Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 342 cod.

pen. in relazione all'art. 596, n. 1, stesso codice, promosso con

ordinanza emessa il 10 novembre 1977 dal Pretore di Sassari nel

procedimento penale a carico di Buzzanca Paolo ed altri, iscritta al n.

257 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 215 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Sassari - con ordinanza emessa il 10

novembre 1977 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 342 cod. pen. (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo

o giudiziario), in riferimento agli artt. 1, 3, 21 e 101 della

Costituzione; che, infatti, il giudice a quo ravvisa un'ingiustificata

disparità di trattamento, per il divario riscontrabile tra la

previsione dell'art. 596, terzo comma n. 1, cod. pen. (nel quale si

ammette la prova della verità del "fatto determinato" attribuito alla

persona offesa, qualora si tratti di un pubblico ufficiale

nell'esercizio delle sue funzioni), e quella contenuta nell'art. 342,

terzo comma, che non consente la prova liberatoria nel caso di

oltraggio;

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'inammissibilità

delle censure proposte con riguardo agli artt. 1, 21 e 101 Cost. e

della non fondatezza quanto alla pretesa violazione del principio

generale d'eguaglianza.

Considerato che, effettivamente, l'indicazione degli artt. 1, 21 e

101 Cost. non risulta sorretta da alcuna argomentazione; e che, d'altra

parte, l'ordinanza di rimessione non chiarisce affatto in che

consistano i fatti costitutivi del delitto di oltraggio, sottoposti

all'esame del giudice a quo, sicché rimane carente la stessa

motivazione sulla rilevanza della proposta questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 342 cod. pen., in riferimento

agli artt. 1, 3, 21 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di

Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte