti degli aspiranti e della
stessa amministrazione che ha bandito il concorso, al fine di
garantire una congrua e oggettiva valutazione del concorrente.
I dubbi di costituzionalità sollevati dalla previsione normativa
troverebbero una palese conferma nella prassi applicativa, che ha
visto dei membri della commissione giudicatrice allontanarsi da
alcune sedute della commissione in quanto direttamente o
indirettamente interessati agli esiti concorsuali: conseguenza,
questa, che viene considerata connaturata alla scelta operata dal
legislatore regionale di far gestire un concorso interno a un organo
interno della Regione stessa.
Sotto il terzo ed ultimo profilo, il giudice a quo sospetta che la
disposizione impugnata sia manifestamente irragionevole perché, data
per pacifica la natura di collegio perfetto della commissione
giudicatrice, questa si troverebbe comunque di fronte
all'impossibilità di funzionare. Ed invero, se i membri direttamente
o indirettamente interessati non partecipassero ai lavori della
commissione, avremmo la violazione del principio della perfezione
dell'organo; in caso contrario, le regole violate sarebbero quelle in
tema di astensione e incompatibilità.
3. - La Regione Friuli-Venezia Giulia si è costituita in giudizio
sostenendo la infondatezza delle questioni sollevate, nonché la loro
inammissibilità.
Replicando alle prime due questioni poste, la Regione sostiene che
non è vero che i membri del Consiglio di amministrazione non abbiano
le competenze tecniche necessarie alla valutazione dei candidati, sia
perché l'organo di cui fanno parte (Consiglio di amministrazione del
personale della Regione Friuli-Venezia Giulia) è un organo tecnico
proprio in materia di pubblico impiego regionale, sia perché nove
membri su sedici sono preposti ad un ramo dell'amministrazione
regionale che richiede, comunque, la soluzione di problemi di
gestione del personale. Inoltre, in base all'art. 168 della legge
regionale n. 53 del 1981, la componente tecnica del Consiglio può
essere arricchita con la nomina di commissioni speciali o di
commissioni paritetiche ovvero con la chiamata di altri funzionari
qualificati, cosicché la eventuale inadeguatezza della componente
tecnica, se e in quanto configurabile, dovrebbe imputarsi non alla
previsione legislativa, bensì a carenza di iniziativa
amministrativa. Da ciò conseguirebbe l'inammissibilità della
questione sollevata.
Con riferimento alla terza questione, la Regione nega la
irragionevolezza della norma che affida al Consiglio di
amministrazione la funzione di commissione giudicatrice, sia perché
i membri in posizione di incompatibilità potevano farsi sostituire
da coloro che ne fanno le veci (art. 168, secondo comma, legge
regionale n. 53 del 1981), sia perché la commissione non doveva
operare come collegio perfetto, tantomeno in caso di incompatibilità
di qualche suo membro, dal momento che la legge regionale non dispone
in tal senso. La mancanza della previsione normativa dell'obbligo di
operare come collegio perfetto renderebbe, anche sotto il profilo
considerato, inammissibile la questione, in quanto sostanzialmente
rivolta contro una scelta amministrativa.
4. - Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza la
Regione insiste sulla inammissibilità e sulla infondatezza delle
questioni proposte.
In primo luogo la Regione sostiene che il previsto concorso
interno per titoli è assimilabile allo scrutinio per merito
comparativo. Di qui deriverebbe l'inconferenza del riferimento a
principi dottrinali e giurisprudenziali sui concorsi, ivi compresa la
necessità della prevalenza nella commissione giudicatrice di membri
tecnici o esperti, affermata da questa Corte nella sentenza n. 453
del 1990 con riguardo ai concorsi pubblici.
In ogni caso, sempre secondo la Regione, il Consiglio di
amministrazione è in grado di fare le valutazioni tecniche richieste
dallo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi compresa la
valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, dato che
si tratta di pubblicazioni che devono essere attinenti all'attività
e ai servizi propri dell'Amministrazione (all. B, lett. i del
d.p.G.R. 29 settembre 1983, n. 0566). A questo riguardo la Regione
prospetta anche l'inammissibilità della questione, sul presupposto
che soltanto il regolamento, e non la legge, prevede fra i titoli
valutabili le pubblicazioni scientifiche.
Circa la dedotta violazione del principio di imparzialità
conseguente alla designazione di esperti interni come membri della
commissione, la Regione nega che dall'art. 97 della Costituzione
derivi un tale divieto, sottolineando come questo non sia neppure
previsto dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che,
nell'imporre la presenza di esperti nelle commissioni di concorso per
l'accesso e la progressione del personale, prevede espressamente che
gli esperti possano anche essere funzionari delle amministrazioni
procedenti, oltre che estranei alla medesima.
Nessuna rilevanza, inoltre, potrebbe avere in un giudizio sulla
costituzionalità della disposizione impugnata il fatto che alcuni
membri della commissione giudicatrice, che si trovavano in situazione
di incompatibilità, abbiano partecipato ai lavori della commissione
medesima, assentandosi solo nelle sedute che li riguardavano, perché
la disposizione impugnata ciò non prevede, cosicché avrebbe potuto
operare la regola generale secondo la quale l'incompatibilità impone
di non partecipare a tutti i lavori.
La Regione resistente, infine, considera inammissibile l'ultima
censura sulla manifesta irragionevolezza della disposizione
impugnata, in quanto la questione proposta sarebbe indeterminata e
ipotetica, avendo il giudice a quo prospettato due possibili
interpretazioni (commissione esaminatrice come collegio perfetto o
meno), senza peraltro optare per una di esse. La stessa questione
sarebbe comunque infondata, dal momento che la commissione avrebbe
potuto operare come collegio perfetto sostituendo, per tutti i suoi
lavori, i membri incompatibili. Se invece, secondo la interpretazione
preferibile, la disposizione impugnata non prevede la commissione
come collegio perfetto, tale previsione non si potrebbe certo
considerare in contrasto con l'art. 97 della Costituzione.
5. - Si sono costituiti in giudizio vari candidati, vincitori dei
concorsi e appellanti davanti al Consiglio di Stato contro le
decisioni di primo grado, sostenendo l'infondatezza delle censure
sollevate. Le stesse parti, se pure brevemente, accennano, in
chiusura della memoria, ad una presunta inammissibilità della
questione, perché l'asserita disfunzionalità della commissione
giudicatrice non deriverebbe dalla previsione normativa impugnata, ma
solo da una sua opinabile applicazione.
La censura sulla carenza della componente tecnica della
commissione giudicatrice sarebbe infondata poiché nove componenti su
sedici avrebbero una particolare qualificazione tecnica in quanto
dirigenti regionali da almeno sei anni, con responsabilità di una
direzione regionale. Mentre i sei membri nominati in rappresentanza
del personale sarebbero da ricomprendere, come riconosciuto
recentemente dal TAR Veneto, fra i membri che hanno specifiche
attribuzioni professionali, e non fra quelli con esclusiva
qualificazione politica. Si nega, infine, che i principi affermati da
questa Corte nella sentenza n. 453 del 1990 con riferimento ad un
concorso pubblico possano essere estesi ad un concorso interno e si
conclude sul punto rilevando come, anche nel caso in esame, i membri
dotati di titoli di studio o professionali rispetto alle materie
delle prove concorsuali sarebbero comunque in prevalenza (nove su
sedici).
In relazione al terzo profilo di legittimità costituzionale
sollevato dal giudice a quo (manifesta irragionevolezza), la memoria
osserva che la disposizione impugnata, nell'affidare al Consiglio di
amministrazione la nuova funzione di commissione giudicatrice del
concorso, ha inteso far riferimento ad un organo già esistente, le
cui regole di funzionamento non sono quelle di un collegio perfetto.
Né la norma regionale che esclude la natura di collegio perfetto
della commissione giudicatrice sarebbe per ciò stesso in contrasto
con l'art. 97 della Costituzione o con un qualche principio
(dell'ordinamento o di riforma economico-sociale) in grado di
prevalere sulla legge regionale.
A conferma dell'interpretazione data, secondo la quale la
disposizione impugnata non ha inteso configurare la commissione
giudicatrice come collegio perfetto, la memoria osserva che il
legislatore regionale non poteva escludere, ed anzi risultava molto
probabile, che, in un sistema di avanzamento concernente quasi la
metà dei dipendenti regionali, i rappresentanti del personale e i
loro sostituti potessero risultare direttamente interessati alla
promozione che avrebbe comportato l'obbligo integrale di astensione,
cosicché il mancato funzionamento della commissione come organo
perfetto sarebbe stata evenienza prevedibile e, anzi, necessitata.
6. - Si sono costituiti in giudizio anche diversi candidati che
avevano ottenuto dal giudice amministrativo di primo grado
l'annullamento degli esiti concorsuali, ma fuori termine, come deciso
con ordinanza letta in udienza il giorno 9 marzo 1993. Considerato in diritto
1. - Il Consiglio di Stato, quarta sezione, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 24, quinto comma, della
legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54
(Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato
giuridico e il trattamento economico del personale regionale), in
riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione.
Più precisamente, il giudice a quo dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 24, quinto comma, della legge regionale
impugnata - il quale prevede che la commissione giudicatrice dei
concorsi interni previsti dal precedente art. 20 sia costituita dal
Consiglio di amministrazione della regione - sotto tre distinti
profili:
a) per violazione degli artt. 3 e 39 (rectius: 97) della
Costituzione, dal momento che la composizione della commissione
giudicatrice sarebbe esclusivamente improntata a logiche di
rappresentanza politica, burocratica e di interesse, senza alcuna
considerazione dell'esigenza di assicurare uno standard accettabile
di competenze tecniche;
b) per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione, per
il fatto che la composizione della stessa commissione, non
assicurando una posizione di terzietà dei suoi componenti nei
confronti dei candidati e della amministrazione regionale procedente,
contrasterebbe con il principio di imparzialità e di buon andamento
degli uffici amministrativi, nonché con quello relativo alla
destinazione dei pubblici impiegati al servizio esclusivo della
Nazione;
c) per violazione del principio di ragionevolezza, essendo
comunque la commissione nell'impossibilità di ben funzionare, nel
senso che essa è "costretta" a violare il principio della perfezione
del collegio o, alternativamente, a disattendere le regole sulla
astensione dei membri della commissione che incorrano in situazioni
di incompatibilità.
2. - La questione va accolta, poiché la disposizione contestata
viola il principio di imparzialità della pubblica amministrazione
stabilito dall'art. 97 della Costituzione.
L'art. 24, quinto comma, della legge regionale impugnata, il quale
prevede che la commissione giudicatrice è costituita dal Consiglio
di amministrazione della regione, si colloca entro un contesto
normativo ove l'art. 20, dopo aver fissato l'organico di ciascuna
qualifica (ad eccezione della prima) e aver previsto che siano messi
a concorso per titoli vari posti di funzionario, consigliere,
segretario e coadiutore (per un totale di 700 posti), dispone che ai
concorsi possono partecipare i dipendenti regionali appartenenti alla
qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella per la quale
si bandisce il concorso, purché abbiano un'anzianità di servizio di
almeno cinque anni.
In relazione a tali concorsi interni, l'art. 24 della stessa
legge, mentre rinvia a un successivo regolamento di esecuzione la
disciplina dei titoli valutabili per la partecipazione al concorso,
nonché dei criteri per la valutazione dei titoli stessi e delle
modalità per la formazione della graduatoria, contiene esso stesso
alcune disposizioni direttamente applicabili ai predetti concorsi. In
particolare, tale articolo prescrive che fra i vari titoli
valutabili, alcuni dei quali sono espressamente richiamati, deve
essere compresa anche una relazione analitica redatta dal superiore
del candidato considerato, riferentesi alla durata, alla quantità e
alla qualità del servizio prestato dallo stesso candidato, relazione
che deve essere sottoposta alla commissione giudicatrice, costituita,
ai sensi della disposizione impugnata, dal Consiglio di
amministrazione della regione.
Quest'ultimo, a norma dell'art. 168 della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e
trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) è composto da:
a) il Presidente della Giunta, o da un assessore da questi
delegato, che lo presiede;
b) il segretario generale della Presidenza della Giunta
regionale;
c) il segretario generale del Consiglio regionale;
d) il ragioniere generale;
e) sei direttori regionali scelti, per la durata di un biennio,
dalla Giunta, in modo da garantirne la rotazione;
f) sei rappresentanti del personale, di cui almeno uno degli
uffici periferici, designati, per la durata di un biennio, dalle
rappresentanze sindacali.
È utile ricordare che, a norma dell'art. 24 della legge regionale
n. 53 del 1981 i segretari generali, il ragioniere generale e i
direttori sono nominati per quattro anni dalla Giunta regionale, che
può revocarli e rinnovarli. Inoltre, le regole di sostituzione in
caso di assenza, impedimento o vacanza di posti nel Consiglio di
amministrazione (art. 168, secondo comma, della legge appena citata)
prevedono che i membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono
sostituiti da coloro che ne fanno le veci, mentre i rappresentanti
sindacali sono suppliti da altri designati allo stesso modo.
3. - Questa Corte ha costantemente sottolineato che il principio
di imparzialità stabilito dall'art. 97 della Costituzione - unito
quasi in endiadi con quelli della legalità e del buon andamento
dell'azione amministrativa - costituisce un valore essenziale cui
deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni,
l'organizzazione dei pubblici uffici. La stessa Corte, riprendendo
peraltro la chiara volontà espressa nel medesimo senso dai
Costituenti, ha affermato come il principio di imparzialità,
enunciato solennemente nel ricordato art. 97, si riflette
immediatamente in altre norme costituzionali, quali l'art. 51 (tutti
i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge) e 98 (i
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione) della
Costituzione, attraverso cui si mira a garantire l'amministrazione
pubblica e i suoi dipendenti da influenze politiche o, comunque, di
parte, in relazione al complesso delle fasi concernenti l'impiego
pubblico (accesso all'ufficio e svolgimento della carriera).
Più precisamente, nella sentenza n. 453 del 1990, che rappresenta
il precedente più specifico rispetto al caso in esame, questa Corte
ha affermato che nell'insieme delle predette norme costituzionali
"viene ad esprimersi la distinzione più profonda tra politica e
amministrazione, tra l'azione del "governo" - che, nelle democrazie
parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte
politica, espressione delle forze di maggioranza - e l'azione della
"amministrazione" - che, nell'attuazione dell'indirizzo politico
della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di
parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche
obiettivate dall'ordinamento. Si spiega, dunque, come in questa
prospettiva, collegata allo stesso impianto costituzionale del potere
amministrativo nel quadro di una democrazia pluralista, il concorso
pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più
capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati
a esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità ed al
servizio esclusivo della Nazione", sempreché questo metodo sia
ispirato "al rispetto rigoroso del principio di imparzialità".
In altri termini, riferito al concorso pubblico, il principio
stabilito dall'art. 97 della Costituzione ha un duplice significato:
uno "negativo" e uno "positivo". Sotto il primo profilo, esso
garantisce che l'esame del merito sia indipendente da ogni
considerazione connessa a orientamenti politici o a particolari
condizioni personali e sociali; sotto il profilo "positivo", invece,
esso comporta l'adozione di un metodo, di cautele e di regole
attinenti alla formazione delle commissioni giudicatrici tali da
assicurare il perseguimento del solo interesse connesso alla scelta
delle persone più meritevoli e più idonee all'esercizio della
funzione pubblica considerata. Ebbene, sotto l'uno e l'altro profilo,
la disposizione, che per i concorsi sopra menzionati determina la
formazione della commissione giudicatrice identificando quest'ultima
con il Consiglio di amministrazione della regione, presenta
incongruenze tali che non può non essere riconosciuta contrastante
con il principio costituzionale di imparzialità dell'azione
amministrativa.
4. - Una prima importante ingerenza di carattere politico nello
svolgimento del concorso è resa possibile dalla disposizione
impugnata in relazione alla necessaria presenza del capo
dell'esecutivo regionale o, in sua vece, di altro membro della Giunta
come Presidente del Consiglio di amministrazione e, quindi, come
presidente della commissione giudicatrice. La riserva di tale
posizione, cui si collegano delicati poteri di direzione, a favore di
un'autorità politica non ha alcuna giustificazione al fine di
assicurare l'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico vòlto
alla selezione dei candidati più meritevoli e più capaci. A questo
principio - che, come s'è visto, costituisce il contenuto essenziale
delle norme costituzionali sull'accesso ai pubblici uffici -
l'ordinamento legislativo statale si è gradualmente adeguato con
norme di principio, sino al raggiungimento della sua piena attuazione
con la legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 51, terzo comma) e il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (art. 8).
Per analoghi motivi, ingiustificata è la presenza come membri di
commissione di ben sei rappresentanti del personale designati dalle
rappresentanze sindacali, i quali sono per definizione espressione di
interessi non riconducibili a valori di carattere neutrale e
distaccato. Questa componente, la cui esclusione dalle commissioni
giudicatrici dei concorsi pubblici è stata gradualmente attuata
nell'ordinamento legislativo statale fino ad essere totalmente
applicata con il decreto legislativo ricordato poco sopra, si pone in
stridente contrasto con il principio di imparzialità ove si
consideri che la designazione dei singoli rappresentanti può
riguardare dipendenti appartenenti a qualsiasi livello, così che
può accadere che facciano parte della commissione giudicatrice
persone appartenenti a livelli inferiori rispetto a quelli dei
candidati o, addirittura, soggetti direttamente interessati al
passaggio di livello di cui si tratta. La vicenda del concorso
esaminato nel giudizio a quo, dove un numero cospicuo di commissari
hanno dovuto abbandonare la seduta per ragioni di incompatibilità,
è esemplare della carente garanzia dell'imparzialità assicurata da
una norma come quella impugnata.
Infine, la presenza di nove direttori generali, fra i quali devono
essere inclusi anche i due segretari generali (della Giunta e del
Consiglio) e il ragioniere generale, è fonte di incongruenze in
riferimento al valore dell'imparzialità amministrativa.
Innanzitutto, poiché, come questa Corte ha precisato nella già
ricordata sentenza n. 453 del 1990, è necessario che gli esperti
chiamati a far parte della commissione giudicatrice siano competenti
rispetto alle materie oggetto delle prove concorsuali, ne consegue
che con il tipo di nomina contestato non è garantita un'adeguata
valutazione dei più svariati profili professionali, profili che
possono concernere settori nei quali i più elevati dipendenti
dell'amministrazione regionale di quel dato momento potrebbero non
avere sufficienti conoscenze per poter essere qualificati come
esperti. In secondo luogo, a norma dell'art. 25 della legge regionale
n. 53 del 1981, i direttori regionali sono nominati dalla Giunta
regionale per quattro anni e sono revocabili e rinnovabili. È
evidente che siffatta posizione non può essere ritenuta una
sufficiente garanzia rispetto al principio dell'imparzialità
amministrativa, considerato come assenza di possibilità di ingerenza
politica nello svolgimento dei concorsi. Infine, la presenza, in
posizione maggioritaria, dei direttori generali non rappresenta
un'adeguata garanzia della terzietà che deve caratterizzare i membri
delle commissioni di concorso, tanto che è effettivo il rischio che
gli stessi soggetti siano gli autori della relazione analitica sulla
quantità e qualità del servizio prestato dal candidato - relazione
che, a norma dell'impugnato art. 24, costituisce un titolo
valutabile, necessariamente portato a conoscenza della commissione -
e, nello stesso tempo, siano i commissari incaricati di procedere
alla valutazione, ai fini della selezione concorsuale, delle
relazioni medesime.
5. - In definitiva, una norma, come quella impugnata, rivela
palesi incongruenze in riferimento al principio di imparzialità
dell'amministrazione pubblica, quale richiesto in sede di selezione
concorsuale. La permanenza di norme del tipo di quella considerata si
collega indubbiamente al farraginoso adeguamento dell'ordinamento
legislativo regionale a un modello di amministrazione pubblica che
non si conforma più al sistema delle carriere e al conseguente
collegamento di aumenti di stipendio con la promozione e con la
connessa valutazione comparativa dei meriti dell'impiegato.
La abnorme diffusione del concorso interno per titoli nel
passaggio da un livello all'altro, produce un effetto distorcente sul
nuovo modello di pubblica amministrazione regionale, basata, riguardo
al rapporto di pubblico impiego, sulla qualifica funzionale e sui
profili professionali. Questa distorsione, oltre a reintrodurre
surrettiziamente il modello delle carriere in una nuova disciplina
che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente
anche sul principio costituzionale del buon andamento della
amministrazione regionale (art. 97 della Costituzione), in quanto
facilita l'ingolfamento delle qualifiche più elevate e rende
problematico il rapporto tra attitudini professionali e svolgimento
effettivo delle mansioni.
Ma, poiché la piena attuazione dei principi costituzionali di
imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione pubblica è
riservata, in conformità con le rispettive competenze, alle scelte
discrezionali del legislatore statale e di quello regionale, questa
Corte, nel dichiarare costituzionalmente illegittima una disposizione
palesemente incongruente con i suddetti principi, auspica che il
legislatore provveda a riesaminare e a ridisciplinare gli aspetti
precedentemente segnalati, ai fini della piena e positiva attuazione
dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento
dell'amministrazione pubblica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, quinto
comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno
1983, n. 54 (Modificazioni e integrazioni alle disposizioni
concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del
personale regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte