Sentenza n. 336/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 143/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo
comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffa professionale degli
ingegneri e degli architetti), promosso con ordinanza emessa il
14 maggio 1998 dal tribunale di Potenza nel procedimento civile fra
Nigro Francesco Paolo e Cicala Giuseppe e altra, iscritta al n. 332
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24 - prima serie speciale - dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Un ingegnere libero professionista conveniva in giudizio due
clienti, asserendo che costoro, dopo avergli conferito l'incarico di
redigere il progetto di un fabbricato, da realizzare su un fondo
venduto dallo stesso ingegnere ai committenti, recedevano dal
contratto, affidando la progettazione e la direzione dei lavori ad
altro professionista. L'attore chiedeva pertanto che i convenuti
fossero condannati al risarcimento dei danni subi'ti per effetto
dell'anticipato recesso.
Trattenuta la causa in decisione, il tribunale adi'to ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge
2 marzo 1949, n. 143 (Tariffa professionale degli ingegneri e degli
architetti), nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di recesso
del cliente dal rapporto di opera intellettuale, rimane salvo il
diritto del professionista, ingegnere o architetto, al risarcimento
degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta
a cause dipendenti dal professionista stesso.
2. - Il giudice a quo premette che la domanda proposta
dall'attore ha a oggetto, fra l'altro, il risarcimento del danno
patrimoniale consistente nel mancato guadagno che gli sarebbe
derivato dall'esecuzione della progettazione e della direzione dei
lavori del costruendo fabbricato. Tale danno nascerebbe
dall'inadempimento dell'obbligazione assunta dai convenuti sia con il
compromesso, sia con l'atto pubblico di vendita.
Secondo il collegio, la normativa applicabile alla vicenda in
esame sarebbe costituita dall'art. 10 della legge n. 143 del 1949,
che disciplina gli effetti della "sospensione per qualsiasi motivo
dell'incarico dato al professionista". In questi casi, il committente
avrebbe l'obbligo "di corrispondere l'onorario relativo al lavoro
fatto e predisposto", come precisato dall'art. 18 della stessa legge,
"salvo il diritto del professionista al risarcimento degli
eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a
causa dipendente dal professionista stesso". La norma ora citata si
configurerebbe, dunque, come una deroga ai princìpi generali dettati
dall'art. 2237 del codice civile, giacché - pur lasciando al cliente
la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto - porrebbe
a suo carico sia un'obbligazione indennitaria ex lege con previsione
d'un aumento automatico del compenso per il professionista nella
misura del 25 per cento, sia una vera e propria obbligazione
risarcitoria.
Il tribunale dà conto che una questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18 della legge n. 143, con riferimento
alla maggiorazione del compenso spettante in caso di recesso, è già
stata dichiarata non fondata da questa Corte, ma soggiunge che quella
decisione non avrebbe toccato il problema del diritto del
professionista al risarcimento dei maggiori danni, almeno
nell'ipotesi in cui la sospensione dell'incarico non sia dovuta a
cause dipendenti dal suo comportamento (art. 10, secondo comma, della
legge n. 143 del 1949). Il cliente può infatti recedere dal
contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, ai sensi
dell'art. 2237 del codice civile, lasciando indenne il prestatore
d'opera e consentendo il pagamento delle spese per l'opera svolta, ma
con esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno. Un tale
diritto presupporrebbe un atto illecito; mentre il recesso del
cliente costituirebbe semplicemente una conseguenza del venir meno
della fiducia riposta nel professionista. Di conseguenza, prosegue il
rimettente, l'art. 2237 parrebbe escludere in radice che il recesso
unilaterale del cliente possa di per sé solo giustificare la pretesa
risarcitoria del professionista. Al contrario, in difformità dal
regime codicistico, la legge sulla tariffa degli ingegneri e degli
architetti prevederebbe il diritto del professionista al risarcimento
dei danni, determinando un'ingiustificata posizione di privilegio per
costoro rispetto alle altre categorie professionali: così
privilegiando, con lesione del principio di eguaglianza, una
categoria professionale in danno delle altre. Né potrebbe parlarsi
d'una mera integrazione della regola generale di cui all'art. 2237
del codice civile.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione
osservando, da un lato, che il rimettente nulla dice in ordine alla
concreta configurabilità, nel caso di specie, di danni risarcibili;
dall'altro, che anche ad ammettere l'esistenza di una disciplina di
favore per gli ingegneri e gli architetti, rispetto agli altri
professionisti, questa sarebbe prevista dal primo, e non dal secondo
comma dell'art. 10 della legge n. 143 del 1949, poiché è il primo
comma che, attraverso il rinvio al successivo art. 18, consente
la maggiorazione degli onorari del 25 per cento. Comunque, ha
concluso l'Avvocatura, l'asserito privilegio sarebbe già stato
ritenuto conforme a Costituzione dalle sentenze nn. 109 del 1987 e
192 del 1984 di questa Corte, le cui motivazioni potrebbero "valere
[...] a giustificare le particolarità previste nella tariffa degli
ingegneri e architetti anche se il disposto del secondo comma
dell'art. 10 potesse qualificarsi come privilegio della categoria". Considerato in diritto
1. - È all'esame della Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949,
n. 143, nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di recesso del
cliente dal rapporto di opera intellettuale, rimane salvo il diritto
del professionista, ingegnere o architetto, al risarcimento degli
eventuali maggiori danni quando la "sospensione" non sia dovuta a
cause dipendenti dal professionista stesso. Questa disciplina, ad
avviso del rimettente, determinerebbe un'ingiustificata posizione di
privilegio per gli ingegneri e gli architetti rispetto alle altre
categorie professionali, in quanto solo ai primi sarebbe consentito
il cumulo del risarcimento dei danni e dell'aumento automatico del
compenso nella misura del 25 per cento.
2. - Vanno innanzitutto disattese le eccezioni di
inammissibilità sollevate dall'Avvocatura.
Per quanto attiene all'asserito difetto di rilevanza, il
Tribunale di Potenza ha correttamente rappresentato che nel giudizio
a quo la domanda aveva a oggetto il risarcimento del danno causato
dalla revoca dell'incarico professionale: tanto basta perché la
questione si possa ritenere rilevante, non essendo necessario che il
giudice rimettente anticipi il proprio giudizio circa la concreta
esistenza, nella specie, di un danno risarcibile, poiché tale
questione è logicamente successiva alla individuazione della norma
che disciplina la domanda. Per quanto attiene, poi, alla seconda
eccezione preliminare, con riguardo alla erronea individuazione della
norma da censurare, si osserva che nel caso di specie il tribunale
fonda il dubbio di legittimità costituzionale sul rilievo che
soltanto agli architetti e ingegneri, e non agli altri
professionisti, la legge consentirebbe di ottenere il risarcimento
del danno anche nell'ipotesi di incolpevole recesso del committente.
Rettamente, dunque, si individua la norma censurata nell'art. 10,
secondo comma, della citata legge n. 143, ove si prevede (sia pure
mediante richiamo al successivo art. 18) il diritto al risarcimento
del danno nell'ipotesi di recesso del committente.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
Il rimettente mostra di ritenere che, nel caso di recesso del
committente dal contratto di prestazione d'opera intellettuale
stipulato con un architetto o un ingegnere, quest'ultimo possa
pretendere sia la maggiorazione, nella misura del 25 per cento, del
compenso per l'opera svolta, sia il risarcimento integrale del danno
(rispettivamente ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 10, secondo comma,
della legge in esame). In tal modo si permetterebbe ad architetti e
ingegneri, unici tra i professionisti, di cumulare il risarcimento
del danno da inadempimento con una indennità dovuta per legge.
Questa lettura della norma non è, tuttavia, l'unica consentita.
Si deve innanzitutto escludere che la maggiorazione del 25 per
cento dei compensi, prevista dal combinato disposto degli artt. 10 e
18 della citata legge n. 143 del 1949 nell'ipotesi di "sospensione"
dell'incarico (ma il lemma è interpretato dalla costante
giurisprudenza in senso ampio, comprensivo anche della revoca vera e
propria), costituisca una forma forfetaria di risarcimento del danno.
Come già ritenuto da questa Corte (sentenza n. 192 del 1984), la
suddetta maggiorazione è vòlta sia a compensare l'ingegnere o
architetto per l'impossibilità di realizzare il proprio interesse
alla fedele esecuzione del progetto predisposto; sia a tener conto
della circostanza che il lavoro dell'ingegnere o architetto racchiude
un'utilità potenziale, suscettibile di essere apprezzata soltanto
nei successivi stadi di realizzazione dell'opera. Sì che è da
escludere che l'indennità di cui agli artt. 10 e 18 della legge
n. 143 e il risarcimento del danno abbiano le medesime natura e
finalità, e che il secondo costituisca una duplicazione della prima.
4. - Si deve escludere, altresì, che il risarcimento del danno,
nell'ipotesi prevista dall'art. 10, secondo comma, deroghi alle
regole generali. Come ritenuto dalla Corte di cassazione, il
professionista può, infatti, pretendere il risarcimento del danno
soltanto deducendo, e provando, l'altrui colpevole condotta (sentenza
n. 401 del 1985), e non sulla base del mero fatto dell'intervenuta
revoca dell'incarico. A evitare, infine, il rischio di qualsiasi
indebita locupletazione per il professionista vi è il principio -
anch'esso affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza citata -
secondo cui l'indennità prevista dall'art. 10, primo comma, resta
assorbita nel risarcimento quando esso sia superiore.
Da quanto esposto consegue che la maggiorazione del 25 per cento
della tariffa in caso di revoca dell'incarico non è ingiustificata;
che il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di
una condotta colpevole del committente; e che non è consentito il
cumulo di indennità e risarcimento, ove questo sia maggiore. La
disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 143 del 1949 non è
perciò difforme dalle regole generali, nella parte in cui vieta il
risarcimento del danno incolpevolmente causato e il cumulo di
indennizzo e risarcimento nell'ipotesi accennata; mentre anzi appare
rispettosa della peculiarità delle prestazioni dovute a ingegneri e
architetti, nella parte in cui prevede la maggiorazione del compenso,
dovuta per legge, nel caso di revoca dell'incarico.
La questione non è quindi da accogliere, perché non sussiste,
nella specie, l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143
(Tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Potenza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte