Sentenza n. 34/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1960 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32d.P.R. 818/1957
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32,
ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con ordinanza
emessa il 27 gennaio 1959 dal Tribunale di Macerata nel procedi - mento
civile vertente tra Minnozzi Aristodemo e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, iscritta al n. 63 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24
aprile 1959, e con quattro ordinanze emesse il 30 aprile 1959 dal
Tribunale di Brescia in altrettanti procedimenti civili vertenti tra
Bernardelli Adolfo, Giornetto Giuseppe, Lela Francesco, Campanaro Luigi
e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, iscritte
rispettivamente ai numeri 80, 81, 82 e 85 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 10
agosto 1959.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 aprile 1960 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi gli avvocati Vezio Crisafulli e Franco Agostini, per
Bernardelli Adolfo, Giornetto Giuseppe, Lela Francesco e Campanaro
Luigi; Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, e il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Sim, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile iniziato da Minnozzi
Aristodemo davanti al Tribunale di Macerata contro l'Istituto nazionale
della previdenza sociale per ottenere il pagamento dell'indennità di
disoccupazione ai sensi dell'art. 73 e del R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni, l'Istituto eccepì che la richiesta
non poteva essere accolta in quanto, essendo l'attore titolare di una
pensione per vecchiaia a carico dell'Istituto stesso, ostava il
disposto dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818,
che sancisce l'incompatibilità delle due prestazioni.
L'attore sollevò allora la questione di legittimità
costituzionale del citato art. 32, ultimo comma, del decreto n. 818 del
1957, perché viziato per eccesso dai limiti della delega legislativa
di cui all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sotto un duplice
profilo:
a) perché il D.P.R. n. 818 del 1957, essendo stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 1957, avrebbe oltrepassato il
termine di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge
delegante (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1952),
fissato al Governo per l'esercizio della funzione legislativa dall'art.
37 della suddetta legge delega;
b) perché la norma impugnata costituirebbe una innovazione
rispetto alla legislazione precedente, dalla quale non poteva desumersi
alcuna incompatibilità tra l'indennità di disoccupazione e il
trattamento pensionistico, e pertanto eccederebbe i limiti della
delega, ristretta - a norma dell'art. 37 citato - all'emanazione, "in
conformità dei principi e dei criteri direttivi cui s'informa la
presente legge", di "disposizioni transitorie e di attuazione, nonché
di norme intese a coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni
sociali con quelle della presente legge".
Il Tribunale, con ordinanza del 27 gennaio 1959, dichiarò
manifestamente infondata la prima censura di illegittimità
costituzionale e ritenne, invece, non manifestamente infondata la
seconda.
2. - Nell'ordinanza il Tribunale osserva che la compatibilità fra
le due prestazioni assicurative sarebbe riconosciuta espressamente
dall'art. 17 del regolamento approvato con R.D. 7 dicembre 1924, n.
2270 (col quale si manteneva il diritto al sussidio per il disoccupato
che, avendo conservato una residua capacità di lavoro nonostante
l'infermità o l'invalidità temporanea, avesse di fatto trovato
impiego), e dall'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (che
classifica tra gli aventi diritto alla iscrizione nelle liste di
collocamento i pensionati in cerca di occupazione). E tale
riconoscimento - secondo il Tribunale - sarebbe confermato dall'art. 27
della legge 4 aprile 1952, n. 218, che, abolendo il limite di età di
anni 60 per l'uomo e di anni 55 per la donna quanto all'obbligo di
versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria, nel caso in cui il lavoratore continui
a prestare attività lavorativa alle dipendenze altrui, avrebbe
chiaramente ammesso la compatibilità fra il diritto all'indennità di
disoccupazione ed il trattamento della pensione per vecchiaia.
Il Tribunale, quindi, ordinava la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale per la decisione della suddetta questione di
legittimità costituzionale del citato art. 32, ultimo comma, in
relazione all'art. 76 della Costituzione.
3. - La menzionata ordinanza veniva notificata l'8 febbraio 1958,
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 24 aprile 1959.
Nel giudizio di legittimità costituzionale si costituiva
l'I.N.P.S., in persona del presidente on. Angelo Corsi, rappresentato e
difeso dagli avvocati Massimo Aureli, Mario Pizzicannella, Guido
Nardone e Pierino Pierini, i quali depositavano le proprie deduzioni
nella cancelleria della Corte il 13 maggio 1959.
Si costituiva anche il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che
depositava le deduzioni in cancelleria il 27 febbraio 1959.
4. - Nel corso di analogo procedimento civile iniziato contro
l'I.N.P.S. davanti al Tribunale di Brescia da Bernardelli Adolfo,
titolare di pensione per vecchiaia, l'Istituto, nell'opporsi alla
domanda, si richiamò egualmente al ripetuto art. 32, ultimo comma, del
D.P.R. n. 818 del 1957, e l'attore formulò la questione di
legittimità costituzionale di tale norma sostanzialmente negli stessi
termini svolti dal Minnozzi davanti al Tribunale di Macerata.
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 30 aprile 1959, ritenne
la questione non manifestamente infondata sotto entrambi i profili
delineati dal Bernardelli, e cioè sia sotto l'aspetto dell'eccesso
formale di delega per violazione del termine temporale imposto
dall'art. 37 della legge n. 218 del 1952, sia sotto l'aspetto
dell'eccesso sostanziale, per avere esorbitato dai limiti della delega
fissati dallo stesso art. 37.
Il Tribunale nell'ordinanza, quanto alla prima censura, afferma
senz'altro che la pubblicazione oltre il quinquennio del decreto
delegato concreterebbe violazione del termine suddetto, e quindi
violazione dell'art. 76 della Costituzione; quanto alla seconda
censura, formula osservazioni analoghe a quelle contenute nella
ricordata ordinanza del Tribunale di Macerata.
5. - Nel corso di altri tre paralleli giudizi, pure pendenti
davanti al Tribunale di Brescia, rispettivamente fra Giornetto
Giuseppe, Lela Francesco, Campanaro Luigi e l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, gli attori, anch'essi titolari di pensione per
vecchiaia a carico dell'I.N.P.S., sollevarono identiche questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, ed il Tribunale, anche in data 30 aprile 1959, ed
egualmente ritenendo non manifestamente infondate le questioni,
pronunciò altre tre ordinanze identiche a quella sopra richiamata,
disponendo la trasmissione alla Corte costituzionale anche degli atti
relativi ai detti giudizi.
Le ordinanze sono state tutte regolarmente notificate il 20 giugno
1959, comunicate ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1959, n. 184.
Davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti il
Bernardelli, il Giornetto, il Lela ed il Campanaro, rappresentati e
difesi dagli avvocati Vezio Crisafulli e Franco Agostini, che hanno
depositato le proprie deduzioni il 19 agosto 1959.
Si è pure costituito l'I.N.P.S., in persona del presidente,
rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Aureli, Mario
Pizzicanella, Guido Nardone e Pierino Pierini, i quali hanno depositato
le deduzioni il 17 agosto 1959.
È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato le proprie deduzioni il 6 luglio 1959.
6. - La difesa delle parti private, in tutti i giudizi predetti,
insiste nella tesi di incostituzionalità della norma impugnata sotto
il solo aspetto sostanziale. Afferma che la stessa non può essere
considerata norma di attuazione della legge n. 218 del 1952, perché in
questa legge non si rinviene alcun principio escludente il cumulo fra
le due prestazioni assicurative; né può considerarsi una norma di
coordinamento con la precedente disciplina legislativa, per la carenza
di tale principio, sia nella legislazione precedente, sia nella legge
n. 218 del 1952, specie in relazione agli artt. 12 e 27 di questa.
Onde la norma impugnata sarebbe innovativa rispetto al passato, ed in
contrasto con la delega contenuta nell'art. 37 della legge n. 218 del
1952.
7. - I patroni dell'I.N.P.S., sia nelle deduzioni relative alle
cause provenienti dal Tribunale di Brescia, sia in quelle relative alla
causa proveniente dal Tribunale di Macerata, fondano la loro difesa
sulla considerazione che, a norma dell'art. 38 della Costituzione, le
assicurazioni sociali hanno lo scopo di garantire ai lavoratori mezzi
adeguati alle esigenze di vita in caso di inabilità, vecchiaia o
disoccupazione, supplendo alla mancanza del salario. Onde rientrerebbe
nelle direttive costituzionali il coordinamento delle varie forme di
assistenza concorrenti a quell'unico scopo. Coordinamento posto in
essere dal legislatore delegato seguendo i criteri restrittivi adottati
in genere dal legislatore ordinario in materia di cumulo fra
prestazioni assistenziali diverse (artt. 61 e 72 R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827; artt. 2 e 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218; artt. 16 e 21
T.U. 30 maggio 1955, n. 797), ed in particolare, per quanto riguarda la
disoccupazione, dall'articolo 52, lett. e, del regolamento 7 dicembre
1924, n. 2270, il quale dispone che perde il diritto alla prestazione
per la disoccupazione colui che divenga totalmente invalido, e l'art.
56 dello stesso regolamento, che limitava il diritto
dell'ultrasessantacinquenne all'indennità per la disoccupazione
iniziata nell'anno successivo al compimento dell'età, epoca alla quale
cessava l'obbligo dell'assicurazione. Tali ultime disposizioni
starebbero a confermare che, nell'un caso e nell'altro, la prestazione
era esclusiva nell'ipotesi in cui fosse dimostrata, o presumibile, la
perdita della capacità di guadagno, e quindi eliminato l'elemento del
relativo rischio, essenziale nel rapporto assicurativo. E le modifiche
apportate a tali disposizioni, prima con la riduzione dei limiti di
età agli effetti dell'obbligo assicurativo e del diritto a pensione di
vecchiaia, sancita dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, poi con
l'abolizione dei limiti stessi agli effetti contributivi, di cui
all'art. Z7 della legge 4 aprile 1952, n. 218, avrebbero maggiormente
reso necessario un coordinamento dei rapporti fra le assicurazioni per
invalidità e vecchiaia e per la disoccupazione.
Anche la modifica tecnica sancita dalla legge 29 aprile 1949, n.
264, secondo cui l'onere dell'indennità di disoccupazione si
riverserebbe sulla massa dei lavoratori attivi, avrebbe poi reso
necessario, per altro verso, "di contenere tali oneri nei limiti della
stretta necessità", evitando che taluno possa "beneficiare due volte
della solidarietà di chi trae dal lavoro subordinato i suoi mezzi di
vita".
Aggiungono, infine, i patroni dell'I.N.P.S., riprendendo
l'argomento già accennato riguardo alla cessazione del rischio
assicurabile, che l'art. 32 contempla l'esclusione dell'indennità di
disoccupazione solo per il pensionato, cioè per colui nei riguardi del
quale l'evento della perdita della capacità di guadagno si è già
utilmente verificato, e non può quindi essere ulteriormente coperto
con le prestazioni inerenti alla disoccupazione, "assorbita" dal
verificarsi dell'evento suddetto.
Nelle deduzioni relative alle cause provenienti dal Tribunale di
Brescia, la difesa dell'I.N.P.S. contesta poi che l'iscrizione dei
pensionati negli elenchi dei disoccupati possa assumersi a favore della
tesi della illegittimità costituzionale della norma impugnata, perché
questa non nega il diritto al lavoro dei pensionati, mentre invece,
disponendo che questi siano iscritti, al penultimo posto dell'elenco,
riconosce implicitamente che la ricerca da parte loro di un posto di
lavoro debba essere "subordinata alla rioccupazione delle forze di
lavoro potenzialmente attive", il che costituirebbe una riprova della
legittimità della norma impugnata.
8. - L'Avvocatura dello Stato, nelle deduzioni avverso
l'impugnativa della norma in questione di cui all'ordinanza del
Tribunale di Brescia, osserva che non sussiste la pretesa violazione
dei limiti temporali posti dall'art. 37 della legge delega n. 218 del
1952. Secondo l'Avvocatura, la pubblicazione attiene alla efficacia del
provvedimento legislativo, mentre l'iter normativo delegato si conclude
con la firma del Capo dello Stato. E secondo la formula della delega,
che fa riferimento appunto alla "emanazione" della norma e non alla
pubblicazione, verrebbe in considerazione, ai fini del termine, il
momento conclusivo dell'iter legislativo delegato, cioè la firma del
Capo dello Stato, avvenuta il 26 aprile 1957, e cioè entro il
quinquennio dall'entrata in vigore della legge delega (10 maggio 1952),
restando indifferente la serie dei successivi incombenti.
In relazione poi alla questione di merito, e quindi a tutte le
ordinanze di rinvio, l'Avvocatura osserva che criterio basilare della
previdenza sociale è il sollievo dal bisogno. Ed a questo principio
appunto si ispirerebbero le varie norme che, in materia, riducono,
sospendono o aboliscono le prestazioni nel caso di cumulo. Al riguardo,
quale esempio di coordinamento reso necessario dal moltiplicarsi delle
prestazioni assicurative, cita l'art. 61, terzo comma, del R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, il quale dispone che se l'invalidità, che sta
alla base della pensione, proviene da infortunio sul lavoro o malattia
professionale, la pensione è ridotta ad una misura tale che, sommata
con la rendita liquidata ai sensi della legge per infortunio o per
malattia professionale. non superi la retribuzione annua
dell'assicurato.
Altri esempi di tale criterio sarebbero poi costituiti dall'art. 72
dello stesso R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che regola il cumulo fra
prestazioni antitubercolari e pensione per invalidità e vecchiaia, e
dall'art. 2 del R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 463, che esclude il
versamento ad entrambi i genitori disoccupati della quota di
maggiorazione della indennità di disoccupazione per figli a carico.
Ed anche nella legge n. 218 del 1952 vi sarebbero disposizioni
ispirate ad analogo principio, e cioè l'art. 2, nella parte in cui
modifica l'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, stabilendo che,
"qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti, la pensione è
riversibile ai genitori superstiti di età superiore ai sessantacinque
anni, che non siano già titolari di pensione diretta, nella misura del
15 per cento ciascuno", e l'art. 10 successivo, che esclude dal diritto
al minimo di pensione il titolare di altra pensione a carico
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti o di trattamenti sostitutivi, qualora per effetto del cumulo
delle due prestazioni il pensionato fruisca di un beneficio mensile
superiore al minimo stesso.
Quale ulteriore conferma dell'enunciato principio direttivo di
politica legislativa in materia di concorso fra prestazioni
assistenziali, l'Avvocatura cita poi l'art. 16 del D.P.R. 20 maggio
1955, n. 797, che approva il T.U. delle disposizioni sugli assegni
familiari, che sancisce la incompatibilità, per i lavoratori
ricoverati, fra prestazioni antitubercolari e assegni familiari,
stabilendo la corresponsione del trattamento più favorevole; l'art. 31
dello stesso T.U. che contempla la esclusione, nell'ambito della stessa
famiglia, del cumulo degli assegni familiari con le maggiorazioni
dell'indennità di disoccupazione e la corresponsione, anche in tal
caso, del più favorevole dei due trattamenti; l'art. 3 della legge 7
dicembre 1956, n. 1504, che regola il cumulo fra le maggiorazioni delle
prestazioni economiche antitubercolari e gli assegni familiari in seno
allo stesso nucleo familiare.
Dopo di avere, infine, ricordato che, secondo la sentenza n. 16 del
1957 della Corte costituzionale, il coordinamento, oggetto di delega
legislativa, rientra nel concetto più ampio di coordinamento,
comprensivo della facoltà di correggere le discordanze che si
verifichino nel settore del sistema giuridico cui la delega si
riferisce, l'Avvocatura conclude, affermando che la norma impugnata,
inquadrata fra le citate disposizioni, appare ispirata a quei principi
e criteri direttivi "che non potevano essere ignorati dal legislatore
delegato", perché, "già accolti nella legislazione previdenziale,
avevano anche informato alcune disposizioni della legge 218 del 1952".
9. - La difesa del Bernardelli e consorti in lite ha depositato,
nei termini, una memoria illustrativa a sostegno delle già formulate
conclusioni, aggiungendo al riguardo nuove argomentazioni.
Innanzi tutto, dandosi carico di una opinione secondo cui
l'eventuale introduzione di norme di attuazione innovative, nel decreto
delegato n. 818 del 1957, potrebbe ammettersi in vista della natura di
atto avente forza di legge del decreto delegato stesso, passa a
confutarla, osservando che, in tal modo, si violerebbero i principi
generali vincolanti il potere legislativo delegato, che non può
derogare ad alcuna disposizione della legge delegante.
Accenna poi ad altri dubbi circa il grado di subordinazione del
decreto in questione rispetto alla legge delega, in considerazione del
contenuto della stessa, comprendente sia una disciplina diretta di una
determinata sfera di rapporti, sia un atto di delega al Governo ad
emanare norme sulla stessa materia, per cui potrebbe ipotizzarsi una
limitazione del vincolo di subordinazione della legge delegata alle
sole norme di principio della legge delegante; ma osserva che l'ipotesi
è infondata. In proposito rileva che la subordinazione gerarchica fra
i detti tipi di norme, generalmente riconosciuta, nonché l'intimo
nesso che unisce le stesse, per cui la norma delegata non perviene ad
assumere forza di legge ordinaria se non sulla base e col concorso
della norma delegante (sentenza n. 3 del 1957 della Corte
costituzionale), suggeriscono una risposta negativa in ordine
all'ipotesi sopra accennata. Anche perché, in caso contrario, si
tratterebbe di delega invalida, essendone subordinata la materia ad
un'opera di sottile interpretazione, in aperto contrasto con l'art. 76
della Costituzione.
Il principio di cumulabilità delle prestazioni in esame, che
dovrebbe desumersi dalla legislazione in vigore e dalla stessa legge
delega, renderebbe, comunque, la tesi inapplicabile nella specie.
Illustra poi l'esistenza nella legge delega di criteri secondo cui
è ammissibile la compatibilità della pensione con il proseguimento
dell'attività lavorativa ed il connesso obbligo del versamento dei
contributi (artt. 12 e 27); ed è di conseguenza ammissibile la
compatibilità della pensione con l'indennità di disoccupazione.
Eguali criteri di compatibilità desume poi, per la legislazione
precedente, dagli artt. 17 e 52 del R.D. n. 2270 del 1924, in base ai
quali l'esclusione dal diritto alla prestazione per la disoccupazione
sarebbe stabilita solo eccezionalmente nel caso di perdita totale di
capacità di lavoro, e mantenuta invece per l'assicurato che conservi
una residua capacità. Anche la norma contenuta nell'art. 56 dello
stesso decreto, che limita il diritto dell'ultrasessantacinquenne alla
indennità per la disoccupazione iniziata nell'anno successivo a quello
del compimento dell'età, non sarebbe altro che una logica conseguenza
della cessazione dell'obbligo di versamento dei contributi allora
stabilita al sessantacinquesimo anno e della condizione, pure
richiesta, dell'avvenuta effettuazione di almeno ventiquattro
versamenti contributivi nel biennio precedente all'inizio della
disoccupazione, per cui apparirebbe chiara la ratio della limitazione
temporale di cui sopra, non potendo materialmente il lavoratore far
valere il diritto all'indennità alle condizioni predette, dopo il
secondo anno dal compimento dei sessantacinque anni.
D'altra parte, abolito con l'art. 27 della legge del 1952 il limite
di età per il versamento dei contributi, ne consegue, secondo la
difesa, che il pensionato ha diritto in ogni tempo alla indennità,
mentre l'art. 32, ultimo comma, ciò proprio vale ad impedire.
Considerando poi la non cumulabilità fra pensione per invalidità,
rendita per infortuni sul lavoro e prestazioni antitubercolari di cui
agli artt. 61 e 72 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, i limiti di
cumulabilità sanciti dall'art. 10 della legge n. 218 del 1952, osserva
che non possono quelle disposizioni. essere invocate a favore della
tesi dell'Avvocatura, in quanto non di divieto di cumulo in tali
ipotesi si tratterebbe, ma di semplice regolamentazione dello stesso.
E riferendosi alle altre norme invocate dalle controparti per
desumere principi restrittivi in materia di cumulo di prestazioni
assicurative, rileva che l'art. 16 T.U. 30 maggio 1955, n. 797, sugli
assegni familiari, consente solo un diritto di scelta della prestazione
più favorevole a vantaggio del lavoratore che gli artt. 2 R.D.L. 4
febbraio 1937, n. 462, 21 citato T.U. 30 maggio 1955 e 3 della legge 7
dicembre 1956, n. 1504, stanno solo. ad impedire che la medesima
prestazione (assegni ed integrazioni per familiari a carico) venga
corrisposta a più di una persona della stessa famiglia, e cioè che la
medesima prestazione venga - in tal modo moltiplicata, fra più
soggetti, e non esclude quindi che venga cumulata. in uno solo; e che,
infine, l'art. 2 della legge n. 2 del 1952, nella parte in cui
modifica l'art. 13 del R.D.L. 14. aprile 1939, n. 636, quanto alla
esclusione della riversibilità della pensione per i genitori
dell'assicurato che godano di - trattamento proprio di pensione, non
stabilisce un divieto di cumulo, ma attua solo il principio che informa
tutto l'articolo, cioè che la. riversibilità ai superstiti è
prevista solo in caso che questi possano considerarsi a carico
dell'assicurato.
Esclude infine che l'art. 38 della Costituzione, pur delineando un
ampio sistema protettivo in materia di sicurezza sociale tendente ad
attuare il sollievo dal bisogno, sia incompatibile col sistema
assicurativo attualmente vigente, che anzi sarebbe ivi (secondo comma)
per chiare note richiamato. Pertanto l'art. 38 non potrebbe invocarsi
al fine di escludere il principio del rischio specifico, cui sarebbe
informata tutta la legislazione in materia di assicurazioni sociali, e
che costituirebbe il fondamento per l'erogazione delle relative
prestazioni, le quali comunque concernerebbero "varie. e distinte forme
di assicurazione, in ciascuna delle quali il diritto alla prestazione.
sorge indipendentemente dai diritti derivanti dalle altre forme di
assicurazione", intese ciascuna a proteggere da un rischio di diversa
natura. La detta. norma costituzionale resterebbe pertanto estranea
alla questione in esame, cioè al rapporto fra la legge delega n. 218
del 1952 e la. norma impugnata, in relazione all'art. 76 della
Costituzione.
10. - La difesa dell'I.N.P.S. ha, pure nei termini, presentato una
memoria illustrativa con la quale riprende e sviluppa l'argomentazione,
già accennata in precedenza, riguardo alla ripartizione dell'onere
delle indennità di disoccupazione sulla massa dei lavoratori attivi,
precisando che, mentre l'originario meccanismo assicurativo consisteva
nella formazione di un fondo di riserva, accreditato in conti
individuali proporzionali all'importo dei versa - menti (art. 19
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636), con gli artt. 34 e 35 della legge 29
aprile 1949, n. 264, fu invece istituito, in aggiunta, un assegno fisso
di valore economico assorbente rispetto alle preesistenti indennità,
non accreditato nei conti dei singoli assicurati, ed alimentato con un
contributo percentuale sulle retribuzioni. Onde l'assicurato non
riceverebbe l'equivalente di quanto da lui o per lui risparmiato, ma
una quota della ricchezza che. viene prelevata per far fronte ai
bisogni di cui all'art. 38 della Costituzione.
Aggiunge infine che, nell'ambito del potere di coordinamento
concessogli, il legislatore delegato poteva e doveva provvedere come
fece appunto con la norma impugnata, a regolare l'ipotesi in cui
l'invalido pensionato svolga una residua capacità di lavoro, giacché
tale ipotesi era disciplinata dall'art. 17 del decreto 7 dicembre 1924,
n. 2270, il quale faceva riferimento, quanto al concetto di invalidità
pensionabile, all'art. 7 del decreto 30 dicembre 1923, n. 3184,
formalmente e sostanzialmente diverso dall'art. 10 del decreto 14
aprile 1939, n. 636, che quest'ultimo avrebbe quindi abrogato.
11. - Anche l'Avvocatura generale dello Stato, per parte sua, ha
presentato, nei termini, due memorie illustrative in relazione alle
questioni di cui alle citate ordinanze dei Tribunali di Macerata e di
Brescia.
In esse, l'Avvocatura afferma, innanzi tutto, che la norma
impugnata è modificativa dell'art. 17 del regolamento 7 dicembre 1924,
n. 2270, per cui il Governo, nell'emanarla, avrebbe agito nell'ambito
della propria potestà regolamentare - anche se la norma stessa è
stata inserita "in sede di compilazione di testo unico", così dice
l'Avvocatura -, onde dovrebbe ritenersi inammissibile la questione di
legittimità costituzionale, essendo questa riferita ad atto
regolamentare e, come tale, non avente forza di legge.
Aggiunge l'Avvocatura che la legge 4 aprile 1952, n. 218, non
contiene alcuna norma regolante il trattamento del pensionato in caso
di disoccupazione, per cui non sarebbe ravvisabile quel contrasto tra
legge di delegazione e legge delegata in cui, secondo la sentenza n. 24
del 1959 della Corte costituzionale, si concreterebbe l'eccesso dai
poteri di coordinamento affidati al Governo con l'art. 37 della legge
n. 218 del 1952.
Altro motivo di incompatibilità fra le due prestazioni espone poi
l'Avvocatura, sostenendo che le stesse sono, entrambe, concesse a
titolo alimentare, così come si desumerebbe per le pensioni dall'art.
10 della legge delegante n. 218 del 1952, secondo cui il trattamento di
pensione è comprensivo dell'assegno integrativo, dell'indennità di
caropane e degli assegni di contingenza. In particolare poi - soggiunge
l'Avvocatura - la norma impugnata si sarebbe mantenuta nei limiti della
delega riguardo al divieto di cumulo del sussidio straordinario di
disoccupazione con la pensione, giacché, a norma dell'art. 36 della
legge 29 aprile 1949, n. 264 confermativo dell'art. 4 del decreto legge
20 maggio 1946, n. 373 - tale divieto era già stato previsto, con
esclusione solo delle pensioni di guerra.
Osserva infine l'Avvocatura, che l'art. 17 del regolamento
approvato con decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, non potrebbe giovare al
fine di sostenere l'esistenza di un principio di cumulabilità fra le
prestazioni in discorso, perché la corresponsione al pensionato della
indennità di disoccupazione sarebbe ivi prevista solo eccezionalmente
nel caso di residua ed utilizzata capacità lavorativa, restando quindi
confermato il principio di massima in senso opposto.
12. - Ai sensi dell'art. 15 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, il Presidente della Corte, con
decreto del 14 gennaio 1960, assegnò all'udienza del 6 aprile 1960 la
trattazione di tutte e cinque le cause.
In tale udienza, i patroni delle parti hanno illustrato le tesi
svolte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - Le cinque cause vanno riunite e decise con unica sentenza,
data la sostanziale identità della questione che con esse si dibatte:
la legittimità costituzionale della norma contenuta nell'ultimo comma
dell'art. 32 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, con cui si dispone che
l'indennità di disoccupazione non spetta per i periodi per i quali è
percepito un trattamento di pensione.
2. - È innanzi tutto da esaminare l'eccezione pregiudiziale di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
Sostiene l'Avvocatura che la norma impugnata ha carattere e
contenuto regolamentare, in quanto modifica l'art. 17 del regolamento 7
dicembre 1924, n. 2270, col quale vennero emanate - disposizioni per
l'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente
provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria. Il Governo - così sostiene l'Avvocatura - senza invadere
la sfera normativa primaria, avrebbe agito nell'ambito dei propri
poteri, ossia nell'ambito della propria potestà regolamentare, in base
alla quale aveva emanato il predetto art. 17. All'esercizio di tale
potestà non potrebbe essere di ostacolo il fatto che il Governo ne
avrebbe usato in sede di compilazione del decreto delegato di cui si
tratta, non esistendo nessuna disposizione che vieti di inserire in un
nuovo testo legislativo norme attinenti alla potestà governativa
regolamentare. Non trattandosi, quindi, di norma avente forza di legge,
ma di atto o provvedimento avente caratteristica formalmente
amministrativa, non potrebbe sussistere questione di costituzionalità
onde l'inammissibilità della questione medesima.
Siffatto ragionamento non è fondato, e infondata è la conclusione
che se ne vuoi trarre, della inammissibilità della proposta questione
di costituzionalità.
Per l'art. 134 della Costituzione e per l'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, la Corte costituzionale è
chiamata a decidere le questioni di legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti aventi forza di legge. Basta, quindi, che la norma
impugnata di illegittimità costituzionale sia contenuta in un atto
avente veste di legge o in uno di quegli atti che, pure aventi la forma
di decreti, hanno forza di legge - quali sono i decreti legislativi o
delegati e i decreti legge - perché sia radicata la competenza a
giudicare della Corte costituzionale.
3. - Il Tribunale di Brescia, nelle sue ordinanze, oltre a
sollevare la questione della legittimità costituzionale dell'art. 32
del D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, nel senso innanzi riferito, ha
ritenuto anche non manifestamente infondata la questione - che è
pregiudiziale ed investe la legittimità di tutto il decreto - circa il
mancato rispetto del limite di tempo per la emanazione del decreto
stesso. "L'art. 32... - si legge nelle dette ordinanze - violò
doppiamente il disposto dell'art. 76 della Costituzione, in quanto
andò oltre i principi ed i criteri direttivi stabiliti dalla legge
delegante e non osservò il limite temporale da quella imposto (la
legge 4 aprile 1952, n. 218, venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 16 aprile 1952, mentre il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, venne
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 1957)".
Ma questa questione non è fondata.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 6 luglio 1959, ha
ritenuto che il ritardo nella pubblicazione di un decreto delegato
oltre il termine fissato nella delega, quando il decreto stesso sia
stato però emanato nei termini, ai sensi dell'art. 87, quinto comma,
della Costituzione, non costituisce vizio di illegittimità
costituzionale in relazione all'art. 76 della Costituzione medesima.
Invero - si esprime la ricordata sentenza - "la norma
costituzionale (art.76)... prevede la delegazione al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa, vale a dire di quella
funzione che è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70
Costituzione). Il tempo limitato,, che deve essere prestabilito,
concerne precisamente l'esercizio di tale funzione; non comprende
invece adempimenti successivi a quell'esercizio, che si è esaurito con
la emanazione del provvedimento legislativo, posto che gli adempimenti
stessi competono ad altri organi, di natura amministrativa. D'altra
parte, la pubblicazione sui fogli ufficiali, diretta a rendere note
legalmente le disposizioni legislative, è condizione di efficacia, non
requisito di validità della legge, che esiste validamente anche prima
della sua pubblicazione".
Ora il decreto in esame è stato emanato dal Capo dello Stato (art.
87, quinto comma, Costituzione) in data 26 aprile 1957, come risulta
dalla Gazzetta Ufficiale n. 231, del 17 settembre 1957. E tale data è
antecedente al termine fissato nella legge delega, che scadeva il 10
maggio 1957, essendo stato stabilito nei cinque anni dalla entrata in
vigore della legge stessa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15
aprile 1952, n. 89, supplemento ordinario.
4. - Prima di passare all'esame del merito della questione di
legittimità costituzionale proposta a questa Corte in ordine all'art.
32 del decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, è necessario precisare
l'oggetto della detta questione ed i limiti dell'impugnazione.
Sia le ordinanze del Tribunale di Brescia, che quella del Tribunale
di Macerata, si riferiscono, genericamente, all'ultimo comma dell'art.
32; ma da esse emerge che i procedimenti civili principali, che a
quelle ordinanze diedero luogo, avevano ad oggetto la corresponsione
della indennità di disoccupazione, e si faceva questione del cumulo di
tale indennità con la pensione. L'art. 32, ultimo comma, del decreto
delegato, 26 aprile 1957, n. 818, parla, invece, sia dell'indennità di
disoccupazione che del sussidio straordinario, e dispone che
"l'indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario non
spettano per i periodi per i quali è stabilito un trattamento di
pensione, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra". Ora
l'Avvocatura dello Stato, tanto nelle difese scritte quanto nella
discussione orale, si è occupata sia dell'indennità di disoccupazione
che del sussidio straordinario, forse intendendo entrambe queste
provvidenze comprese nell'impugnativa. Ma, in effetti, si tratta di
cose diverse, e come soltanto della prima si è discusso nel giudizio
di merito, cosi ora solo della medesima si deve discutere nel giudizio
incidentale, in questa sede essendo ovviamente non pertinente trattare
un punto per nulla attinente a quel giudizio. La diversità delle due
provvidenze risulta, infatti, dal fondamentale rilievo che l'indennità
di disoccupazione ha carattere essenzialmente assicurativo, mentre il
sussidio straordinario, disciplinato dalla legge 29 aprile 1949, n.
264, ha natura e scopo assistenziali. Esso ha riguardo a particolari
condizioni della mano d'opera, sovviene lavoratori appartenenti a
categorie professionali particolarmente bisognose, in zone depresse e
prive o scarse di industrie e di lavori pubblici; inoltre i lavoratori
che ne beneficiano debbono essere nella impossibilità di seguire i
corsi di qualificazione professionale o di prestare la propria opera
presso i cantieri lavoro, o perché questi sono lontani dai luoghi di
residenza o perché i cantieri non li possono accogliere. Non debbono
poi trovarsi nelle condizioni di poter usufruire dell'indennità di
disoccupazione, tanto che possono ottenere il sussidio anche quando
abbiano versato un numero assolutamente minimo, quasi simbolico, di
contributi assicurativi. Correlativamente, la concessione del
sussidio, quando concorrano le condizioni sopra indicate, è un
provvedimento del tutto discrezionale, che viene adottato dal Ministro
del lavoro, col concerto del Ministro del tesoro, per le ovvie
conseguenze di carattere finanziario (v. art. 36 citata legge 29 aprile
1949, n. 264).
Resta pertanto chiarito che oggetto della presente impugnativa è
costituito da quella parte dell'ultimo comma dell'art. 32 del decreto
delegato che stabilisce il divieto del cumulo fra l'indennità di
disoccupazione e la pensione.
5. - Circa il contenuto della delega conferita al Governo con
l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e la estensione maggiore o
minore delle facoltà che con la medesima venivano concesse, bisogna
subito rilevare che la formula che fu adottata è quanto mai ampia. Si
autorizzava l'emanazione di norme di attuazione e transitorie della
legge; la raccolta, poi, in testo unico delle disposizioni che regolano
la materia delle assicurazioni sociali. Il testo unico non fu
compilato, e, in base alla delega, venne emanato il decreto di cui si
discute. Anche per questo valeva, naturalmente,. la formula adottata -
che è, invero, più usata nel caso di delegazione legislativa per i
testi unici che per i decreti legislativi -: "potranno essere emanate,
in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la
presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonché norme
intese a coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con
quelle della presente legge...".
Data questa formula, è compito dell'interprete determinarne
l'estensione e i limiti. La singolarità di tal delega consiste anche
nel fatto che una duplice direzione è ad essa assegnata: poiché la
stessa legge delega ha una vasta parte contenente numerose norme sulle
assicurazioni sociali, le norme del decreto delegato dovevano essere
conformi ai principi posti da quelle norme; inoltre dovevano risultare
informate ad un coordinamento fra le. norme vigenti sulle
assicurazioni sociali e quelle della legge delega.
Ora, pur tenendo conto dell'ampiezza della delega, bisogna
esclu'dere che la norma impugnata dell'art. 32 del decreto delegato
possa considerarsi norma di attuazione della legge delega. Il motivo è
che la norma di attuazione in tanto è tale in quanto derivi dalla
norma obbiettiva posta dal legislatore, e presuppone quindi l'esistenza
di concrete specifiche disposizioni cui essa sia riferibile, le quali,
invece, nella specie non sussistono. Infatti nella legge delegante non
è dato ravvisare nessuna disposizione che possa collegarsi, in tal
senso, con la norma impugnata, che pone invece, come di seguito si
vedrà, una disposizione contrastante non solo con la legge delega, ma
altresì con la legislazione precedente.
Escluso che possa ritenersi norma di attuazione, ed essendo
pacifico che non è norma transitoria, è chiaro che potrebbe solo
trattarsi di norma di coordinamento. Il che, del resto, è stato
ampiamente sostenuto dall'Avvocatura dello Stato negli scritti
difensivi.
Ai sensi dell'art. 37 della legge delega n. 218 del 1952, la norma
in questione avrebbe dovuto, dunque, essere emanata al fine di
coordinare la legislazione vigente in materia di assicurazioni sociali
con le norme contenute nella legge stessa, in conformità dei criteri e
dei principi direttivi da questa desumibili.
Ora, specie in considerazione della formula usata, vincolativa,
come si è chiarito, anche in relazione alle disposizioni della legge
delega, è da ritenere che il legislatore delegante, se ha,
contemporaneamente alla delega, posto disposizioni regolanti la stessa
sfera di rapporti cui si riferisce la delega, non ha certamente inteso
conferire al Governo il potere di mutare quanto, allora, aveva così
stabilito. Erano quindi vincolanti per il legislatore delegato non
soltanto i principi e criteri direttivi cui si fa riferimento nella
formula di delega, ma altresì le disposizioni contenute nella legge
delega, la quale, se si accettasse un diverso concetto, finirebbe con
l'assumere un contenuto contraddittorio, evidentemente inammissibile,
ponendo delle norme e conferendo contemporaneamente al Governo il
potere di modificarle.
Questa conclusione è conforme alla natura della delegazione
legislativa, che, condizionando in determinato modo l'esercizio della
facoltà attribuita al delegato, assume, nei confronti delle
disposizioni che dovranno essere emanate in attuazione di tale
facoltà, una funzione indubbiamente preminente, con la quale non si
può conciliare un esercizio in senso contrario alle norme contenute
nella legge che la delega dispone.
In questo senso la Corte deve ribadire il principio già posto, in
materia di delegazione legislativa, nell'interpretare la estensione e i
limiti propri del decreto delegato n. 818 del 1957, di cui si tratta,
nella sentenza n. 24 del 5 maggio 1959, quando osservò che "per quanto
ampie siano le facoltà delegate al Governo nei singoli casi, con la
legge delegata non possono essere dettate norme in contrasto con quelle
contenute nella stessa legge di delegazione".
6. - Ad avviso della Corte, non vale a legittimare la norma
impugnata il richiamo, cui hanno fatto ripetutamente ricorso i patroni
dell'I.N.P.S. ed anche l'Avvocatura dello Stato, all'art. 38 della
Costituzione.
Essi sostengono che la legge 29 aprile 1949, n. 264, abbia
sottolineato il mutamento di finalità della istituzione
dell'assicurazione contro la disoccupazione. Le vicende della seconda
guerra mondiale e dell'immediato dopoguerra avrebbero scardinato le
basi finanziarie del sistema preesistente, mentre l'assicurazione
avrebbe assunto una prevalente e più immediata funzione di assistenza,
quella funzione, cioè, di protezione contro il bisogno, che è stata
solennemente affermata nell'art.. 38 della Carta costituzionale. La
trasformazione dell'istituzione con la legge 4 aprile 1952, n. 218, si
sarebbe compiuta anche attraverso la modificazione dello strumento
economico necessario al conseguimento dei fini dell'assicurazione: si
abbandonava il sistema della capitalizzazione individuale, per passare
a quello della ripartizione, con onere ricadente su tutti i lavoratori,
attivi o pensionati. La conseguenza cui sembra si vorrebbe giungere, in
base a questo riferimento al nuovo congegno assicurativo, sarebbe
praticamente quella della retribuzione delle prestazioni a favore dei
singoli assicurati ed una estensione del numero dei beneficiari.
Entrate di natura diversa dalle obbligazioni strettamente inerenti alle
assicurazioni sociali avrebbero poi permesso un aumento della entità
delle prestazioni a favore degli assicurati, anche in relazione al
diminuito valore della moneta. Non sembra peraltro che un siffatto
mutamento delle basi economiche delle assicurazioni sociali e dello
stesso sistema attuariale adottato in conseguenza possa essere
richiamato, come sostiene la difesa dell'I.N.P.S., a giustificazione
della. norma impugnata, sul terreno della legittimità costituzionale.
Ora, pur prendendo in esame le ragioni addotte dalla difesa
dell'I.N.P.S. e le osservazioni fatte dall'Avvocatura dello Stato, non
è dato ravvisare nella legislazione precedente alla legge delega 4
aprile 1952, n. 218, e nelle norme contenute nella stessa legge delega
nessuna disposizione che contrasti alla possibilità del cumulo: si
riscontra, viceversa, in talune disposizioni, il principio contrario,
favorevole, cioè, al cumulo stesso.
7. - Quale che sia la funzione specifica che si voglia attribuire
alla pensione di invalidità e vecchiaia, è certo che, in base
all'ordinamento vigente, essa è collegata allo stato di bisogno del
lavoratore determinato da un'accertata invalidità o dall'aver superato
un certo limite di età (art. 37 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modificazioni; art. 2 legge 4 aprile 1952, n. 218). Ciò
emerge chiaramente dal regime cui la corresponsione della pensione è
assoggettata, in dipendenza delle variazioni dello stato di bisogno,
quali, appunto, quelle citate dalla difesa dell'I.N.P.S. e
dall'Avvocatura dello Stato, a cui, per la sua importanza, deve
aggiungersi la riduzione fino ad un quarto della pensione ai lavoratori
che, essendone titolari, svolgono attività retribuita alle dipendenze
di altri, sancita dall'art. 12 della citata legge 4 aprile 1952, n.
218.
Per quanto riguarda, invece, l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, si rileva che l'evento da essa coperto è,
secondo la legge (art. 45 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827), la
"disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro" del prestatore di
lavoro retribuito alle dipendenze di altri. Trattasi di uno stato di
bisogno in cui il lavoratore viene a trovarsi, involontariamente, per
essere venuto meno il rapporto di lavoro preesistente - di regola per
licenziamento - e per l'impossibilità di assunzione da parte di un
nuovo datore di lavoro connessa a condizioni oggettive del mercato del
lavoro, cioè alla mancanza di richiesta di mano d'opera.
Il regime della corresponsione della indennità di disoccupazione
ne caratterizza sufficientemente gli scopi, che sono appunto quelli di
fornire al lavoratore disoccupato una "indennità", tendente ad
eliminare, in parte, le conseguenze della disoccupazione.
Ed è lecito affermare che il sistema adottato è strettamente
aderente alla realtà di fatto in cui si svolge il fenomeno della
mancanza involontaria di lavoro, nel senso che questo, nella sua
obbiettiva esistenza, costituisce la base che giustifica la
corresponsione dell'indennità, salvo quei temperamenti al rigore del
regime che sono stati apportati con le disposizioni contenute proprio
nel decreto cui la presente impugnativa si riferisce (art. 32, primo e
secondo comma).
8. - Raffrontando i due tipi di assicurazioni sociali testé
accennati, sotto il profilo della loro compatibilità, si rileva che
questa non può, in linea di principio, escludersi.
Ed invero l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ha riguardo
a quel particolare stato derivante da un fenomeno della vita che non
necessariamente elimina ogni e qualsiasi capacità lavorativa del
soggetto assicurato, ma soltanto, quanto alla invalidità, oltre i due
terzi della sua capacità di guadagno (art. 10 R.D. L.14 aprile 1939,
n. 636), e, quanto alla vecchiaia, prescinde addirittura dalla
dimostrazione della effettiva incapacità, annettendo all'evento
fisiologico dell'invecchiamento oltre una certa età una presuntiva
diminuzione della capacità di guadagno, non necessariamente totale,
per evidenti ragioni di ordine sociale ed etico.' Onde è ben
ammissibile che il lavoratore pensionato, sfruttando le sue residue
capacità, presti la propria opera alle dipendenze di terzi,
ricavandone una retribuzione commisurata alle sue condizioni
soggettive, più o meno menomate. Ed a questa attività lavorativa non
si vede perché non dovrebbe aderire il trattamento assicurativo della
disoccupazione. Questo infatti, come si è visto, ha lo scopo di
fornire una indennità inerente appunto al fenomeno economico
costituito dalla impossibilità oggettiva da parte del lavoratore di
esplicare la sua attività - quale che ne sia la consistenza economica
per mancanza di lavoro, fenomeno che deve inquadrarsi in un campo ben
diverso da quello riservato alla assicurazione per invalidità e
vecchiaia, che si ispira alla esigenza della garanzia di un minimum che
non esclude la prestazione di opera retribuita da parte del
beneficiano, con l'assunzione, di diritto e di fatto, della qualifica
di prestatore di opera subordinata, e, parallelamente, della qualifica
di disoccupato. In un solo caso si può parlare di una reale
incompatibilità tra le due prestazioni: e cioè nel caso in cui la
capacità di guadagno dell'assicurato sia totalmente. eliminata, per
cause inerenti alla sua persona. In tale ipotesi, invero, egli non
potrebbe né di fatto né di diritto assumere la qualità di prestatore
di opera retribuita, e verrebbe quindi meno il presupposto essenziale
su cui trova fondamento la corresponsione dell'indennità di
disoccupazione, attuandosi invece in pieno quello relativo alla
pensione per invalidità.
Ed appunto sotto questo profilo vanno interpretate le norme di cui
agli artt. 52, lett. e, e .56 del R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270,
ricordati dalla difesa dell'I. N. p.s., che rappresentano la
concretizzazione, in disposizioni di legge, della detta ipotesi di
incompatibilità, la quale, per essere limitata ad un caso estremo, non
può ovviamente giovare alla tesi della incompatibilità nel senso
ampio sostenuto dalla difesa dell'I.N.P.S.
Né varrebbe osservare in contrario, sulla base delle
argomentazioni svolte dalla difesa dell'I.N. p.s. e dall'Avvocatura
dello Stato, che la incompatibilità risiederebbe nell'essere lo stato
di bisogno del soggetto già coperto dalla pensione per invalidità e
vecchiaia, per cui la corresponsione della indennità di disoccupazione
dovrebbe considerarsi superflua rispetto a tale esigenza. Ed invero, in
base a quanto sopra si è osservato circa l'oggetto delle due
prestazioni, è certo che queste, garantendo due rischi diversi,
attinenti l'uno ad un momento patologico soggettivo, l'altro ad un
momento critico oggettivo della vita stessa, non possono, per il solo
fatto di essere riferite alla stessa persona, assumere forma di
reciproca esclusione.
Onde nulla vieta in linea di principio che, concorrendo entrambi i
momenti il che, come si è visto, è possibile - concorrano entrambi i
rimedi, non esistendo, tra l'altro, alcuna. disposizione di carattere
generale che fissi un maximum di prestazioni al di là del quale non
sia lecito andare, ma solo singoli casi di incompatibilità relativa,
insuscettibili di amplificazione analogica.
9. - Passando, dopo queste premesse, all'esame delle disposizioni
cui si sono riferite la difesa dell'I.N.P.S. e l'Avvocatura dello
Stato, è da rilevare che esse non possono essere ritenute valide a
smentire quanto si è affermato.
Ed invero, l'art. 61 dei R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, stabilendo
che "se l'invalidità proviene da infortunio sul lavoro o da una
malattia professionale, la pensione assegnata in base al presente
decreto è ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita
liquidata ai sensi di legge per infortunio o per malattia
professionale, non superi la retribuzione dell'assicurato", si
preoccupa unicamente di sancire un regime particolare di concorrenza
tra la pensione per invalidità e vecchiaia e la rendita inerente
all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, tale che
l'assicurato non possa, sommando i due trattamenti, conseguire una
somma annua superiore alla sua retribuzione normale. Il che si risolve
nel riconoscimento della compatibilità delle due prestazioni. E ciò a
prescindere dalla differenza esistente tra la rendita per infortunio e
l'indennità di disoccupazione, che renderebbe comunque ininfluente la
disposizione ai fini di stabilire eventuali criteri del legislatore sul
concorso fra la pensione per invalidità e vecchiaia e la indennità di
disoccupazione.
L'art. 72 del citato R.D.L. n. 1827 del 1935 stabilisce, è vero,
la incompatibilità tra la pensione per invalidità e le prestazioni
antitubercolari, durante il corso delle quali l'assicurato "non può
ottenere la liquidazione della pensione". Ma, a parte la considerazione
che, qualora l'assicurato già goda della pensione, questa non viene
sospesa in toto, ma solo viene operata una trattenuta inversamente
proporzionale al carico di famiglia - come dispongono i successivi
commi dell'articolo stesso -, è da rilevare che l'esempio non può
essere assunto a base di una presunta incompatibilità generale della
pensione per invalidità con le altre prestazioni assicurative,
giacché le prestazioni antitubercolari si presentano sotto un aspetto
quanto mai peculiare, consistendo normalmente nel ricorso
dell'assicurato (artt. 66 e 67 del citato R.D. L.), il quale, quindi,
viene posto al coperto da tutte le personali necessità della vita,
ciò che indubbiamente non avviene con la corresponsione della
indennità di disoccupazione.
Altri casi di concorso, ma diversi da quello in questione, e quindi
non conferenti alla dimostrazione che da essi si vorrebbe trarre,
abbiamo nell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, che concerne
l'esclusione dalla maggiorazione per carichi di famiglia sulle
prestazioni economiche antitubercolari per i familiari per i quali
siano percepiti dal lavoratore o da altra persona di famiglia gli
assegni familiari; nell'art. 2 del R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 463, che
esclude, per l'indennità di disoccupazione, la corresponsione delle
quote di maggiorazione per i figli a carico in favore di ambedue i
genitori contemporaneamente disoccupati; nell'art. 2 della legge 4
aprile 1952, n. 218, che, stabilendo che in determinati casi la
pensione è riversibile ai genitori superstiti, "che non siano già
titolari di pensione diretta", pone una incompatibilità tra due
pensioni, cioè tra due prestazioni affini, affinità che non è certo
riscontrabile tra la pensione e l'indennità di disoccupazione. L'art.
10 successivo, il quale pure, stabilendo tra l'altro che il minimo di
pensione non si estende a "coloro i quali percepiscono più pensioni a
carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi
dell'assicurazione stessa qualora, per effetto del cumulo, il
pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo
garantito", non fa che regolare la corresponsione di prestazioni
spettanti allo stesso titolo, senza comunque arrivare alla
incompatibilità assoluta, ma solo relativa, trattandosi appunto di una
regolamentazione che ha di mira solo l'osservanza di un certo limite
nella cumulabilità.
Non è, infine, conferente allo scopo l'art. 16 del D.P.R. 30
maggio 1955, n. 797, che stabilisce la incompatibilità fra prestazioni
antitubercolari e assegni familiari, data la diversità dell'oggetto
della disposizione rispetto all'ipotesi in esame; né l'art. 21 dello
stesso decreto che riflette soltanto la incompatibilità nell'ambito
dello stesso nucleo familiare fra gli assegni familiari e le
maggiorazioni dell'indennità di disoccupazione per carichi di
famiglia.
È da rilevare anzi che, in base alle ricordate disposizioni, cui
potrebbero aggiungersi l'art. 11 del R.D.L. 21 luglio 1937, n. 1239,
concernente la stessa materia dell'art. 21 ora citato, e l'art. 5 della
legge 20 febbraio 1958, n. 55, in tema di minimi di pensione, un altro
e ben diverso criterio legislativo è dato desumere, e cioè appunto
quello secondo cui le eventuali incompatibilità fra diverse
prestazioni assicurative, anche più vicine di quanto non siano la
pensione per invalidità e vecchiaia e l'indennità di disoccupazione,
sono spesso sancite in modo relativo e non assoluto, e quindi con
principi ben diversi da quelli cui si è invece attenuto il legislatore
delegato nella norma impugnata, concernente una incompatibilità
assoluta. Sembra, inoltre, il caso di rilevare che questa è altresì
in contrasto con quanto lo stesso legislatore delegato ha disposto nel
D.P.R. n. 818 del 1957. Si legge infatti nell'art. 32 stesso, primo
comma, che è ammessa l'indennizzabilità e la sussidiabilità delle
domeniche e degli altri giorni festivi, esclusa sotto la precedente
disciplina (art. 57, R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270). E nel secondo
comma è ammessa, entro certi limiti ed a certe condizioni,
l'indennizzabilità della disoccupazione anche nel periodo di malattia.
Ciò che rappresenta una evidente evoluzione del principio prima
vigente, secondo cui la disoccupazione cessava di essere indennizzabile
nel caso di malattia, in applicazione del concetto di incompatibilità
fra indennità per disoccupazione e impossibilità soggettiva del
lavoratore di prestare la sua opera. Ed a questo evidente, notevole
allentamento nella disciplina della materia, si contrappone, in tutto
il suo rigore e la sua vasta portata, la norma impugnata.
10. - Le considerazioni innanzi svolte circa la compatibilità tra
le due forme di prestazioni assicurative in esame trovano conforto in
disposizioni positive di diritto.
Ed invero l'art. 17 del R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, disponeva
che. il lavoratore affetto da infermità o invalidità temporanea,
escluso in linea di massima dal diritto al sussidio di disoccupazione -
principio questo superato, come si è visto, dalle recenti norme
dell'art. 32, primo comma, del decreto delegato in esame -, poteva
tuttavia mantenere il diritto se, "conservando una residua capacità al
lavoro", avesse "di fatto trovato impiego" rimanendo poi disoccupato.
Il che sta a significare che, pure in un regime maggiormente
rigoristico, era tuttavia esplicitamente ammesso che il sussidio fosse
versato a chi aveva esplicato solo una ridotta attività lavorativa e
poi era stato colpito dalla disoccupazione.
E l'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che annovera tra i
possibili iscritti nelle liste di collocamento i pensionati,
implicitamente ammette e contempla la prestazione del lavoro da parte
di chi già gode di un trattamento pensionistico, e detta la
regolamentazione di questo caso ai fini della iscrizione nelle liste
stesse, il che costituisce appunto il presupposto per poter conseguire
l'indennità di disoccupazione (art. 75, R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827).
Inoltre, due norme contenute nella stessa legge delega del 1952, n.
218, sono ancora più eloquenti al riguardo.
Con l'art. 12, infatti, si dispone la riduzione fino ad un quarto
della pensione di invalidità e vecchiaia a danno dei pensionati che
prestino "opera retribuita alle dipendenze di altri", e con l'art. 27
si dispone che "l'obbligo del versamento per i contributi dovuti per le
forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla
presente legge (ivi compresa quindi quella per la disoccupazione
involontaria) non cessa qualora il lavoratore, in età superiore ai
cinquantacinque anni se donna e ai sessanta se uomo, presti attività
retribuita alle dipendenze di altri".
Ora, mentre è evidente che la prima disposizione conferma il
principio sopra esposto della possibilità del lavoro dell'invalido e
di chi abbia superato i limiti di età pensionabile, la seconda
sancisce un obbligo che, trovando la sua ragion d'essere nel principio
testé indicato, pone la premessa specifica per la indennizzabilità
della disoccupazione del lavoratore che, per avere superato l'età
pensionabile, ha pure diritto alla prestazione relativa.
Pertanto, la fondamentale obbiezione mossa dalla difesa
dell'I.N.P.S., secondo cui il già avvenuto conseguimento del diritto a
pensione è sempre in connessione con il venir meno, dimostrato o
presunto, del bene assicurabile, e cioè della forza di lavoro intesa
"come bene economico collocabile sul mercato di lavoro", per cui lo
stato di disoccupazione del pensionato non è indennizzabile perché
non può essere più considerato "un rischio in senso tecnico", non
sembra possa considerarsi in armonia con le disposizioni preesistenti
alla legge delega e tanto meno con quelle della legge delega stessa.
11. - Deve infine rilevarsi che la regolamentazione delle
assicurazioni per invalidità e vecchiaia e per la disoccupazione
involontaria, quale rispettivamente risulta dal testo legislativo fonda
- mentale, e cioè il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 - che ha ripreso e
rielaborato la legislazione preesistente in entrambe le materie e
segnatamente, per l'invalidità e vecchiaia, il decreto luogotenenziale
istitutivo 21 aprile 1919, n. 603, e, per la disoccupazione, il R.D.
30 dicembre 1923, n. 3158, integrato col regolamento 7 dicembre 1924,
n. 2270 -, delinea, dal punto di vista giuridico, il diritto del
lavoratore al conseguimento delle prestazioni come un vero e proprio
diritto soggettivo perfetto, il quale sorge, sulla base del rapporto
assicurativo, con il verificarsi delle condizioni analiticamente
previste dalla legge, e cioè, da un lato, l'obbligo del versamento dei
contributi, dall'altro la concorrenza di eventi diversi a seconda del
tipo di assicurazione contratta: invalidità oltre un certo limite,
anzianità oltre una certa età, mancanza di lavoro per obbiettiva
impossibilità di impiego.
Onde, anche sotto questo profilo, che del resto si ricollega alla
fondamentale indipendenza delle due forme di assicurazione sopra
cennate, si manifesta, nel sistema, quell'orientamento di
compatibilità delle due specie di prestazioni. E trova conferma
l'impossibilità che le eventuali limitazioni del godimento di un tal
diritto soggettivo si desumano da altre disposizioni, in via di
interpretazione estensiva di principi limitativi previsti a proposito
di situazioni giuridiche differenti.
12. - Dalle cose dette deve trarsi la conclusione in ordine alla
sollevata questione di legittimità costituzionale, circa il cumulo
dell'indennità di disoccupazione con la pensione.
Escluso che la norma impugnata potesse ritenersi una norma
transitoria o di attuazione, restava a vedere se poteva ammettersi che
avesse operato un coordinamento, nel senso e nei limiti dettati dal
legislatore delegante.
Data la riscontrata assenza nel sistema normativo delle
assicurazioni sociali di disposizioni da cui possa desumersi
direttamente l'incompatibilità delle prestazioni per invalidità e
vecchiaia e per la disoccupazione, e richiamato il concetto che le
incompatibilità riscontrabili fra altre prestazioni sono sancite, più
spesso, soltanto in senso relativo, deve concludersi che la
disposizione impugnata, giungendo invece a stabilire una
incompatibilità assoluta, ha posto una norma che, andando oltre i
principi ed i criteri della legge delegante, non si limita a coordinare
le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con quelle della legge
delegante, ma detta una disposizione addirittura contraria allo spirito
che questa medesima informa.
E pertanto, alla stregua dei principi in precedenza fissati in tema
di delegazione legislativa, appare evidente l'eccesso dai limiti della
delega e il conseguente vizio di incostituzionalità che affetta la
norma stessa quando stabilisce la incompatibilità con la pensione
della indennità di disoccupazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi indicati in epigrafe:
respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura
dello Stato;
dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Brescia
con le ordinanze 20 aprile 1959 sulla legittimità costituzionale dal
decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, per assunta violazione del
limite temporale posto nell'art. 37 della legge delega 4 aprile 1952,
n. 218, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
dichiara, sulla questione proposta con le ordinanze medesime del
Tribunale di Brescia e con l'ordinanza 27 gennaio 1959 del Tribunale di
Macerata, la illegittimità costituzionale del comma terzo dell'art. 32
del detto decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui
si stabilisce che l'indennità di disoccupazione non spetta per i
periodi per i quali è percepito un trattamento di pensione, in
relazione all'art. 37 della indicata legge delega 4 aprile 1952, n.
218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte