Corte costituzionale

Ordinanza n. 337/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo e

quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 2 della

legge 20 luglio 1977, n. 450, promosso con ordinanza emessa il 16

novembre 1993 dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia sull'istanza

proposta da Diego Giammona, iscritta al n. 206 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 novembre 1993 nel

procedimento promosso da Diego Giammona avverso il decreto con il

quale il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile

l'istanza di permesso premio avanzata dall'interessato, il Tribunale

di sorveglianza di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt.

13, 24, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, nella parte

in cui esclude l'applicazione del procedimento di sorveglianza, così

come regolato dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale;

che secondo la disposizione denunciata il provvedimento motivato

del magistrato di sorveglianza sull'istanza di permesso deve essere

comunicato immediatamente e senza formalità al pubblico ministero ed

all'interessato, i quali entro ventiquattro ore dalla comunicazione

possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, che, assunte

eventualmente sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni

dalla ricezione del reclamo;

che il giudice rimettente ritiene, sulla base di una diversa

scelta interpretativa, che debbano essere applicati al reclamo del

condannato in tema di permesso premio gli artt. 666 e 678 del codice

di procedura penale, con la concessione dei termini ivi previsti, il

rispetto integrale del contraddittorio, la ricorribilità in

cassazione del provvedimento sul reclamo. Lo stesso giudice ritiene

che una diversa disciplina contrasti con i principi di inviolabilità

della libertà personale, del diritto di difesa, della funzione

rieducativa della pena, della impugnabilità di tutti i provvedimenti

giurisdizionali sulla libertà personale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

non fondata;

Considerato che il Tribunale di sorveglianza prospetta la

questione di legittimità costituzionale della disposizione

denunciata sulla base di una interpretazione diversa da quella che ha

fatto propria ed ha già applicato. Difatti, discostandosi

dall'indirizzo giurisprudenziale prevalente, nell'esame del reclamo

proposto dal condannato in materia di permesso premio ha seguito il

procedimento previsto dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura

penale, fissando la data dell'udienza in camera di consiglio e

facendone dare avviso al procuratore generale, all'interessato ed al

difensore, con l'avvertenza della facoltà di depositare memorie in

cancelleria e della possibilità per il condannato di essere tradotto

all'udienza stessa o di farsi sentire personalmente dal magistrato di

sorveglianza del luogo;

che, inoltre, il dubbio di legittimità costituzionale

concernente l'impugnabilità della decisione non appare rilevante

nella fase di giudizio in corso dinanzi al Tribunale rimettente, in

quanto anticipa una questione che presuppone l'avvenuta decisione sul

reclamo, in ordine alla quale può successivamente porsi il problema

dell'esperibilità del ricorso per cassazione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n.

450, sollevata, in riferimento agli artt. 13, 24, 27 e 111 della

Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte