Sentenza n. 336/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo
comma, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico
delle norme in materia valutaria), promosso con ordinanza emessa il 1
febbraio 1995 dal Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente
tra Rizzuto Francesco e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 196
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Rizzuto Francesco, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi l'avv. Francesco Rizzuto, in proprio, e l'Avvocato dello
Stato Giovanni P. de Figueiredo per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione
emessa, a seguito d'infrazione valutaria, dal Ministero del tesoro
per diciotto miliardi di lire in data 15 febbraio 1990, il Pretore di
Roma - dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto a seguito
della decisione della Corte di cassazione adita con regolamento di
competenza - con ordinanza emessa il 1 febbraio 1995 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma,
del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle
norme in materia valutaria): a) in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e
97 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza del
Pretore di Roma - luogo in cui ha sede l'Ufficio italiano dei cambi -
per tutte le cause di opposizione ad ingiunzione riguardanti le
infrazioni valutarie; b) in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, nella parte in cui assoggetta tali controversie al rito
previsto dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale).
A parere del giudice a quo la competenza del Pretore di Roma, che
sarebbe già stata affermata dalla Corte di cassazione con sentenza
17 giugno 1988, n. 4131 (nel senso della coincidenza tra luogo in cui
l'illecito è commesso e luogo dell'accertamento), come giudice del
luogo in cui è stata accertata l'infrazione dall'Ufficio italiano
dei cambi, comporterebbe una violazione del principio d'eguaglianza,
una sottrazione del cittadino al suo giudice naturale, una
menomazione del suo diritto di difesa, nonché una lesione del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione (l'art. 97
della Costituzione non è peraltro citato nel dispositivo
dell'ordinanza di rimessione). Infatti, per l'ingiunto, l'onere di
dover proporre opposizione dinanzi al Pretore di Roma comporterebbe
un aggravio di costi ed un disagio, anche considerando l'ammontare,
spesso notevole delle somme oggetto della sanzione ed alla luce del
principio, più volte affermato da questa Corte, per cui le deroghe
alla competenza territoriale devono essere sorrette da un
apprezzabile interesse pubblico e non determinare una menomazione del
diritto di difesa. A parere del remittente potrebbero, nel caso in
esame, essere utilizzati altri criteri, quale ad esempio il luogo in
cui siano state svolte indagini dalla Guardia di finanza ovvero da
altri organi deputati all'accertamento di tali infrazioni.
Quanto alla seconda questione, rileva il Pretore che il
procedimento di cui all'art. 23 della citata legge sulla
depenalizzazione, se si adatta a sanzioni di scarso rilievo, non pare
viceversa idoneo a garantire il diritto di difesa, per la mancanza
del doppio grado di giudizio in una materia spesso assai complessa.
Solo l'appello infatti assicurerebbe, per il suo effetto devolutivo,
le predette garanzie, la cui esclusione risulterebbe incomprensibile
in subiecta materia, attesa la possibilità di una notevole incidenza
nel patrimonio dell'ingiunto e considerato che il doppio grado è
stato previsto da ultimo per le controversie "di ben minore
rilevanza" devolute al giudice di pace.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza di entrambi i profili della questione. Osserva
l'Avvocatura che la norma impugnata prevede la competenza del Pretore
del luogo ove è stata commessa l'infrazione e che l'affermazione di
cui alla sentenza n. 4131 del 1988 della Corte di cassazione
concerneva un caso in cui il luogo della violazione e quello
dell'accertamento coincidevano.
Ma anche a voler ritenere una sovrapposizione del diritto vivente
al dato testuale della norma, l'Autorità intervenuta sostiene che la
garanzia del diritto di difesa, oltre a potersi diversamente
modulare, non si spinge al punto di assicurare una difesa "comoda",
specie allorché tale esigenza debba essere contemperata con il
principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Quanto infine alla mancanza di un doppio grado di merito, si
osserva come tale principio, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, non abbia rilevanza costituzionale.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte
privata, chiedendo di difendersi personalmente in quanto patrocinante
in Cassazione e aderendo alle motivazioni di cui all'ordinanza di
remissione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Roma dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, sotto
due profili: a) in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della
Costituzione, nella parte in cui la norma prevede la competenza del
Pretore di Roma a conoscere dei giudizi di opposizione a violazione
delle norme valutarie, in tale città avendo sede l'Ufficio italiano
dei cambi, preposto all'accertamento delle infrazioni stesse; b) in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, là dove la
norma assoggetta le controversie in argomento al procedimento di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, così sottraendole
all'esperibilità di un ulteriore gravame di merito.
2. - La prima questione non è fondata.
2.1. - Il primo comma dell'art. 32 del d.P.R. 31 marzo 1988, n.
148, individua nel decreto del Ministro del tesoro, emesso previo
parere di un'apposita commissione consultiva, il provvedimento che
determina la somma dovuta per le violazioni in materia valutaria,
contestualmente ingiungendone il pagamento e "precisandone modalità
e termini secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689".
L'impugnato settimo comma specifica poi che contro tale decreto
"può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui
è stata commessa la violazione, ovvero, quando questa è stata
commessa all'estero, del luogo in cui è stata accertata"; per i
termini ed il procedimento di opposizione è ivi fatto rinvio,
rispettivamente, agli artt. 22 e 23 della citata legge n. 689 del
1981.
L'art. 1, terzo comma, della successiva legge 21 ottobre 1988, n.
455, come conseguenza dell'abolitio criminis disposta per le
violazioni valutarie, prevede poi che l'Autorità giudiziaria dinanzi
alla quale pendano procedimenti penali alla data d'entrata in vigore
della legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o
sentenza di proscioglimento, trasmetta gli atti all'Ufficio italiano
dei cambi ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
2.2. - Il giudizio a quo trae origine appunto dall'applicazione
del sistema transitorio da ultimo descritto, e le violazioni
contestate riguardano in massima parte illeciti valutari commessi
all'estero. Il che spiega perché il verbale di accertamento sia
stato redatto dall'Ufficio italiano dei cambi, nella sua sede
istituzionale di Roma.
È dunque la concomitante operatività delle due regole - dettate
per il meccanismo a regime e per la fase intertemporale - che radica
la competenza del Pretore di Roma a conoscere dell'opposizione, e non
già un'inesistente modifica del forum commissi delicti che il
giudice a quo attribuisce alla giurisprudenza della Corte di
cassazione.
Al riguardo va osservato che, secondo la prospettazione, al
criterio generale che determina la competenza de qua con riferimento
al luogo in cui l'illecito è commesso, la Corte di cassazione
avrebbe sostituito il diverso principio del luogo dell'accertamento.
Quand'invece è vero il contrario, nel senso che la violazione non
può ritenersi commessa se non nel tempo e nel luogo risultanti
dall'accertamento, posto che la legge non attribuisce alcuna
rilevanza al luogo in cui è iniziata la consumazione della
violazione prima che essa sia accertata da parte degli organi a ciò
preposti. Sicché, in particolare, le prove degli illeciti valutari
possono essere raccolte in più località o, addirittura, emergere da
un complesso di considerazioni logiche estranee ad ogni concetto di
localizzabilità sul territorio. Pertanto assume decisivo valore il
luogo in cui elementi di origine svariata e segmenti d'indagine di
diversa matrice sono stati raccolti e coordinati da un'autorità
fornita, a riguardo, di particolarissime competenze ed attribuzioni.
L'Ufficio italiano dei cambi, ex art. 25 del d.P.R. n. 148 del 1988,
si caratterizza infatti per le penetranti prerogative di controllo e
verifica, esercitabili non solo nei confronti degl'istituti di
credito ma anche verso altri soggetti, ed altresì mediante il
servizio di vigilanza della Banca d'Italia, la Guardia di finanza,
l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.
2.3. - La complessità strutturale di alcuni illeciti giustifica
la competenza del detto ufficio; e inoltre la speciale vocazione ad
accertare le fattispecie perfezionatesi all'estero rende a fortiori
ragione della localizzazione, presso quest'ultimo, della relativa
attività di accertamento. La deroga al criterio generale di
determinazione della competenza territoriale che la norma impugnata
pone è, dunque, ampiamente giustificata dalla prevalenza di un
interesse pubblico a reprimere tali illeciti, anche per la
pericolosità che tecniche sofisticate e disponibilità di ingenti
mezzi finanziari frequentemente esprimono.
Anzi, può dirsi che le esigenze di certezza nell'individuazione
del giudice competente fanno apparire pressoché necessitata la
scelta operata dal legislatore. La quale, all'evidenza, mentre non
determina irragionevole disparità di trattamento e non ostacola,
direttamente o indirettamente, il diritto di difesa, neppure viola il
principio di precostituzione del giudice naturale, di cui al
contrario rappresenta un efficace modo d'attuazione. Mentre poi non
è dato cogliere la configurabilità, nella specie, d'una lesione al
principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97
della Costituzione, cui si fa cenno - peraltro assai fugace -
nell'ordinanza di rimessione.
3. - La seconda questione è manifestamente inammissibile.
Il dubbio di legittimità costituzionale concernente l'omessa
previsione normativa di un secondo grado di giudizio non è infatti
rilevante ove sollevato nel primo grado, poiché si risolve nella
prematura richiesta di una pronuncia introduttiva d'un mezzo di
gravame, destinata a non avere efficacia alcuna nel procedimento in
corso dinanzi al giudice a quo (v. ordinanze n. 337 del 1994 e n. 394
del 1987).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32, settimo comma, primo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988,
n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia
valutaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della
Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, secondo
periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal medesimo Pretore con
la citata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte