Corte costituzionale

Ordinanza n. 334/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/06/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

di immobili urbani), come modificato dal decreto-legge 9 dicembre

1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di

immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito,

con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 giugno 1988 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Macca Emanuele ed altro e Rosa

Renata, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 21 luglio 1988 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Casa del Ciclo Sport - Fini Sport

s.r.l. e Milani Maria Antonia, iscritta al n. 68 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di due giudizi in cui i conduttori

d'immobili destinati allo svolgimento di attività che, secondo il

regime previgente la "novella" introdotta dalla legge 6 febbraio

1987, n. 15, non avrebbero comportato il pagamento dell'indennità

per la perdita dell'avviamento commerciale, avevano viceversa fondato

la domanda sul diritto ad essi riconosciuto dalla sopravvenuta

normativa, il Pretore di Bologna, con due ordinanze rispettivamente

emesse il 24 giugno 1988 ed il 21 luglio 1988, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della

legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo aggiunto (recte: sostituito)

dall'art, 1, ultimo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832,

convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15: a)

in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui

prevede la corresponsione dell'indennità di avviamento anche per i

contratti relativi ad immobili destinati ad attività che non

comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e

consumatori, nonché adibiti a studi professionali; b) in relazione

all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui si applica soltanto

ai contratti soggetti alla disciplina transitoria e non ancora

scaduti alla data di entrata in vigore della legge;

che il giudice a quo osserva, sotto il primo profilo, come la

norma introduca una irrazionale disparità di trattamento tra

rapporti soggetti o meno alla disciplina transitoria, risultando

escluso il diritto in argomento per i contratti stipulati nel regime

ordinario di cui alla legge n. 392 del 1978. Inoltre, secondo la

stessa giurisprudenza della Corte, l'indennità andrebbe correlata

esclusivamente all'attività d'impresa;

che, con riguardo alla seconda questione, il pretore rimettente

rileva come il "ristrettissimo ambito di applicabilità" della

denunziata normativa - che ad avviso del medesimo giudice non trova

applicazione nelle locazioni già concluse - determini una violazione

del principio di eguaglianza regolando diversamente "situazioni

analoghe".

Considerato che le due questioni, concernenti la medesima norma,

possono essere riunite e decise con un unico provvedimento;

che l'impugnato art. 69, ultimo comma, della legge 27 luglio

1978, n. 392, nel testo sostituito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15

(di conversione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832) è stato

espunto dall'ordinamento in quanto dichiarato costituzionalmente

illegittimo con la sentenza n. 882 del 1988;

che la citata decisione ha, oltretutto, chiarito come la norma

si applicasse "soltanto ai contratti sorti sotto il previgente regime

vincolistico non ancora scaduti" (secondo quanto ribadito da questa

Corte, anche sulla base dell'esegesi giurisprudenziale della Corte di

cassazione, nella recente ordinanza n. 937 del 1988);

che, pertanto, entrambe le questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), nel testo sostituito dall'art. 1, ultimo comma, del

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di

contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello

di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio

1987, n. 15, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con

sentenza n. 882 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte