Ordinanza n. 338/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 350Codice di procedura penale
- art. 65Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1992
dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Soave nel procedimento
penale a carico di Fusi Luca ed altro, iscritta al n. 116 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con ordinanza del 25 maggio 1992 (pervenuta a questa
Corte il 3 marzo 1993), il Pretore di Verona, sezione distaccata di
Soave, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 513 del codice di procedura penale nella parte in cui non
consente che sia data lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato
alla polizia giudiziaria alla presenza del difensore, ai sensi
dell'art. 350 del codice medesimo;
che, ad avviso del giudice a quo , la norma censurata da un lato
viola l'art. 3 della Costituzione in quanto la esclusione in essa
prevista non trova razionale giustificazione, essendo l'atto della
polizia giudiziaria assistito dalla garanzia difensiva della presenza
del difensore, e, dall'altro, gli artt. 24 e 112 della Costituzione,
ponendosi in contrasto con il diritto di difesa e con l'obbligo di
esercizio dell'azione penale, "principi che coordinati tra loro
devono tendere all'acquisizione come prove idonee alla decisione finale di tutti gli atti del procedimento acquisiti al contraddittorio
delle parti";
che è intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che, con sentenza n. 476 del 1992, questa Corte ha
già dichiarato non fondata (e con ordinanza n. 176 del 1993
manifestamente infondata), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
513, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede la possibilità di dar lettura delle dichiarazioni rese
dall'imputato alla polizia giudiziaria con l'assistenza del difensore
ai sensi dell'art. 350 del codice medesimo;
che in dette pronunce si è osservato, in sintesi, che la norma
impugnata, limitando la possibilità di lettura alle sole
dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice
con esclusione delle sommarie informazioni assunte dalla polizia
giudiziaria ex art. 350 del codice di procedura penale, non è
certamente irragionevole, in considerazione della sostanziale
differenza - proprio sotto l'angolo visuale delle garanzie difensive
dell'imputato (fra le quali è compresa la facoltà di non
rispondere) - tra tale atto di indagine della polizia giudiziaria e
l'interrogatorio effettuato dall'autorità giudiziaria, dovendo solo
quest'ultimo essere svolto con le modalità garantistiche di cui
all'art. 65 del codice di procedura penale;
che, in ordine, poi alla denunciata violazione degli artt. 24 e
112 della Costituzione, va ribadito (cfr. le citate pronunce nn.
476/1992 e 176/1993) che la disciplina dettata dalla norma censurata
concerne il regime di utilizzabilità, ai fini della decisione, di
precedenti dichiarazioni provenienti dall'imputato ed attiene
pertanto essenzialmente al tema delle garanzie difensive di
quest'ultimo, per cui il generico richiamo agli anzidetti parametri
costituzionali risulta, nei termini in cui è prospettato, del tutto
inconferente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione,
dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Soave, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte