Sentenza n. 335/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 223/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con
ordinanza emessa il 20 maggio 1997 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto dall'INPS contro Di Corato Riccardina ed altre,
iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 1ª serie speciale - n. 40,
dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Di Corato Riccardina ed altre e
dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Antonio Pellegrini per Di Corato Riccardina ed
altre e Giuseppe Fabiani per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una controversia previdenziale nei confronti
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale la Corte di
cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,
comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).
La norma impugnata stabilisce che l'indennità di mobilità non
venga più corrisposta allorquando il lavoratore raggiunga l'età
pensionabile ovvero, se a questa data non sia ancora maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui
tale diritto viene a maturazione. La Corte rimettente rileva che tale
norma si fonda evidentemente sul presupposto che la necessità di un
intervento assistenziale pubblico (costituito, appunto,
dall'erogazione dell'indennità di mobilità) debba venir meno nel
momento in cui il lavoratore può fare fronte alle proprie esigenze
di vita grazie al trattamento pensionistico ormai conseguito. Deve
tuttavia considerarsi che il sistema mantiene una diversità in
ordine all'età pensionabile per la donna, fissata a cinquantacinque
anni, rispetto a quella dell'uomo, che è invece stabilita al
compimento dei sessant'anni; e detta diversità è rimasta nonostante
le declaratorie di illegittimità costituzionale compiute da questa
Corte con le sentenze n. 137 del 1986 e n. 498 del 1988. Come risulta
dalla seconda delle due pronunce, il cui contenuto è stato poi
ripreso anche dalle successive sentenze n. 371 del 1989 e n. 404 del
1993, la parificazione dell'età lavorativa della donna rispetto a
quella dell'uomo non ha portato con sé anche la parificazione
dell'età pensionabile, che per la prima è rimasta all'età di
cinquantacinque anni. Da tanto deriva la rilevanza della presente
questione, perché le ricorrenti, tutte ultracinquantacinquenni, si
sono viste negare dall'INPS il diritto all'indennità di mobilità in
forza del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Ciò premesso, la Corte di cassazione osserva che la norma
impugnata confligge con i richiamati parametri costituzionali,
poiché l'esclusione delle lavoratrici ultracinquantacinquenni dai
benefici collegati all'erogazione dell'indennità di mobilità si
risolve in un'irrazionale discriminazione delle stesse rispetto ai
lavoratori. Le prime, infatti, non possono incrementare la propria
anzianità contributiva e sono, in sostanza, collocate
obbligatoriamente in pensione; ne consegue una sorta di deminutio
della donna lavoratrice che si sente ancora in grado di svolgere
attivamente il proprio ruolo, in contrasto con i principi enunciati
nelle citate sentenze costituzionali, secondo cui l'età lavorativa
della donna dev'essere la stessa fissata per l'uomo.
La Corte rimettente, pertanto, chiede che la norma impugnata
venga dichiarata costituzionalmente illegittima.
2. - Si sono costituite in giudizio le ricorrenti del giudizio a
quo con un unico atto difensivo, facendo proprie integralmente le
osservazioni contenute nell'ordinanza di rimessione e chiedendo
l'accoglimento della prospettata questione.
3. - Si è costituito in giudizio anche l'INPS, osservando
preliminarmente che le perplessità di natura costituzionale
manifestate dalla Corte di cassazione sono state ritenute non fondate
dalla medesima Corte, in diversa composizione, con la sentenza
n. 3439 del 1998. In questa seconda pronuncia la Corte regolatrice,
richiamando le sentenze n. 296 e n. 435 del 1994 della Corte
costituzionale, ha rilevato che il diritto all'indennità di
mobilità viene meno non tanto per il semplice raggiungimento
dell'età pensionabile, quanto per l'effettiva maturazione dei
requisiti per la titolarità della pensione. Ne consegue che
l'apparente lamentata disparità di trattamento tra uomo e donna è
la conseguenza del permanente favore verso la lavoratrice, cui è
stato consentito di raggiungere il diritto a pensione ad un'età
inferiore rispetto al lavoratore. Tale opzione legislativa risponde
alla ratio dell'indennità in parola, che è quella di assicurare ai
lavoratori un sostegno economico di carattere assistenziale, sostegno
che non ha più ragion d'essere quando si matura il diritto ad avere
un maggior trattamento economico.
Ad avviso dell'INPS, inoltre, il conseguimento del diritto alla
pensione non esclude le lavoratrici dal novero dei dipendenti per i
quali è stata attivata la procedura di mobilità, procedura dalla
quale derivano gli effetti indicati dalla sentenza n. 413 del 1995 di
questa Corte. Né il pensionamento di vecchiaia è incompatibile con
la rioccupazione presso la medesima impresa o presso terzi datori di
lavoro o con un lavoro autonomo, sicché la lavoratrice pensionata
può acquisire un'ulteriore fonte di contribuzione.
Si conclude, pertanto, escludendo che la norma denunciata vi'oli
gli indicati parametri, poiché l'acquisizione del diritto a
pensione, che copre tutto l'arco della vita, ben può garantire le
esigenze di sostentamento che l'indennità di mobilità è chiamata a
soddisfare. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione, sezione lavoro, ritiene che
l'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sia in
contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione nella parte in cui,
disponendo che l'indennità di mobilità non venga corrisposta
successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile,
prevede l'anticipato allontanamento dal mondo del lavoro, con
incidenza anche sull'anzianità contributiva e, quindi, sulla misura
della pensione, della donna che abbia maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia. La doglianza si fonda sul presupposto che,
essendo fissata l'età pensionabile per le donne a cinquantacinque
anni anziché a sessanta, la norma impugnata sottrarrebbe alla donna
lavoratrice il diritto all'indennità di mobilità (con tutto ciò
che ne consegue) con cinque anni di anticipo rispetto all'uomo, in
tal modo introducendo una discriminazione basata esclusivamente sul
sesso.
A sostegno della doglianza il giudice a quo richiama le sentenze
n. 137 del 1986, n. 498 del 1988, n. 371 del 1989 e n. 404 del 1993
di questa Corte, le quali hanno affermato il principio per cui
"l'età lavorativa deve essere eguale per la donna e per l'uomo,
mentre rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione
di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno d'età, onde poter
soddisfare esigenze peculiari della donna medesima".
2. - La questione è infondata.
Costituisce un dato pacifico, emergente dalle sentenze di questa
Corte correttamente richiamate dalla Corte di cassazione, che l'età
lavorativa per le donne è stata equiparata a quella dell'uomo,
dovendosi intendere con tale affermazione che alle prime è
riconosciuta la possibilità di optare per la prosecuzione
dell'attività lavorativa fino al sessantesimo anno di età (in tal
senso è anche l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, da
leggersi alla luce della sentenza n. 498 del 1988 di questa Corte). A
tale parificazione, però, non corrisponde, nella vigenza del sistema
pensionistico attuale, una parificazione dell'età pensionabile, che
per le donne è rimasta fissata al compimento del cinquantacinquesimo
anno di età.
3. - La Corte di cassazione, nel prospettare l'odierna questione,
muove sostanzialmente dal presupposto che la diversità di età
pensionabile tra uomo e donna non deve tradursi, come avverrebbe nel
caso di specie, in un pregiudizio per le lavoratrici. Nel compiere
siffatto ragionamento, tuttavia, l'ordinanza di rimessione omette
altre considerazioni che giustificano l'esclusione della prospettata
incostituzionalità.
Occorre innanzitutto rilevare, infatti, che la posizione di chi
è stato collocato in mobilità non può essere posta sullo stesso
piano rispetto a quella del lavoratore cui provvede la cassa
integrazione salariale. L'erogazione della prima indennità, che
rientra nella più ampia categoria dei cosiddetti ammortizzatori
sociali, consiste in un trattamento di favore che la collettività
riserva, in nome dei principi di solidarietà sociale contenuti
nell'art. 38 Cost., a quei lavoratori che, per particolari ragioni
previste dalla legge, vedono risolto il loro rapporto di lavoro; per
cui chi beneficia di detto trattamento è già, in sostanza, un
disoccupato. Ne deriva che il riferimento alla giurisprudenza
costituzionale sulla parità di età lavorativa tra uomo e donna
appare non pienamente conferente in rapporto alla situazione di
coloro che sono posti in mobilità, i quali non sono lavoratori
attivi.
La specialità dell'indennità in esame rende ragionevole e non
confliggente con gli invocati parametri costituzionali la previsione
legislativa oggi contestata, secondo cui l'indennità di mobilità è
incompatibile con il trattamento pensionistico di vecchiaia (v. pure
l'art. 6, comma settimo, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 19 luglio 1993, n. 236, che stabilisce l'incompatibilità tra
assegno o pensione di invalidità ed indennità di mobilità). È
evidente, invero, che una provvidenza di carattere definitivo come la
pensione di vecchiaia, destinata a coprire l'intero arco della vita
residua del lavoratore, fa implicitamente venir meno le ragioni
giustificatrici del trattamento previdenziale provvisorio, che cessa
dopo un limitato periodo di tempo e che è finalizzato a soddisfare
le esigenze minime riconosciute e protette dall'art. 38 della
Costituzione. E che la pensione rappresenti, per così dire, un
emolumento sostitutivo nel tempo dell'indennità di mobilità è
confermato anche dall'esistenza della cosiddetta mobilità "lunga",
il cui obiettivo è proprio quello di "consentire ai lavoratori, in
possesso dei requisiti di anzianità e di contribuzione dettati dalla
norma, di percepire l'indennità sino alla maturazione dei
trattamenti di vecchiaia, ed anche di anzianità" (sentenza n. 402
del 1996).
È significativo, del resto, che la stessa sezione lavoro della
Corte di cassazione, con la sentenza n. 3439 del 1998 richiamata
dall'INPS, in presenza di una fattispecie analoga a quella odierna,
non ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, non
ravvisando nella norma oggi impugnata alcun vulnus degli articoli 3,
37 e 38 della Carta fondamentale.
4. - È opportuno ancora ricordare che, secondo i rilievi già
compiuti da questa Corte con le sentenze n. 296 e n. 345 del 1994,
l'aver mantenuto per le donne un'età pensionabile più bassa di
quella degli uomini costituisce una sorta di "privilegio" per le
prime, non in contrasto con l'art. 37 della Costituzione,
soggiungendosi che "la lamentata disparità di disciplina, essendo
una conseguenza della differenziazione dell'età pensionabile tra
uomo e donna, non appare lesiva del principio di uguaglianza". Né
può ritenersi che il pensionamento della donna ad un'età anticipata
rispetto a quella dell'uomo sia incompatibile con una eventuale
rioccupazione presso la stessa o altra impresa, con la relativa
possibilità di cumularne in gran parte il reddito (decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 10).
Non va taciuto, infine, come già precisato dalla Corte nella
sentenza n. 413 del 1995, che l'erogazione dell'indennità di
mobilità non è che uno degli aspetti conseguenti all'iscrizione del
lavoratore nelle relative liste. In altre parole, con l'iscrizione si
determinano anche altre conseguenze favorevoli per il lavoratore
ormai disoccupato (v. l'art. 8, comma 1, della legge n. 223 del
1991), che permangono anche se questi non percepisca più
l'indennità di mobilità in conseguenza dell'ormai raggiunta
pensione. Il persistere di tali effetti positivi, estensibili alle
lavoratrici, vale a confermare la legittimità costituzionale della
norma impugnata, essendo venuta meno solo la ratio della provvisoria
indennità di mobilità una volta maturato il diritto al migliore e
permanente trattamento pensionistico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte