Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4,

del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),

promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1995 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno sull'istanza

proposta da Marotta Alberico, iscritta al n. 212 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Salerno, dovendo provvedere sulla richiesta di

applicazione della misura dell'arresto presso una struttura di

recupero formulata da imputato tossicodipendente in stato di custodia

cautelare in carcere, ha sollevato, con ordinanza dell'8 febbraio

1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4,

del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), in

riferimento agli articoli 3, 27, primo (recte: secondo) comma, e 32,

primo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo muove sia dal rilievo del titolo di reato

contestato all'imputato, rientrante tra quelli elencati nell'art.

275, comma 3, del codice di procedura penale, cui la norma impugnata

fa rinvio per escludere l' applicabilità dei commi 1 e 2 del

medesimo art. 89 e dunque la concedibilità della misura richiesta;

sia dalla concomitante impossibilità di modificazione dello status

libertatis, nel caso concreto, sul piano della prognosi di

pericolosità soggettiva, che non consente di escludere le ragioni di

cautela; premesse, queste, in base alle quali la richiesta della

misura alternativa dovrebbe essere rigettata;

che il rimettente osserva che nel sistema delle misure cautelari

personali sono rinvenibili numerosi correttivi alla disciplina

generale circa la scelta della misura cautelare da applicare,

allorché la persona da sottoporre ad una di esse versi in

determinate condizioni o qualità personali: a norma dell'art. 275,

comma 4, del codice di procedura penale, sono richieste esigenze

cautelari di "eccezionale rilevanza" per disporre la custodia in

carcere di una persona incinta o che allatta la propria prole, o

ultrasettantenne o, ancora, che si trovi in condizioni di salute

particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato

di detenzione; l'art. 286 dello stesso codice stabilisce la custodia

in luogo di cura, anziché in carcere, nell'ipotesi di infermità

totale o parziale di mente; l'art. 286-bis, a sua volta, esclude

l'applicazione della misura coercitiva carceraria nei riguardi delle

persone affette da infezione HIV e per le quali sussista una

condizione di incompatibilità con lo stato di detenzione; l'art.

299, comma 4, del codice, "chiude" infine questo assetto sul piano

delle indagini medico-legali finalizzate alla verifica della

compatibilità tra le condizioni della persona e la detenzione

carceraria;

che comune ragione d'essere di queste previsioni è da

ravvisare, secondo il giudice rimettente, nella tutela del diritto

alla salute, protetto in tal modo da pregiudizi - potenziali o in

atto - derivanti dalla custodia carceraria, la cui finalità

cautelare pertanto risulta cedevole di fronte a situazioni soggettive

peculiari, reputate dal legislatore prevalenti indipendentemente dal

titolo di reato in ordine al quale si procede;

che, nel raffronto con la disciplina ora accennata, la norma

impugnata, che regola - all'esito di vari interventi normativi sul

punto - il sistema delle misure cautelari personali quanto agli

imputati tossicodipendenti (o alcool-dipendenti) è censurata sia

sotto il profilo della irragionevole ridotta protezione del diritto

alla salute del tossicodipendente, rispetto agli altri casi

ricordati, sia sotto il profilo della ingiustificata discriminazione

che essa determinerebbe tra tossicodipendenti imputati di uno dei

delitti ex art. 275, comma 3, del codice di procedura penale e

tossicodipendenti imputati di reati diversi (per i quali ultimi

ritrova piena applicazione il sistema delineato nei commi 1 e 2

dell'art. 89 impugnato, ed è dunque privilegiata la misura

alternativa salvo che vi siano esigenze cautelari di eccezionale

rilevanza);

che ulteriore profilo di censura della norma impugnata, riferito

ai parametri degli articoli 3 e 27, secondo comma, della

Costituzione, è svolto dal giudice a quo nel raffronto con le norme

che, regolando gli aspetti esecutivi della pena inflitta a persone

tossicodipendenti, accordano più ampia possibilità di accesso a

programmi di recupero (art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990, in tema di

sospensione dell'esecuzione; art. 94 dello stesso d.P.R., e art. 47-bis della legge di ordinamento penitenziario n. 354 del 1975, in tema

di affidamento in prova al servizio sociale); possibilità viceversa

precluse al tossicodipendente imputato di un reato incluso tra quelli

di cui all'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, osservando come il tossicodipendente possa comunque

usufruire delle norme di esenzione dalla custodia carceraria sia

quando le condizioni soggettive risultino in generale con essa

incompatibili sia quando si tratti, come è di frequente, di soggetti

affetti da infezione da HIV, ha concluso per una declaratoria di non

fondatezza della questione;

Considerato che la norma impugnata - inserita nell'ambito della

disciplina penale degli stupefacenti dal decreto-legge 14 maggio

1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone

detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti),

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, ma

già in precedenza contenuta, nel suo nucleo precettivo, nella

disciplina codicistica (art. 275, comma 5, cod. proc. pen.) -

costituisce, relativamente alla specifica posizione dell'imputato

tossicodipendente, la riconferma della regola posta in via generale

quanto a delimitazione della discrezionalità giudiziale nella scelta

delle misure coercitive sul piano dell'adeguatezza, allorché

l'imputazione per cui si procede pervenga a livelli di spiccata

gravità (art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, nel

testo modificato dapprima dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

1991, n. 203 e poi, specificamente sul punto della preclusione delle

misure diverse dalla custodia in carcere, dall'art. 1 del

decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356);

che, rispetto all'anzidetta regola, rappresentativa di una scelta

del legislatore orientata nel senso del rafforzamento della tutela

delle ragioni di cautela (naturalmente dove sussistenti, o più

esattamente dove non verificate insussistenti, ex art. 275, comma 3,

ultimo periodo, cod. proc. pen.), le situazioni dedotte dal

rimettente come tertia comparationis si pongono come deroghe motivate

da esigenze - non sempre o esclusivamente incentrate sulla tutela

della salute dell'interessato: si veda l'ipotesi della persona che

allatta la prole, o quella dell'ultrasettantenne - comunque diverse

da quelle di cui può essere portatore l'imputato tossicodipendente

che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, per cui le norme

corrispondenti risultano inidonee all'utilizzo come termini di

raffronto in riferimento al principio di eguaglianza, tanto più

nella direzione della richiesta estensione della deroga rispetto alla

regola comune agli imputati, tossicodipendenti o meno;

che d'altra parte, in rapporto all'asserita lesione del diritto

alla salute del tossicodipendente, occorre sottolineare la piena

applicabilità degli istituti assunti a termini di raffronto

nell'ordinanza di rinvio, anche in favore dell'imputato

tossicodipendente, per cui le più ampie possibilità di accesso a

misure cautelari gradate, in presenza di situazioni di non

compatibilità tra stato di custodia carceraria e condizioni di

salute personali, non sono certo ostacolate dalla specificità della

condizione di tossicodipendente, che il rimettente intenderebbe far

assurgere a condizione favorita sul piano della disciplina del

processo;

che inoltre è di tutta evidenza la manifesta infondatezza della

prospettata lesione del principio di eguaglianza quanto alla

comparazione tra tossicodipendenti imputati di un reato ex art. 275,

comma 3, del codice di procedura penale e tossicodipendenti imputati

di un diverso reato, attesa l'assoluta disomogeneità dei termini

posti a raffronto proprio sul piano della considerazione della

gravità del fatto e della pericolosità soggettiva desumibile da

certi delitti piuttosto che da altri; considerazione anch'essa

riservata alle scelte del legislatore, certamente non irragionevoli

nella specie, alla luce della catalogazione contenuta nel citato

articolo 275, comma 3, del codice;

che analogo rilievo di disomogeneità degli istituti posti a

raffronto con la norma impugnata deve essere mosso quanto alle

richiamate previsioni concernenti il trattamento in executivis del

condannato tossicodipendente, essendo manifestamente diversa la

condizione personale implicata (di imputato in un caso, di condannato

nell'altro) e la funzione (cautelare, ovvero emendativa e

retributiva, rispettivamente) dei corrispondenti istituti evocati;

che il rilievo che precede vale altresì a far ritenere del

tutto improprio il riferimento dell'ordinanza di rinvio al parametro

costituzionale della presunzione di non colpevolezza, estraneo

all'assetto e alla conformazione delle misure restrittive della

libertà che operano sul piano cautelare e strumentale, non

riconducibile alla pena (sentenze n. 342 del 1983, n. 15 del 1982 e

n. 1 del 1980);

che, in conclusione, sotto ogni profilo dedotto la questione

sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 89, comma 4, del d.P.R.

9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),

sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27, secondo comma, e 32,

primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Salerno, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte