Corte costituzionale

Ordinanza n. 336/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno

1998 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia sull'istanza proposta

da Canducci Emanuele, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1998

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Canducci Emanuele nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore

Giuliano Vassalli;

Udito l'Avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, chiamato a

pronunciarsi sulla richiesta di differimento della esecuzione della

pena formulata, a norma dell'art. 147, primo comma, numero 1, cod.

pen., per avere il condannato presentato domanda di grazia, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, cod. pen.,

nella parte in cui prevede che il periodo di differimento

dell'esecuzione della pena non superiore a sei mesi decorre - anche

nei casi in cui l'esecuzione sia già iniziata - dal giorno in cui la

sentenza è divenuta irrevocabile;

che dalla disposizione impugnata scaturirebbe, a parere del

giudice a quo, una "irragionevole disparità di trattamento tra il

detenuto che maturi il proposito di avanzare domanda di grazia prima

del decorso del semestre dal passaggio in giudicato (e che riesca ad

adire la magistratura di sorveglianza in tempo utile per ottenere il

differimento) ed il detenuto che (come è avvenuto nel caso di

specie) si risolve ad avanzare tale domanda solo successivamente";

che ad avviso del giudice rimettente non sussisterebbe, infatti,

alcuna ragione giustificatrice di una norma "che consente a colui che

è stato condannato e ristretto da meno di sei mesi dal passaggio in

giudicato del titolo di aspirare ad ottenere il differimento della

pena, e che impedisce l'accesso al medesimo beneficio - ceteris

paribus - a colui che si trovi parimenti in esecuzione penale ma

oltre il termine di sei mesi dal dì della irrevocabilità";

che nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale

peraltro si è limitata a sollecitare la declaratoria di

illegittimità costituzionale nei termini esposti dal giudice a quo,

ed ha spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata.

Considerato che l'istituto del differimento della esecuzione in

pendenza della domanda di grazia ha il suo fondamento nella giusta

preoccupazione del legislatore che, nelle more dell'istruttoria della

pratica di grazia, il condannato possa essere sottoposto alla

esecuzione della pena prima che la sua istanza venga esaminata e

decisa, inconveniente, questo, che si appalesa particolarmente grave

specie nel caso di pene detentive brevi;

che, a sua volta, la previsione secondo la quale il differimento

non può superare complessivamente sei mesi è stata dettata, come

emerge dalla Relazione ministeriale sul progetto del codice penale,

dallo scopo di impedire un differimento della esecuzione per tempo

indeterminato, mentre la statuizione relativa alla decorrenza del

termine massimo di differimento dal giorno in cui la sentenza è

divenuta irrevocabile, agevolmente si spiega col fatto che nel

sistema è quella l'unica decorrenza correttamente evocabile,

coincidendo essa con la trasformazione della condanna in titolo

esecutivo e, dunque, con l'inizio della fase della esecuzione;

che, pertanto, priva di qualsiasi rilievo costituzionale si

rivela la circostanza, prospettata dal giudice a quo, che il sistema

dianzi delineato non terrebbe conto del diverso trattamento che di

riflesso verrebbe ad essere riservato ai condannati i quali maturino,

in tempi diversi, il proposito di avanzare domanda di grazia, essendo

tale profilo, di mero fatto, naturale ed ineludibile conseguenza di

qualsiasi istituto che configuri l'esercizio di determinate facoltà

entro un dato termine;

che la questione proposta deve quindi essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte