Sentenza n. 336/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1985 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 345 cod.
nav. e 1 e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui
licenziamenti individuali), promosso con l'ordinanza emessa il 25
novembre 1977 dal Pretore di Genova sul ricorso proposto da Mirabella
Antonio contro S.p.a. Italia di Navigazione, iscritta al n. 30 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 81 dell'anno 1978.
Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Italia di Navigazione;
udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1985 il Giudice relatore
Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso al Pretore di Genova, Mirabella Antonio, premesso di
essere stato assunto dalla S.p.a. Italia di Navigazione per
l'esecuzione di servizi speciali connessi alla sosta della T/n
Raffaello nel porto di detta città e, successivamente invitato a non
ripresentarsi a bordo, sebbene i servizi stessi fossero ancora in
corso, impugnava il licenziamento in tal guisa intimatogli
dall'armatore, lamentandone l'illegittimità per carenza di
giustificazioni.
Il giudice adito, con ordinanza emessa il 25 novembre 1977 (R.O. n.
30/78), ha sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale
dell'art. 345 cod. nav. e degli artt. 1 e 10 della legge n. 604/66,
nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 Cost.,
consentono all'armatore, di licenziare ad nutum marittimi assunti per
lo svolgimento di lavori cosiddetti di "comandata" previsti dalla
contrattazione collettiva di settore e categoria.
Il giudice a quo ha osservato che il lavoro di "comandata", pur
dovendosi configurare come prestazione riconducibile al tipo normativo
generico del rapporto di arruolamento e pur essendo, come ogni altro
lavoro marittimo, finalizzato alla navigazione, costituisce tuttavia
oggetto di una particolare specie nell'ambito di detto genere per il
fatto che, alla stregua delle menzionate previsioni contrattuali, la
prestazione stessa non si svolge a bordo di una nave in navigazione, ma
su di una (nave) in sosta nel porto oppure in disarmo e perfino in
magazzini e spazi portuali destinati ad operazioni di approntamento
delle dotazioni e delle provviste della nave.
Ha quindi rilevato che, relativamente a questa particolare specie
di rapporto, non può farsi corretta applicazione dei principi
desumibili dalla sent. n. 129 del 1976 con la quale la Corte
costituzionale ha ritenuto legittima l'esclusione dei rapporti di
lavoro marittimo dall'ambito di applicazione della legge n. 604/66, in
considerazione delle peculiarità dei medesimi che, per essere
finalizzati alla sicurezza della navigazione ed improntati ad un
carattere squisitamente fiduciario e personalistico, implicano la
conseguenziale opportunità di attribuire all'armatore mezzi
particolarmente efficaci di selezione e controllo dei lavoratori.
Il lavoro di "comandata", invece, facendo difetto il duplice
requisito sia dell'allontanamento dalla terraferma sia dell'inserimento
del lavoratore in quella particolare comunità viaggiante costituita
dall'equipaggio di una nave in navigazione, non postula in alcun modo
la tutela delle ricordate esigenze e non presenta, pertanto, alcuna
sensibile differenza rispetto ad altri lavori non marittimi.
Ne consegue, ad avviso del giudice a quo, che l'assoggettamento
anche del rapporto di lavoro di "comandata" ad un regime del
licenziamento identico a quello vigente per gli altri rapporti di
arruolamento accomuna illegittimamente in un medesimo trattamento
situazioni diverse ed implica un'ingiustificata discriminazione in
danno dei lavoratori titolari del suddetto rapporto rispetto a quelli
che, in uguale situazione sostanziale, fruiscono della tutela
limitativa dei licenziamenti apprestata dalla legge n. 604 del 1966.
Nel giudizio susseguente all'esposta ordinanza si è costituita la
S.p.a. Italia di Navigazione, insistendo per la declaratoria di
infondatezza della questione.
Innanzitutto ha osservato che il giudice remittente, dalla
considerazione che la "comandata" è una particolare specie del
contratto di arruolamento, non ha tratto la conseguenza della
legittimità del regime di esclusione della medesima dall'ambito di
operatività delle norme limitative dei licenziamenti, in conformità
della ricordata sentenza n. 129/76 della Corte costituzionale.
Tanto più che la "comandata" rappresenta solo un modo di
esecuzione del contratto di arruolamento e non già un diverso tipo
contrattuale e la relativa prestazione presuppone lo status soggettivo
di marittimo come proprio del lavoratore e quello oggettivo
dell'arruolamento, entrambi disciplinati dal codice della navigazione.
E proprio alla stregua del principio di ragionevolezza apparirebbe non
corretto che un lavoratore avente tale status ed impiegato in forza di
contratti di arruolamento soggiaccia a siffatta disciplina in più
lunghi periodi di servizio in navigazione per esser poi ricondotto
sotto quella comune esclusivamente nei periodi brevi e saltuari
corrispondenti ai lavori di "comandata".
Infine, rileva che indubbiamente tali lavori sono funzionali alla
sicurezza della navigazione e si presentano con accentuati aspetti di
fiduciarietà, sì da implicare, a loro volta, l'operatività di
strumenti normativi idonei ad assicurare la subordinazione, dovendosi,
d'altra parte, tenere nel debito conto la circostanza che, anche per
quanto riguarda i lavori di "comandata", la tutela del posto di lavoro
non è esclusa in via di principio, bensì semplicemente rimessa dalla
legge (art. 35, legge n. 300/70) all'autonomia collettiva.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'anno 1978. Considerato in diritto :
Il pretore a quo prospetta a questa Corte il dubbio di legittimità
costituzionale degli artt. 345 cod. nav., 1 e 10 della legge n. 604 del
1966 sui licenziamenti individuali, nella parte in cui consentono
all'armatore il licenziamento ad nutum di marittimi adibiti a lavori di
"comandata" previsti dalle norme integrative allegate al contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'1 gennaio 1978 per i dipendenti
della società di navigazione di Pubblico Interesse Nazionale in
quanto, a suo avviso, violerebbero:
a) l'art. 3 Cost. per il trattamento discriminatorio così
irragionevolmente riservato a detta categoria di lavoratori rispetto a
quelli che, versando in situazione sostanzialmente analoga, fruiscono
invece della tutela apprestata dalla legge contro i licenziamenti
illegittimi;
b) l'art. 4 Cost. perché, in assenza di siffatta tutela, limita,
nei confronti della medesima categoria, l'esercizio del diritto al
lavoro;
c) l'art. 35 Cost. in quanto ne resta conseguentemente conculcato
il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme.
Il giudice a quo ritiene che il rapporto di lavoro di "comandata"
appartiene al più ampio genus del rapporto di arruolamento; che il
personale è da inquadrarsi tra i marittimi in quanto il lavoro è
finalizzato alla realizzazione dell'atto di navigazione; ma rileva che
le prestazioni possono svolgersi sia su una nave in navigazione che su
una nave in sosta nel porto o in disarmo o nelle strutture portuali e
sostiene che in questi ultimi casi la posizione del prestatore di
lavoro è analoga a quella del lavoratore subordinato di terra ferma,
di guisa che, venendo meno la finalità della sicurezza della
navigazione, essa possa essere disciplinata dalle stesse norme
regolatrici del rapporto di lavoro subordinato di terra, donde
l'applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali prevista
dalla legge n. 604/66 (per cui è richiesta o una giusta causa o un
giustificato motivo) anziché dell'art. 345 cod. nav. (recesso ad
nutum).
Tanto premesso, questa Corte osserva che, in sostanza, il giudice a
quo le chiede un intervento che, lasciando inalterata la
regolamentazione del rapporto allorché le prestazioni si svolgono su
di una nave in navigazione, ne aggiunga, tuttavia, una nuova e diversa,
per il caso in cui lo stesso lavoro venga prestato su di una nave in
sosta nel porto.
Si richiede cioè una sentenza additiva che disciplini direttamente
e diversamente, una specie di quel rapporto di lavoro regolato in via
generale e normale, tra le altre, anche dalla norma impugnata,
prevedendo l'operatività di nuovi e diversi mezzi di garanzia in
relazione alla situazione esaminata: il che, però, costituirebbe una
vera e propria innovazione normativa, con implicazione di scelte
esorbitanti dai poteri della Corte ed affidate alla discrezionalità
del legislatore, il quale soltanto può introdurre nell'ordinamento
nuove norme.
Pertanto, la questione proposta va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 345 cod. nav., 1 e 10 legge 15 luglio 1966, n. 604,
sollevata dal Pretore di Genova, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 4, 35 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte