Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1992

dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Soave nel procedimento

penale a carico di Fusi Luca ed altro, iscritta al n. 116 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 25 maggio 1992 (pervenuta a questa

Corte il 3 marzo 1993), il Pretore di Verona, sezione distaccata di

Soave, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 513 del codice di procedura penale nella parte in cui non

consente che sia data lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato

alla polizia giudiziaria alla presenza del difensore, ai sensi

dell'art. 350 del codice medesimo;

che, ad avviso del giudice a quo , la norma censurata da un lato

viola l'art. 3 della Costituzione in quanto la esclusione in essa

prevista non trova razionale giustificazione, essendo l'atto della

polizia giudiziaria assistito dalla garanzia difensiva della presenza

del difensore, e, dall'altro, gli artt. 24 e 112 della Costituzione,

ponendosi in contrasto con il diritto di difesa e con l'obbligo di

esercizio dell'azione penale, "principi che coordinati tra loro

devono tendere all'acquisizione come prove idonee alla decisione finale di tutti gli atti del procedimento acquisiti al contraddittorio

delle parti";

che è intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che, con sentenza n. 476 del 1992, questa Corte ha

già dichiarato non fondata (e con ordinanza n. 176 del 1993

manifestamente infondata), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

513, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

non prevede la possibilità di dar lettura delle dichiarazioni rese

dall'imputato alla polizia giudiziaria con l'assistenza del difensore

ai sensi dell'art. 350 del codice medesimo;

che in dette pronunce si è osservato, in sintesi, che la norma

impugnata, limitando la possibilità di lettura alle sole

dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice

con esclusione delle sommarie informazioni assunte dalla polizia

giudiziaria ex art. 350 del codice di procedura penale, non è

certamente irragionevole, in considerazione della sostanziale

differenza - proprio sotto l'angolo visuale delle garanzie difensive

dell'imputato (fra le quali è compresa la facoltà di non

rispondere) - tra tale atto di indagine della polizia giudiziaria e

l'interrogatorio effettuato dall'autorità giudiziaria, dovendo solo

quest'ultimo essere svolto con le modalità garantistiche di cui

all'art. 65 del codice di procedura penale;

che, in ordine, poi alla denunciata violazione degli artt. 24 e

112 della Costituzione, va ribadito (cfr. le citate pronunce nn.

476/1992 e 176/1993) che la disciplina dettata dalla norma censurata

concerne il regime di utilizzabilità, ai fini della decisione, di

precedenti dichiarazioni provenienti dall'imputato ed attiene

pertanto essenzialmente al tema delle garanzie difensive di

quest'ultimo, per cui il generico richiamo agli anzidetti parametri

costituzionali risulta, nei termini in cui è prospettato, del tutto

inconferente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione,

dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Soave, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte