Sentenza n. 334/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 1403/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina
dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori
addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali), promosso,
con ordinanza emessa il 23 ottobre 2001, dalla Corte d'appello di
Venezia nel procedimento civile vertente tra Zajkova Janka e l'INPS,
iscritta al n. 973 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale,
dell'anno 2002.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una controversia in materia previdenziale,
promossa per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di
maternità, la Corte d'appello di Venezia ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 37 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo
delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addettiai
servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a
servizi di riassetto e di pulizia dei locali), nella parte in cui
subordina il diritto a tale provvidenza economica, per le lavoratrici
addette ai servizi domestici, alla condizione che risultino versati
in loro favore, o comunque dovuti, cinquantadue contributi
settimanali nell'arco del biennio (ovvero ventisei nell'ultimo anno)
precedente il periodo di astensione obbligatoria.
Premette in punto di fatto il giudice a quo che la ricorrente,
assunta in qualità di dipendente addetta ai servizi domestici in
data 1 marzo 1996, il successivo 4 luglio 1996 è entrata nel periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale le ha negato il diritto alla
relativa indennità proprio per la mancanza del suddetto requisito
contributivo. Proposto il giudizio di primo grado, il Tribunale di
Venezia ha respinto il ricorso, con sentenza nei cui confronti è
stato interposto appello.
Osserva la Corte remittente che la norma impugnata deve
continuare ad applicarsi alla fattispecie dedotta in giudizio
nonostante le modifiche apportate all'art. 15 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, dall'art. 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, modifiche
irrilevanti ratione temporis; e, d'altra parte, anche il testo unico
introdotto con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ribadisce
all'art. 62 che il rapporto di lavoro domestico è regolato dalle
norme del d.P.R. n. 1403 del 1971, pur definendole erroneamente di
natura regolamentare.
Ciò posto, la Corte rileva che da tempo è in atto un
progressivo mutamento del sistema normativo, nel senso che
l'indennità di maternità venga garantita a tutte le lavoratrici
subordinate ed anche a quelle autonome; il rapporto di lavoro
domestico, pur connotato da indubbie peculiarità, non è tale da
rendere giustificabile il fatto che la fruizione della predetta
indennità sia subordinata alla sussistenza di una determinata
anzianità contributiva. E non può avere carattere decisivo, d'altra
parte, il precedente di cui alla sentenza n. 364 del 1995 di questa
Corte, nel quale è stata riconosciuta conforme alla Costituzione la
norma che subordina il diritto alla corresponsione dell'indennità di
maternità per le braccianti agricole al compimento delle 51 giornate
lavorative annue, perché in quel caso tale requisito è il
presupposto stesso per la creazione del rapporto assicurativo. Il
timore di costituzione fittizia del rapporto di lavoro - finalizzata,
cioè, al solo obiettivo di ottenere l'indennità in questione - non
può prevalere sulla necessaria tutela della maternità che è
riconosciuta dalle norme costituzionali.
La Corte d'appello di Venezia, pertanto, ravvisa nell'impugnata
norma una violazione dell'art. 3 Cost., per l'ingiustificata
diversità di trattamento tra le lavoratrici domestiche e le altre
lavoratrici, nonché una violazione degli artt. 37 e 38 Cost., che
riconoscono alla madre ed al bambino una speciale protezione, nonché
il diritto dei lavoratori ad ottenere mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita.
2. - Si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo che la
questione venga dichiarata non fondata.
Osserva l'ente previdenziale che il rapporto esistente tra
requisito contributivo minimo e riconoscimento del diritto
all'indennità in oggetto è del tutto razionale, perché dal numero
dei contributi settimanali spettanti, rapportato alla retribuzione
oraria convenzionale, si ottiene la retribuzione media settimanale,
la cui sesta parte costituisce il riferimento per il computo
dell'indennità di maternità; il che dimostra l'impossibilità di un
intervento che vada a toccare soltanto una parte dei dati da assumere
come parametro per il conteggio. L'art. 10 del d.P.R. n. 1403 del
1971, del resto, prevede che il contributo settimanale sia
riconosciuto a condizione che vengano effettuate almeno ventiquattro
ore di lavoro, ed è chiaro che sarebbe arbitrario collegare tale
riconoscimento allo svolgimento di un numero di ore inferiore
(teoricamente, anche una sola ora settimanale).
Ciò posto, l'INPS rileva che la stessa Corte remittente ha
richiamato il precedente giurisprudenziale più corretto, ossia
quello relativo alle braccianti agricole, le cui affermazioni debbono
valere anche nel presente caso. Il sistema vigente, d'altra parte,
consente alla lavoratrice, in presenza del contestato requisito
contributivo, di fruire dell'indennità di maternità
indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro nel momento
in cui ha inizio il periodo di astensione obbligatoria, sicché
l'eliminazione di detto sistema dovrebbe comportare l'applicazione di
quello di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 151 del 2001, certamente meno
favorevole alla lavoratrice.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Dopo aver richiamato le modifiche normative recentemente
intervenute nel settore, la difesa erariale osserva che il rapporto
di lavoro domestico, per tutta una serie di peculiarità, è stato
giustamente sottoposto ad un regime diverso, più volte ritenuto
legittimo da questa Corte. L'art. 15 della legge n. 1204 del 1971,
confermato dalle odierne norme del d.lgs. n. 151 del 2001, collega il
riconoscimento delle prestazioni per la maternità ai criteri fissati
per quelle di malattia; poiché alle lavoratrici domestiche non è
concessa alcuna indennità in caso di malattia, è chiaro che la
norma impugnata è in realtà una norma "di favore", che consente a
determinate (ragionevoli) condizioni di accedere ad una prestazione
economica dalla quale detta lavoratrice dovrebbe restare esclusa. Ed
è innegabile, d'altra parte, che il rapporto di lavoro domestico,
proprio per le sue caratteristiche, si presta obiettivamente ad
essere costituito in modo fittizio, al solo scopo di ottenere
l'invocata tutela per la maternità. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Venezia ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 37 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1403, nella parte in cui subordina il diritto all'indennità
di maternità delle addette ai servizi domestici alla condizione che,
per la lavoratrice interessata, risultino versati o dovuti dal datore
di lavoro cinquantadue contributi settimanali nel biennio oppure
ventisei nell'anno precedente il periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro.
Secondo il giudice remittente la specialità del lavoro domestico
non giustifica la subordinazione dell'acquisizione del diritto
all'indennità di maternità ad un'anzianità contributiva, sicché
la norma che tale requisito prevede è in contrasto, anzitutto, con
l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente assoggetta le
collaboratrici domestiche ad un regime deteriore rispetto a quello
valevole per le altre lavoratrici.
La norma censurata, ad avviso del remittente, contrasta inoltre
con gli artt. 37 e 38 Cost., in quanto non assicura alla madre ed al
nascituro la protezione ed i mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita.
2. - La questione non è ammissibile.
Il sistema vigente relativo alla concessione dell'indennità di
maternità per le lavoratrici domestiche - che continua a fondarsi
sulle norme del d.P.R. n. 1403 del 1971, sopravvissute anche
all'entrata in vigore del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, come risulta dagli artt. 62 e 85, comma 2,
lettera a), del medesimo - si connota per alcune indubbie
peculiarità.
L'indennità di maternità di cui all'art. 15 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, oggi confluito nell'art. 22 del d.lgs.
n. 151 del 2001, viene concessa a tali lavoratrici soltanto per il
periodo di astensione obbligatoria (definito "congedo di maternità",
v. artt. 2 e 62 del citato testo unico), ed a condizione che siano
stati versati o comunque siano dovuti ventisei contributi settimanali
nell'ultimo anno o cinquantadue nell'ultimo biennio precedente il
momento in cui la lavoratrice ha diritto all'astensione, anche se non
sia in corso un rapporto di lavoro.
Alle altre lavoratrici, invece, l'indennità è concessa, in
linea di massima, senza riferimenti a requisiti contributivi;
tuttavia, in caso di sospensione, assenza dal lavoro ovvero
disoccupazione, detta provvidenza viene erogata a condizione che, tra
il momento di uscita dal circuito lavorativo (per i motivi di cui
sopra) e l'inizio del periodo di congedo per maternità, non siano
decorsi, di norma, più di sessanta giorni (c.d. contiguità con il
rapporto di lavoro).
A tali peculiarità concernenti il conseguimento del diritto sono
necessariamente collegate le modalità per il computo e l'erogazione
della prestazione previdenziale.
Infatti, per la generalità delle lavoratrici il dato
fondamentale è costituito "dalla retribuzione media globale
giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello in corso del quale ha
avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità"
(art. 16 della legge n. 1204 del 1971, ora trasfuso nell'art. 23 del
d.lgs. n. 151 del 2001).
Per le collaboratrici domestiche, invece, anzitutto il combinato
disposto degli artt. 4 e 10 del d.P.R. n. 1403 del 1971 stabilisce
che si accreditano alla lavoratrice tanti contributi settimanali
quante sono le settimane di lavoro per ciascun trimestre solare,
"sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media
corrispondente ad un minimo di ventiquattro ore lavorative";
diversamente si provvede col conteggio indicato nell'art. 10, secondo
comma. L'ultimo comma dell'impugnato art. 4, poi, prevede che la
retribuzione giornaliera da assumere come parametro per la
determinazione dell'indennità è pari alla sesta parte della media
delle retribuzioni convenzionali settimanali comprese nel biennio
antecedente l'inizio del periodo del congedo di maternità.
D'altra parte, la non estensibilità alle collaboratrici
domestiche del divieto assoluto di licenziamento nel periodo di
gravidanza e puerperio, stabilito per la generalità delle
lavoratrici dall'art. 2 della legge n. 1204 del 1971 - non
estensibilità della quale questa Corte ha costantemente escluso
l'illegittimità costituzionale (v. sentenze n. 86 del 1994, n. 9 del
1976 e n. 27 del 1974) - giustifica il fatto che il diritto delle
lavoratrici domestiche non sia subordinato al requisito della
contiguità del periodo di congedo al rapporto di lavoro.
Da quanto è stato rilevato risulta che il condizionamento del
diritto all'indennità di maternità al requisito contributivo,
stabilito dalla norma censurata, è elemento non isolabile della
complessa disciplina che regola la prestazione in oggetto con
riguardo sia alle specificità del rapporto di lavoro domestico, sia
alle caratteristiche del rapporto previdenziale che da questo deriva.
Ne consegue che, mentre l'intervento di questa Corte, limitato
alla disposizione censurata, altererebbe la coerenza del sistema
rendendolo inapplicabile nel suo complesso, una sentenza additiva,
peraltro neppure prospettata dal remittente, comportando scelte non
vincolate dai precetti costituzionali, costituirebbe una indebita
intromissione nei poteri del legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo delle
assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di
riassetto e di pulizia dei locali), sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 37 e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte