Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1983 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del

d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni

sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) promosso con

ordinanza emessa il 6 aprile 1981 dal Pretore di Rovigo nel

procedimento civile vertente tra INAIL e Braga Emilio, iscritta al n.

393 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 276 del 1981.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, coll'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Rovigo ha

denunziato d'ufficio gli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.

1124 (T.U. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro

gl'infortuni) in quanto ritiene che il diritto di regresso, previsto a

favore dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro assicurato

nell'ipotesi di condanna penale per eventi lesivi del lavoratore a

causa d'inosservanza delle norme infortunistiche (o di ipotesi

corrispondenti), sarebbe in contrasto coll'art. 3 Cost.,

che, secondo il Pretore, il denunziato contrasto sarebbe conseguente

alla disparità di trattamento che verrebbe per tal modo a determinarsi

rispetto alle situazioni previste sia nell'art. 1917 p.p. cod. civ.

che nella l. 24 dicembre 1965 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivata dalla circolazione dei veicoli a

motore);

Considerato che, com'è stato pure rilevato dalla difesa dell'INAIL,

sia nell'atto di costituzione che nella successiva memoria dimessa il

28 settembre 1983, il Pretore non ha tenuto conto di quanto deciso da

questa Corte colla sentenza 16 giugno 1971 n. 134, colla quale è stato

precisato che si tratta di situazioni diverse, essendo del tutto

peculiare l'assicurazione obbligatoria in forma mutualistica per danni

in occasione della prestazione di attività lavorativa, sì che è

proprio in questa sua natura squisitamente sociale "la ragione della

non applicabilità alla medesima dei principi stabiliti per i rapporti

assicurativi regolati dal diritto comune",

che, peraltro, il Pretore non ha addotto né diversi profili, né

nuove ragioni, per cui la Corte non trova motivi per discostarsi dalle

riportate considerazioni,

che, perciò, la sollevata questione appare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 secondo comma l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo

comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,

sollevata dal Pretore di Rovigo, coll'ordinanza in epigrafe, in

relazione all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte