Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1956

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1956 · relatore Giuseppe Cappi

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 157, 163, 164 e

170 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.

773, promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza 22 febbraio 1956 del Pretore di Firenze nel

procedimento penale a carico di Sarti Vasco, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n.

136 del Registro ordinanze 1956;

2) Ordinanza 21 marzo 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento

penale a carico di Chiari Ezio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 137 del

Reg. ord. 1956;

3) Ordinanza 22 marzo 1956 del Pretore di Orzinuovi nel

procedimento penale a carico di Treccani Maria, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed

iscritta al n. 141 del Reg. ord. 1956;

4) Ordinanza 29 marzo 1956 del Pretore di Pistoia nel procedimento

penale a carico di Arioli Armando, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 156 del

Reg. ord. 1956;

5) Ordinanza 4 aprile 1956 del Tribunale di Roma nel procedimento

penale a carico di Babbini Ada, rappresentata e difesa nel presente

giudizio dall'avv. Augusto Castaldo, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n.

158 del Reg. ord. 1956;

6) Ordinanza 27 marzo 1956 del Pretore di Trapani nel procedimento

penale a carico di La Mendola Angelo, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n.

159 del Reg. ord. 1956;

7) Ordinanza 26 marzo 1956 del Tribunale di Ravenna nel

procedimento penale a carico di Errico Cosimo, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed

iscritta al n. 160 del Reg. ord. 1956;

8) Ordinanza 16 aprile 1956 del Pretore di Orvieto nel procedimento

penale a carico di Lacopo Giancarlo, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 130 del 26 maggio 1956 ed iscritta al n.

171 del Reg. ord. 1956;

9) Ordinanza 9 febbraio 1956 del Tribunale di Aosta nel

procedimento penale a carico di Cannizzaro Giuseppe, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed

iscritta al n. 30 del Reg. ord. 1956;

10) Ordinanza 20 aprile 1956 del Pretore di Pistoia nel

procedimento penale a carico di Bini Marcella, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed

iscritta al n. 178 del Reg. ord. 1956;

11) Ordinanza 11 aprile 1956 del Tribunale di Taranto nel

procedimento penale a carico di Tagliente Maria, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed

iscritta al n. 179 del Reg. ord. 1956;

12) Ordinanza 26 marzo 1956 del Tribunale di Lanciano nel

procedimento penale a carico di Cicchetti Lidia, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed

iscritta al n. 180 del Reg. ord. 1956;

13) Ordinanza 20 aprile 1956 del Pretore di Cuneo nel procedimento

penale a carico di Oberto Mafalda, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 192 del

Reg. ord. 1956;

14) Ordinanza 27 aprile 1956 del Pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Perrotta Mattia, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed

iscritta al n. 194 del Reg. ord. 1956;

15) Ordinanza 26 aprile 1956 del Pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Cenci Fiammetta, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed

iscritta al n. 195 del Reg. ord. 1956;

16) Ordinanza 9 maggio 1956 del Pretore di Pisa nel procedimento

penale a carico di Andreazzoli Ottavia, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 155 del 23 giugno 1956 ed iscritta al n.

201 del Reg. ord. 1956;

17) Ordinanza 28 marzo 1956 del Pretore di Portoferraio nel

procedimento penale a carico di Corsini Giovanni, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 23 giugno 1956 ed

iscritta al n. 210 del Reg. ord. 1956;

18) Ordinanza 16 marzo 1956 del Pretore di Tiriolo nel procedimento

penale a carico di Angotti Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 159 del 27 giugno 1956 ed iscritta al n. 215 del

Reg. ord. 1956;

19) Ordinanza 16 marzo 1956 del Pretore di Tiriolo nel procedimento

penale a carico di Puccio Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 168 del 7 luglio 1956 ed iscritta al n. 216 del

Reg. ord. 1956;

20) Ordinanza 27 marzo 1956 del Pretore di Notaresco nel

procedimento penale a carico di Capuani Maria, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed

iscritta al n. 218 del Reg. ord. 1956;

21) Ordinanza 22 maggio 1956 del Pretore di Grosseto nel

procedimento penale a carico di Racini Filippo, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed ed

iscritta al n. 220 del Reg. ord. 1956;

22) Ordinanza 12 aprile 1956 del Pretore di Como nel procedimento

penale a carico di Grippa Alberto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed iscritta al n. 222 del

Reg. ord. 1956;

23) Ordinanza 25 maggio 1956 del Pretore di Cuneo nel procedimento

penale a carico di Gaio Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed iscritta al n. 227 del

Reg. ord. 1956;

24) Ordinanza 30 maggio 1956 del Pretore di Treviglio nel

procedimento penale a carico di Roversi Alberto Mario, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 28 luglio 1956 ed

iscritta al n. 225 del Reg. ord. 1956;

25) Ordinanza 6 giugno 1956 del Pretore di Verbania-Pallanza nel

procedimento penale a carico di Borghini Maria, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 28 luglio 1956 ed

iscritta al n. 226 del Reg. ord. 1856;

26) Ordinanza 10 aprile 1956 del Pretore di Modica nel procedimento

penale a carico di Micieli Francesca, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 195 del 4 agosto 1956 ed iscritta al n.

224 del Reg. ord. 1956:

Viste le deduzioni presentate in cancelleria il 1 giugno 1956

dall'avv. Augusto Castaldo nell'interesse di Babbini Ada;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato;

Ritenuto

Che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di

legittimità costituzionale degli artt. 157 e 163 del T.U. delle leggi

di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di

tale questione è stata dai giudici rimessa alla Corte con le ventisei

ordinanze sopra elencate; quindici delle quali si riferiscono all'art.

157, senza specificazione di commi, otto all'intero art. 163, due ad

ambedue gli artt. 157 e 163;

Che nella causa Micieli Francesca è stata sollevata la questione di

legittimità costituzionale, oltreché per l'art. 157 legge di p.s.,

anche per gli artt. 164 e 170 stessa legge (ammonizione);

Che delle parti private si è costituita in giudizio solo Babbini

Ada, insistendo sulla illegittimità costituzionale dell'art. 157; in

sette cause è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'incompetenza di

questa Corte a giudicare delle questioni di legittimità costituzionale

relative alle norme anteriori alla Costituzione e, nel merito,

l'infondatezza delle questioni sollevate;

Che l'eccezione di incompetenza è stata respinta con sentenza n. 1

del 5 giugno 1956, alla quale si sono riportate tutte le sentenze

successive nelle cause in cui la eccezione stessa era stata dedotta,

ponendo un principio che vale anche ai fini della presente decisione;

Che la Corte, con sentenza n. 2 del 14 giugno 1956, ha dichiarato

la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 157 del T.U.

delle leggi di p.s., nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o

per traduzione di persone sospette, e dei commi secondo e terzo dello

stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione; e,

con sentenza n. 10 del 20 giugno 1956, ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 163 del

T.U. predetto;

Che tutte le questioni dedotte sono manifestamente infondate;

giacché, o trattasi di questioni relative a norme di cui è stata già

dichiarata la illegittimità, e l'infondatezza deriva dal fatto che,

essendo sopraggiunta la cessazione della loro efficacia, non è più

proponibile una questione di legittimità costituzionale nei loro

confronti; o trattasi di questioni relative a norme nei riguardi delle

quali la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità

costituzionale, e rispetto ad esse non sussistono ragioni per adottare

decisioni diverse da quelle contenute nelle due richiamate sentenze;

Che alle medesime conclusioni si deve giungere per la causa di

Micieli Francesco, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n.

11 del 19 giugno 1956, ha dichiarato la illegittimità costituzionale

degli artt. 164 e 170 della legge di p.s., relativi all'ammonizione;

Che ai giudici di merito, ai quali sono rinviati gli atti,

spetterà di applicare ai singoli casi i principi contenuti nelle due

citate sentenze di questa Corte, accertando se le varie situazioni di

fatto, che stanno alla base dei diversi procedimenti penali, siano

contemplate o meno dalle norme che la Corte ha dichiarato

costituzionalmente illegittime e che per effetto di tale dichiarazione

hanno cessato di avere efficacia (artt. 136 della Costituzione e 30,

comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale Gazzetta Ufficiale del 24 marzo

1956);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinta l'eccezione di incompetenza dedotta dall'Avvocatura dello

Stato, dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con

le ventisei ordinanze relative agli artt. 157, 163, 164 e 170 del T.U.

delle leggi di p.s., in seguito alla pubblicazione delle sentenze della

Corte costituzionale n. 2 del 14 giugno 1956, n. 10 del 20 giugno 1956

e n. 11 del 19 giugno 1956.

Ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti

autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre

1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1956:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte