COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - OPPOSIZIONE A VIOLAZIONE DELLE NORME VALUTARIE - COMPETENZA DEL PRETORE DI ROMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE, DEL DIRITTO DI DIFESA NONCHE' DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - DEROGA AL CRITERIO DELLA COMPETENZA GIUSTIFICATA DALLA PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO A REPRIMERE GLI ILLECITI VALUTARI NONCHE' DELLA LOCALIZZAZIONE A ROMA, SEDE DELL'UFFICIO ITALIANO CAMBI, DELLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La deroga al criterio generale di determinazione della competenza territoriale, posta dall'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, nell'attribuire al Pretore di Roma la competenza a conoscere dei giudizi di opposizione a violazione delle norme valutarie, avendo sede in tale citta' l'Ufficio italiano dei cambi, preposto all'accertamento delle infrazioni, e' ampiamente giustificata dalla prevalenza di un interesse pubblico a reprimere quegli illeciti, anche per la pericolosita' che tecniche sofisticate e disponibilita' di ingenti mezzi finanziari frequentemente esprimono. Posto che la violazione non puo' ritenersi commessa se non nel tempo e nel luogo risultanti dall'accertamento, assume decisivo valore il luogo in cui elementi probatori di origine svariata e segmenti di indagine di diversa matrice vengono raccolti e coordinati dall'Ufficio italiano cambi, autorita' fornita, a riguardo, di particolarissime competenze e di penetranti prerogative di controllo e verifica: la complessita' strutturale di alcuni illeciti ne giustifica la competenza, mentre la speciale vocazione ad accertare le fattispecie perfezionatesi all'estero rende 'a fortiori' ragione della localizzazione, presso di esso, della relativa attivita' di accertamento. La scelta compiuta dal legislatore, resa pressoche' necessaria dalle esigenze di certezza nell'individuazione del giudice competente, non determina, all'evidenza, irragionevole disparita' di trattamento, ne' ostacola, direttamente o indirettamente, il diritto di difesa, e neppure viola il principio di precostituzione del giudice naturale, di cui al contrario, costituisce un efficace modo di attuazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost., dell'art. 32, comma 7, primo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148). red.: A.G. rev.: S.P.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE A VIOLAZIONE DELLE NORME VALUTARIE - PROCEDIMENTO DISCIPLINATO DALLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - MANCATA PREVISIONE DI UN SECONDO GRADO DI GIUDIZIO - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO ANCHE CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Il dubbio di legittimita' costituzionale concernente l'omessa previsione normativa di un secondo grado di giudizio - dubbio avente ad oggetto nella specie l'assoggettamento, ad opera dell'art. 32, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, della opposizione a violazione delle norme valutarie, al procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 - non e' rilevante se sollevato nell'unico grado del procedimento, risolvendosi nella prematura richiesta di una pronuncia introduttiva di un mezzo di gravame, priva di ogni efficacia nel giudizio in corso davanti al giudice 'a quo'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 32, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148). - Sul difetto di rilevanza di dubbi di incostituzionalita' relativi a fasi processuali successive al giudizio 'a quo', v. O. nn. 337/1994 e 394/1987). red.: A.G. rev.: S.P.