Corte costituzionale

Ordinanza n. 333/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1993 dal

Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Rebuffi

Alberto, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di

Rebuffi Alberto, imputato di rapina e lesione in danno del padre, il

Tribunale di Savona disponeva una perizia psichiatrica che accertava

la pericolosità sociale dell'imputato, riferibile esclusivamente

all'ambito familiare;

che, nel condividere le conclusioni del perito, il tribunale

prospettava la necessità di decidere per il proscioglimento

dell'imputato e il suo ricovero in un "manicomio giudiziario" (recte:

ospedale psichiatrico giudiziario) per un tempo non inferiore a due

anni;

che, ad avviso del Tribunale, l'art. 222 codice penale - nella

parte in cui obbliga il giudice a ordinare il ricovero dell'imputato

prosciolto per infermità psichica in un "manicomio giudiziario" - è

in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

in quanto la norma non attribuirebbe al giudice il potere di

scegliere la misura di sicurezza adeguata all'entità del fatto e

alla concreta pericolosità dell'imputato, ma imporrebbe di trattare

in modo uguale situazioni fra loro diverse (onde il contrasto con

l'art. 3 della Costituzione);

che, in particolare, non sarebbe idonea ad allontanare il

sospetto di incostituzionalità della norma "la diversità di durata

minima stabilita in relazione alla pena edittale astrattamente

irrogabile per il fatto commesso";

che, avendo il perito previsto un aggravamento delle condizioni

psichiche del soggetto qualora fosse ricoverato in un "manicomio

giudiziario", la norma sarebbe altresì censurabile per la mancata

previsione del ricovero del prosciolto in una "comunità terapeutica

per malati di mente" del tipo di quella prevista dalla legge n. 180

del 1978 (violazione del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione,

applicabile, ad avviso del giudice a quo, anche alle misure di

sicurezza);

che è intervenuto il presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione in base alla

consolidata giurisprudenza della Corte che ritiene non applicabile

l'art. 27, terzo comma, della Costituzione alle misure di sicurezza

(sentenze nn. 139/1982, 106/1972 e 68/1967), ma riferibile

esclusivamente alle pene;

che con ordinanza n. 24 del 1985 questa Corte ha, altresì,

dichiarato inammissibile analoga questione di costituzionalità della

norma impugnata sulla considerazione che gli interventi di

innovazione normativa, conseguenti all'accoglimento, esulerebbero del

tutto dai suoi poteri, in quanto comporterebbero "l'esercizio di

scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del

legislatore".

Considerato che l'ordinanza di rimessione, con la richiesta d'una

nuova disciplina delle norme applicabili in seguito al

proscioglimento per totale infermità psichica, nulla aggiunge nella

sostanza alle argomentazioni già esaminate e respinte con

l'ordinanza n. 24 del 1985 e la sentenza n. 139 del 1982.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 222 c.p. sollevata, in

relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal

Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte