Sentenza n. 34/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/02/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 1338/1962
- art. 1legge 1339/1962
applicata al caso
- art. 10legge 218/1952
- art. 2legge 218/1952
- art. 23legge 1338/1962
- art. 23legge 153/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento
dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e dell'art. 23 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale) e degli stessi articoli in
combinato disposto; dell'art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto
1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione
obbligatoria, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari)
e dell'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle
pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti) nel testo modificato dagli artt. 2, comma
secondo, e 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, giudizi promossi con
ordinanze emesse dal Pretore di Mantova l'11 maggio 1976, di Parma il
17 febbraio 1977, di Milano il 27 aprile 1977, dal Tribunale di Como
il 16 dicembre 1977, dal Pretore di Genova il 23 marzo 1978, di
Pistoia il 23 settembre 1978, di Brindisi il 29 giugno 1978, di Parma
il 14 novembre 1978 (n. tre ordinanze), di Arezzo il 9 gennaio 1979,
di Genova il 21 novembre 1978, di Piacenza il 9 gennaio 1979, di
Rovigo il 13 marzo 1979, di Trani il 29 marzo 1979, di Brescia il 9
marzo e il 10 aprile 1979, di Ancona il 6 aprile 1979, di Prato il 27
aprile 1979, di Vercelli il 30 maggio 1979, di Trieste il 6 luglio
1979, di Lanciano il 19 luglio 1979, di Pisa il 15 febbraio 1979, di
Brescia il 30 maggio 1979 e di Latina il 29 giugno 1979,
rispettivamente iscritte al n. 508 del registro .ordinanze 1976, ai
nn. 172 e 442 del registro ordinanze 1977, ai nn. 98, 313, 595 e 634
del registro ordinanze 1978 ed ai nn. 44, 45, 46, 88, 211, 340, 376,
435, 453, 470, 483, 521, 624, 645, 648, 688, 703 e 759 del registro
ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 246 del 1976, nn. 148 e 313 del 1977, nn. 115 e 271 del 1978 e nn.
38, 52, 87, 95, 126, 175, 189, 203, 210, 237, 244, 310, 325, 318, 338
e 345 del 1979;
Visti gli atti di costituzione di Sala Emilio, Ciaburri Mario,
Mogliazzi Elisa ed altra, Roncati Giulio, Conforti Francesco, Cini
Amelio, Barbo Bruno e dell'Istituto Nazionale della previdenza
sociale;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con 4 ordinanze emesse dai pretori di Mantova, Parma, Trani e
Latina, iscritte al registro ordinanze rispettivamente ai numeri
508/76,172/77,435 e 759/79, è sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 2, secondo comma, lett. a) legge 12
agosto 1962, n. 1338 e 23 legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in
cui esclude l'integrazione al minimo sulla pensione diretta per
vecchiaia a carico dell'INPS ai titolari di pensione diretta
corrisposta dallo Stato.
I giudici a quibus premettono che in virtù del citato art. 2,
secondo comma, lett. a) legge n. 1338 del 1962, l'integrazione al
minimo è vietata quando, per effetto del cumulo, il trattamento
pensionistico complessivo risultante dalle due pensioni predette
superi il minimo garantito, mentre, a seguito dell'art. 23 della legge
n. 153 del 1969 sopra citato e della sentenza della Corte
costituzionale n. 230/1974, il trattamento minimo della pensione
diretta INPS è sempre garantito quando essa concorra con una pensione
di riversibilità a carico dell'INPS (legge n. 153 del 1969) o a
carico dello Stato o di altri fondi e gestioni speciali di previdenza
(sentenza numero 230/1974 della Corte costituzionale).
I pretori di Parma e Latina (ordinanze nn. 172/77 e 759/79)
aggiungono che, a seguito di altra sentenza della Corte costituzionale
n. 263/76, è stato anche consentito il cumulo tra il trattamento
minimo integrato della pensione diretta di invalidità a carico
dell'INPS e le pensioni dirette a carico di amministrazioni dello
Stato.
Nelle ordinanze di rimessione si osserva, quindi, che da tali
premesse discende una ingiustificata disparità di trattamento, che
viola il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, tra i titolari
di pensioni di riversibilità a carico dello Stato, dell'INPS o di
altri fondi di previdenza che, in caso di cumulo, hanno sempre diritto
all'integrazione al minimo della pensione diretta di vecchiaia erogata
dall'INPS, ed i titolari di una seconda pensione diretta di vecchiaia
a carico dello Stato, i quali hanno diritto all'integrazione della
prima pensione concessa dall'INPS solo se quest'ultima deriva da
invalidità, e non se deriva da vecchiaia.
Nell'ordinanza 435 del 1979 il Pretore di Trani ritiene che le
norme costituzionali di raffronto siano, oltre all'art. 3, anche
l'art. 38 della Costituzione, senza peraltro motivare in ordine ai
profili di illegittimità in riferimento a quest'ultima norma.
2. - Con altre 14 ordinanze emesse da vari pretori, iscritte al
registro generale ai numeri 313, 595, 634/78; 44, 45, 46, 88, 211,
376, 453, 470, 648, 688, e 703/79, viene sollevata sostanzialmente la
medesima questione, con la differenza rispetto alle precedenti, che la
disposizione espressamente denunciata è solo quella di cui all'art.
2, secondo comma, lett. a), legge 12 agosto 1962, n. 1338.
In dette ordinanze si rileva che dopo le citate pronunce della
Corte costituzionale risulta un'ulteriore discriminazione in contrasto
con il principio di uguaglianza, oltre a quella già indicata nelle
precedenti ordinanze: l'arbitraria disparità di trattamento tra i
titolari di pensione diretta di invalidità a carico dell'INPS e di
pensione diretta a carico dello Stato, i quali hanno diritto alla
pensione minima garantita a carico dell'INPS, ed i titolari di
pensione diretta di vecchiaia a carico dell'INPS. e di altra pensione
diretta erogata dallo Stato (ordinanze n. 634/78; 88, 376, 453, 648,
688/ 1979), o dall'Istituto statale post-telegrafonici, del tutto
assimilabile alla pensione statale (ordinanze nn. 44, 45, 46/79), o
dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (ordinanze
nn. 313, 595/78; 211, 470 e 703/79), per i quali la disposizione
denunciata esclude invece l'integrazione al minimo della pensione
INPS.
In alcune ordinanze (quelle iscritte ai nn. 88, 211, 470, 688 e
703/79) oltre all'art. 3 della Costituzione, viene indicato come norma
costituzionale di raffronto anche l'art. 38, senza alcuna motivazione
in proposito.
3. - Con 4 ordinanze di rimessione, emesse dai pretori di Piacenza,
Ancona, Vercelli e Trieste, ed iscritte al registro generale
rispettivamente ai nn. 340, 483, 624 e 645/79, è sollevata, sempre in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di
legittimità costituzionale dello stesso art. 2 della legge n. 1338
del 1962, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della
pensione diretta d'invalidità a carico dell'INPS ai titolari di
pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli enti locali (C.P.D.E.L.), qualora, per effetto del cumulo, il
trattamento pensionistico superi il minimo garantito.
Secondo i giudici a quibus il dubbio che la disposizione impugnata
violi il principio di uguaglianza deriva dal fatto che gli effetti
caducatori della citata sentenza n. 263/1976 della Corte
costituzionale vengono attualmente a determinare un'arbitraria
disparità di trattamento tra i titolari di pensione d'invalidità
erogata dall'INPS e di pensione diretta a carico dello Stato, i quali
hanno diritto all'integrazione al minimo della pensione INPS, ed i
titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS e di pensione
diretta a carico della C.P.D.E.L., per i quali la disposizione
impugnata esclude che sia dovuta l'integrazione al minimo.
Per i pretori di Vercelli e di Trieste (ordinanze nn. 624 e 645/79)
la norma denunciata violerebbe anche l'art. 38 della Costituzione,
oltre all'art. 3. Assume sul punto il pretore di Vercelli che la
corresponsione del minimo pensionistico - secondo la citata sentenza
n. 263/76 della Corte costituzionale - vuole assicurare
istituzionalmente ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia (art.
38, comma secondo, Cost.), cosicché il rifiuto di corresponsione del
minimo sarebbe in contrasto con il suddetto principio posto dal
costituente.
4. - Il pretore di Milano, con ordinanza di rimessione n. 442/77,
solleva questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto dei citati artt. 2 legge n. 1338/1962 e 23 legge n. 153/1969
nella parte in cui esclude il trattamento minimo di pensione di
riversibilità a carico dell'INPS a chi sia titolare di altra pensione
indiretta liquidata da enti diversi. Secondo l'ordinanza, la logica
egalitaria, che ispira la nota sentenza 230/74 della Corte
costituzionale, mette in rilievo l'incostituzionalità anche della
normativa sopravvissuta e qui denunziata, per contrasto con l'art. 3
Cost.
5. - Con ordinanza n. 98 del 1978 il tribunale di Como pone la
questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e
38 Cost., del combinato disposto dell'art. 10 legge 4 aprile 1952, n.
218 (modificato dagli artt. 2, comma secondo, lett. a) e 8 legge 8
dicembre 1962, n. 1338) e dell'art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153,
nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo di pensione diretta
a carico dell'INPS a chi goda di trattamento pensionistico a carico di
amministrazioni di stato estero, nella fattispecie l'AVS svizzera.
Alla luce delle citate sentenze costituzionali nn. 230/74 e 263/76
- assume il Tribunale - non sembra razionale consentire
l'integrabilità di pensione diretta a carico dell'INPS a favore di
chi goda di pensione di riversibilità a carico di fondi e gestioni
speciali, oppure di amministrazioni dello Stato, o di altra pensione
diretta (invalidità) a carico di amministrazioni dello Stato, e
negarla a chi goda di trattamento pensionistico del tipo AVS a carico
di amministrazione di stato estero; irrazionalità tanto maggiore se
si considera che detti soggetti non vengono a gravare due volte
sull'Erario pubblico, come nei due casi di cui la Corte si è già
occupata.
Sotto un ulteriore profilo si manifesta la disparità di
trattamento (art. 3 Cost., una volta ammesso che chi lavora all'estero
conserva il diritto a pensione, mentre chi percepisca da uno Stato
estero, in cui ha lavorato, un trattamento previdenziale in virtù
delle sue contribuzioni e del suo lavoro, si veda negata
l'integrazione al minimo della pensione, proprio nel momento in cui
cessa di lavorare e vede assottigliati i suoi mezzi di sussistenza.
La disparità che ne deriva viola quindi anche l'art. 38 Cost.
6. - Infine con l'ordinanza n. 521 del 1979 il pretore di Prato
solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto dell'art. 1,
comma secondo, legge 12 agosto 1962, n. 1339 e dell'art. 23 legge 30
aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude l'integrazione al
minimo della pensione diretta per invalidità e vecchiaia a carico
della Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria degli
artigiani e loro famigliari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463,
a chi sia titolare di pensione diretta a carico dello Stato.
Nell'ordinanza si rileva che attualmente l'integrazione al minimo
è consentita: a) per effetto del citato art. 23 della legge n. 153
del 1969 e della sentenza della Corte costituzionale n. 230/74, sulla
pensione diretta INPS ai titolari di pensione di riversibilità a
carico dello stesso INPS, dello Stato o di altri fondi; b) per effetto
della sentenza della Corte costituzionale n. 263/76 sulla pensione
diretta per invalidità a carico dell'INPS ai titolari di altra
pensione diretta a carico dello Stato. Mentre non è consentita, per
il divieto sancito dalle norme impugnate, sulla pensione diretta
d'invalidità e vecchiaia a carico della Gestione speciale per gli
artigiani allorché il titolare percepisce anche altra pensione
diretta a carico di amministrazione dello Stato.
Tale discriminazione - ad avviso del pretore - costituisce
un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti
ed ex appartenenti alla categoria degli artigiani, in considerazione
del fatto che la stessa Corte costituzionale ha già disatteso
l'assunto dell'INPS secondo cui i fondi speciali assicurerebbero ai
pensionati un trattamento migliore.
7. - Si è costituito nel giudizio nascente dall'ordinanza 508/76
del pretore di Mantova il signor Emilio Sala, rappresentato e difeso
dall'avv. prof. Benedetto Bussi, con atto di deduzione depositato il 5
ottobre 1976, chiedendo dichiararsi l'illegittimità delle norme
impugnate e svolgendo argomentazioni analoghe a quelle espresse
nell'ordinanza di rimessione.
Ugualmente il signor Mario Ciaburri, costituendosi nel giudizio
introdotto dall'ordinanza 172/77 del pretore di Parma, rappresentato e
difeso dall'avv. Antonio de Luca, con atto di deduzioni del 6 giugno
1977, riprende, nella sua difesa, le tesi espresse nell'ordinanza,
così come fanno nel giudizio promosso con l'ordinanza 453/79 del
pretore di Brescia il signor Giulio Roncati, rappresentato e difeso
dal prof. avv. Mattia Persiani, con atto di deduzioni del 15 luglio
1979, ed il signor Francesco Conforti, costituendosi, con atto di
deduzioni del 18 luglio 1979, rappresentato e difeso dall'avv.
Emanuele Cabibbo, nel giudizio conseguente all'ordinanza 470/79 dello
stesso pretore di Brescia.
Tutte le parti private hanno concluso per l'accoglimento delle
censure.
8. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza n. 508 del 1976 si è
costituito l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo
Pittoni, Armando Giallombardo, G. Battista Rossi Doria e Pasquale
Vario, con atto depositato il 22 settembre 1976, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza delle censure proposte. Preliminarmente l'Istituto
rileva l'ininfluenza, nella questione in esame, della sentenza
costituzionale n. 230/74, in quanto essa - nel dichiarare
l'incostituzionalità del combinato disposto dei citati artt. 2 Legge
n. 1338/1962 e 23 Legge n. 153/1969, nella parte in cui escludeva che
fosse dovuta l'integrazione al minimo della pensione diretta INPS ai
titolari di pensioni di riversibilità erogate da fondi o gestioni
speciali o dallo Stato - si è limitata ad eliminare la diversità di
trattamento di pensionati nell'ambito delle pensioni di riversibilità,
rimuovendo ogni discriminazione derivante dalla sola diversità
dell'ente erogatore.
In secondo luogo la difesa dell'Istituto nega la identità della
causa giuridica delle pensioni dirette e indirette. Con il concedere
ai pensionati INPS l'integrazione al minimo della pensione diretta in
caso di cumulo con altra indiretta, il legislatore ha sì voluto fare
un'eccezione alla regola di economia posta con la legge del 1962, ma
non potrebbe il controllo di legittimità costituzionale fare
diventare a sua volta tale eccezione una regola, estendendone
l'applicazione alla ipotesi di concorso di più pensioni dirette.
L'eccezione rientra, infatti in un processo storico di graduale
miglioramento del trattamento pensionistico, avendo ritenuto il
legislatore che l'acquisizione di una pensione di riversibilità,
normalmente di importo inferiore a quella diretta, e coincidente alla
perdita di uno stretto familiare e del suo normale reddito, non
dovesse incidere su una pensione diretta di importo inferiore al
minimo. Non altrettanto ha ritenuto poter fare quando ad una pensione
diretta si aggiunga altra pensione diretta.
Più influente sulla questione sollevata è, per la difesa
dell'Ente, la considerazione della funzione di integrazione al minimo
delle pensioni gestite dall'INPS.
Dal sistema delle norme che regolano tale integrazione (art. 10
legge 4 aprile 1952, n. 218; artt. 2, 9 e 24 legge 12 agosto 1962, n.
1338; art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153; art. 18 legge 22 dicembre
1973, n. 903; artt. 1 e 2 bis legge 16 aprile 1974, n. 114; artt. 1 e
2 legge 3 giugno 1975, n. 160) risulta evidente che essa rappresenta,
nelle pensioni dirette, il mezzo tecnico per attuare il precetto
dell'art. 38, secondo comma, Cost. Di conseguenza, una volta
assicurato il soddisfacimento delle necessità primarie con
l'erogazione di un diretto trattamento pensionistico, non vi è più
ragione di corrispondere più di quanto derivi dalla proporzionalità
della prestazione ai contributi versati.
Occorre infine considerare - secondo l'INPS - che il legislatore
nella sua valutazione politica delle possibilità economiche dello
Stato in rapporto al soddisfacimento dei bisogni primari dei
cittadini, ha disposto un complesso sistema di incompatibilità di
prestazioni assicurative e assistenziali onde evitare oneri non
sostenibili, nel quale rientra anche l'impugnato citato art. 2.
9. - Nei giudizi promossi con le ordinanze 645/79 del pretore di
Trieste e 521/79 del pretore di Prato si sono costituiti
rispettivamente il signor Bruno Barbo rappresentato e difeso dal prof.
avv. Mattia Persiani, con atto di deduzioni del 21 novembre 1979, ed
il signor Aurelio Cini, rappresentato e difeso dal prof. avv. Fulvio
Comito, con atto di deduzioni del 24 settembre 1979, svolgendo nelle
loro difese le stesse argomentazioni rispettivamente contenute nelle
ordinanze dei due pretori e concludendo per l'accoglimento delle
relative censure.
10. - Si sono anche costituite nel giudizio nascente dall'ordinanza
del Tribunale di Como n. 98/78 le signore Elisa Mogliazzi ed
Elisabetta Pedroni, titolari di pensione diretta a carico dell'AVS
svizzera, rappresentate e difese dall'avv. Franco Agostini, con atto
di deduzioni del 7 marzo 1978, senza sviluppare ulteriori
argomentazioni rispetto a quanto già esposto nell'ordinanza di
rimessione e concludendo per la declaratoria di illegittimità. In una
successiva memoria aggiuntiva l'avv. Agostini ha concluso per la
infondatezza della questione, rilevando che nelle more del giudizio la
giurisprudenza ordinaria, anche della Corte di cassazione, si è
consolidata nel senso della spettanza dell'integrazione al minimo
della pensione diretta INPS, quando concorra con un trattamento
pensionistico a carico di un fondo svizzero.
11. - Successivamente, a seguito dell'ordinanza di questa Corte n.
145 del 1980, la causa è stata riportata in discussione all'udienza
pubblica del 10 dicembre 1980. Considerato in diritto :
1. - Attesa l'identità di talune questioni prospettate e
l'analogia di altre, i relativi giudizi possono essere riuniti e
definiti con unica sentenza.
2. - La Corte costituzionale è chiamata in primo luogo a decidere
se contrasti o meno con gli artt. 3 e 38 della Costituzione il
combinato disposto degli artt. 2, secondo comma, lettera a) della
Legge n. 1338 del 12 agosto 1962 e 23 della Legge n. 153 del 1969,
nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione
diretta di vecchiaia a carico dell'INPS a favore dei titolari di
pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post- telegrafonici, o
della C.P.D.E.L., qualora per effetto del cumulo delle due pensioni
venga superato il trattamento minimo garantito.
Si dubita della costituzionalità delle norme impugnate, e in
particolare dell'art. 2, secondo comma, lettera a) della Legge n.
1338 del 1962, sotto un duplice profilo: 1) in quanto la predetta
esclusione verrebbe a realizzare un'ingiustificata disparità di
trattamento in raffronto ai titolari di pensione di riversibilità -
cui è sempre riconosciuto il suddetto diritto di integrazione al
minimo - e ai titolari di pensione diretta dello Stato cui spetta tale
integrazione in ordine alla pensione di invalidità INPS; 2) in quanto
il divieto di integrazione dei minimi di pensione contrasterebbe con
il principio dell'adeguatezza dei mezzi di sostentamento (articolo 38
Cost.).
3. - Sul primo punto i giudici a quibus, pur riconoscendo la
discrezionalità del legislatore nell'adeguare i trattamenti
pensionistici alle esigenze di vita dei lavoratori, ne assumono la
sindacabilità costituzionale ove realizzino discriminazioni
irrazionali. Non vi è - secondo l'ordinanza n. 508/76 - "una
sostanziale differenza qualitativa tra la pensione diretta e quella
indiretta, poiché la causa giuridica, diretta e riflessa, di entrambe
va sempre individuata nello stipendio, nel servizio prestato dal
dipendente, nel rapporto di lavoro".
La stessa Corte costituzionale ha riconosciuto, nella citata
sentenza n. 230 del 1974, l'irrilevanza di tale diversità. Così come
non vi è una sostanziale differenza qualitativa - si legge in altre
ordinanze - tra la pensione diretta di invalidità e quella diretta di
vecchiaia, erogate entrambe dall'INPS, tale da giustificare
l'integrazione al minimo della prima e non della seconda. E ben vero -
argomentano i giudici a quibus - che la ratio dell'integrazione è di
assicurare a chi non abbia altre risorse un trattamento pensionistico
commisurato dal legislatore ai valori minimi ritenuti indispensabili
per garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita, ma
tale ratio risulta superata dalle eccezioni introdotte dall'art. 23
della legge n. 153 del 1969 e dalle citate sentenze della Corte
costituzionale n. 230 del 1974 e n. 263 del 1976. E non si vede perché
alla ratio originaria dovrebbe farsi richiamo in alcuni casi, che
rimarrebbero ancora soggetti al divieto, mentre in altre ipotesi ciò
non avverrebbe.
4. - La questione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
è fondata e merita accoglimento.
Invero nel sistema originario delle norme che regolavano
l'integrazione al minimo delle pensioni gestite dall'INPS, l'articolo
2, secondo comma, lett. a) della legge 1338 del 1962 prevedeva il
diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta erogata
dall'INPS, in caso di cumulo con altra pensione, solo qualora
l'importo complessivo delle pensioni cumulate fosse inferiore al
minimo garantito.
Successivamente però l'art. 23 della legge 153 del 1969, in
deroga alla norma predetta consentì la integrazione al minimo delle
pensioni dirette INPS in caso di cumulo con pensioni di riversibilità
erogate dallo stesso INPS. A seguito poi della sentenza della Corte
costituzionale n. 230 del 9 luglio 1974 e della Legge n. 114 del 16
aprile 1974, l'integrazione delle pensioni dirette dell'INPS veniva
consentita in caso di cumulo con qualsiasi pensione di riversibilità,
quale che fosse l'ente erogatore.
La successiva sentenza di questa Corte n. 263 del 1976 rendeva
possibile anche l'integrazione al minimo delle pensioni dirette
d'invalidità a carico dell'INPS nell'ipotesi di cumulo con pensioni
dirette dello Stato.
La normativa in vigore, pertanto, determina effettivamente il
denunciato trattamento di sfavore per i titolari di pensione diretta
dello Stato, dell'Istituto post- telegrafonici e degli enti locali, cui
è negata l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia a
carico dell'INPS (qualora il cumulo delle due pensioni superi il
minimo garantito) quando invece ai titolari di pensioni di
riversibilità, da qualunque ente erogate, è sempre riconosciuto il
predetto diritto all'integrazione, così come tale diritto è
riconosciuto ai titolari di pensioni dirette dello Stato, ai quali
spetta l'integrazione della pensione di invalidità INPS.
Ritiene la Corte che le prospettate disparità di trattamento non
trovino alcun razionale fondamento.
In effetti, di fronte all'identità del rapporto che tutti gli
aspiranti all'integrazione al minimo hanno con l'INPS, erogatore della
pensione minima, non si giustifica la discriminazione del diritto
all'integrazione sulla base di differenze relative alla seconda
pensione cumulabile, di cui gli aspiranti sono titolari, quando tali
differenze non comportino una diversità sostanziale di condizioni
economiche e sociali.
Nella specie, sotto un primo profilo, una minore tutela del
titolare di pensioni dirette rispetto ai titolari di pensioni di
riversibilità non trova rispondenza in sostanziali differenze di
condizioni economiche e sociali tra le due categorie di titolari,
caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto è
comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata
prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro.
Sotto l'altro profilo, altrettanto ingiustificata è la maggior
tutela accordata ai titolari di pensione diretta dello Stato, che
chiedano all'INPS la integrazione della pensione di invalidità,
rispetto ai titolari della stessa pensione diretta (dello Stato,
dell'Istituto post- telegrafonici e di enti locali) che chiedano al
medesimo istituto l'integrazione della pensione di vecchiaia, attesa
l'identica natura e funzione delle due pensioni dirette erogate dallo
stesso INPS. Infatti sia il trattamento per invalidità sia quello
per vecchiaia discendono dallo stesso presupposto: la diminuita
capacità di guadagno per infermità o per età, che rende il soggetto
meritevole di uguale protezione.
Osserva inoltre la Corte che in più occasioni il legislatore ha
mostrato di voler salvaguardare la funzione eminentemente sociale e
solidaristica della pensione minima INPS, indipendentemente dal
percepimento di altri redditi di lavoro da parte del titolare; come
nella normativa che consente, limitatamente alla quota corrispondente
al trattamento minimo, il cumulo delle pensioni di vecchiaia e
invalidità con la retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti
(artt. 20 legge n. 153 del 1969 e 10 legge n. 160 del 1975); norma
questa che ha superato il vaglio della Corte costituzionale (sentenza
n. 30/1976) e che realizza l'intervento solidaristico in ipotesi nelle
quali i bisogni vitali del lavoratore sono certamente già soddisfatti
assai più che nel caso in esame di cumulo di pensione diretta di
vecchiaia INPS con altra pensione diretta; o in quella contenuta nel
decreto P.R. 29 dicembre 1973, n.1032, che all'art.11 consente il
cumulo della pensione sociale - che ha funzione analoga al trattamento
minimo - con gli assegni vitalizi, come viene ricordato nelle citate
sentenze della Corte costituzionale n. 230/1974 e n. 263/1976; o infine
nella disciplina riguardante le pensioni al clero secolare e agli
altri ministri di culto, che, in ipotesi del tutto identiche a quelle
che formano oggetto dell'attuale questione di costituzionalità,
garantisce il trattamento minimo della pensione diretta INPS in caso
di cumulo con pensioni dirette a carico dello speciale Fondo di
previdenza per i ministri di culto (art. 18 legge 22 dicembre 1973, n.
903).
C'è inoltre da osservare che ai pensionati dello Stato devono
essere equiparati, ai fini dell'esame della questione così sollevata,
i pensionati della C.P.D.E.L., e dell'Istituto post-telegrafonici non
essendovi motivi razionali per discriminare le tre situazioni.
Da quanto precede emerge chiaramente che la norma effettivamente
impugnata è soltanto l'art.2, secondo comma, lett. a) della legge
1338 del 1962 - come correttamente è stato indicato nella maggior
parte delle ordinanze - e non anche l'art.23 della legge n. 153 del
1969, che appare come semplice elemento di raffronto. È pertanto alla
prima norma (art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 1338 del
1962) che deve essere limitata la dichiarazione di illegittimità
costituzionale.
L'accoglimento della censura relativa alla violazione dell'art. 3
della Costituzione rende superfluo l'esame dell'ulteriore censura
relativa all'art. 38 della Costituzione, che rimane pertanto
assorbita.
5. - Con la seconda questione proposta alla Corte si pone il
dubbio se contrasti con gli artt. 3 e 38 della Costituzione il citato
art. 2, secondo comma, lett. a) della legge n. 1338 del 1962, nella
parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione diretta
di invalidità a carico dell'INPS ai titolari di pensioni dirette
della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali
(C.P.D.E.L.), qualora per effetto del cumulo l'importo delle due
pensioni superi il trattamento minimo.
La questione è fondata. La norma impugnata, infatti, determina,
dopo la citata sentenza n. 263/1976 della Corte costituzionale, una
disparità di trattamento tra titolari di una identica pensione di
invalidità erogata dall'INPS e di un'altra pensione diretta,
discriminandoli a seconda che quest'ultima sia a carico dello Stato o
della C.P.D.E.L. Nel primo caso, infatti, viene concessa
l'integrazione al minimo della pensione INPS, che viene invece negata
nel secondo caso.
La minore tutela garantita ai pensionati degli enti locali
rispetto ai pensionati dello Stato, relativamente alla stessa pensione
di invalidità erogata dall'INPS, è priva, infatti, di una razionale
giustificazione, non trovando alcun riscontro in una obiettiva
diversità di condizioni sociali ed economiche, alla luce dei criteri
sopra enunciati.
Anche sotto questo ulteriore profilo, pertanto, l'art. 2, secondo
comma, lettera a) della legge n. 1338 del 1962 è viziato di
illegittimità costituzionale.
È superfluo a questo punto, per le considerazioni già svolte nel
precedente paragrafo, esaminare l'ulteriore censura relativa all'art.
38 Cost.
6. - La terza questione (ordinanza n. 442/77 del Pretore di
Milano) sulla quale la Corte costituzionale è chiamata a decidere, è
se sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione il combinato
disposto delle norme già denunciate (artt. 2 legge 1338 del 1962 e 23
legge 153 del 1969) nella parte in cui esclude l'integrazione al
minimo di altra pensione indiretta erogata da enti diversi, qualora
per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito.
Nell'ordinanza di rimessione si dubita che tale esclusione realizzi
un'ingiustificata disparità di trattamento tra titolari di due
pensioni ugualmente di riversibilità corrisposte dall'INPS per il
fatto che ad alcuni superstiti una delle pensioni perviene calcolata
sulla base di una pensione diretta, per la quale il pensionato defunto
aveva già ottenuto l'integrazione al minimo, mentre ad altri la
stessa pensione di riversibilità perviene sulla base di una pensione
diretta non integrata, rimanendo esclusa per effetto delle norme
impugnate.
La questione è fondata, in quanto la denunciata disparità di
trattamento è priva di ogni giustificazione, discriminando tra
cittadini che si trovano in analoga condizione sociale ed economica:
entrambe le categorie messe a raffronto godono, infatti, di due
pensioni di riversibilità che hanno lo stesso titolo, cosicché la
differenza di tutela discende da una circostanza estrinseca meramente
casuale: l'avere o meno il pensionato defunto provveduto, mentre era
in vita, a chiedere l'integrazione al minimo della sua pensione
diretta. Ritiene la Corte che non possa il legislatore sancire
discriminazioni all'interno di categorie sostanzialmente omogenee, in
base a presupposti giuridici puramente formali, senza violare il
principio di uguaglianza.
Anche in questo caso la norma che risulta effettivamente in
contrasto con l'art. 3 Cost. è l'art. 2, secondo comma, lett. a)
della legge n. 1338/1962, e non l'art. 23 della legge n. 153/1969, in
quanto la denuncia del giudice a quo non è diretta ad eliminare la
tutela accordata dal citato art. 23, ma ad estendere tale tutela al di
là dei limiti previsti dall'art. 2, secondo comma, lett. a) della
citata legge del 1962.
Va precisato altresì che la predetta norma è viziata di
incostituzionalità non perché esclude che la pensione di
riversibilità INPS raggiunga l'importo della pensione diretta
integrata al minimo - esclusione che sarebbe conforme alla logica
dell'istituto della riversibilità, che attribuisce ai superstiti
soltanto una quota determinata della pensione del defunto - ma in
quanto impedisce che il calcolo della pensione di riversibilità INPS,
in caso di cumulo con altro trattamento di riversibilità, sia
rapportato all'importo integrato al minimo della pensione diretta INPS
che il defunto avrebbe dovuto percepire se avesse chiesto
l'integrazione.
La soluzione della questione sotto il primo profilo esonera la
Corte dall'esame dell'ulteriore profilo di censura, relativo all'art.
38 Cost.
7. - Altra questione sulla quale la Corte si deve pronunciare è
se contrasti con l'art. 3 Cost. il combinato disposto degli artt. 1,
secondo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1339 e 23 legge 30 aprile
1969, n. 153, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione
statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidità e
vecchiaia erogata dalla Gestione speciale artigiani (legge 4 luglio
1959, n. 463), per la disparità che ne deriva rispetto ai titolari
della stessa pensione statale, ai quali è consentita l'integrazione
della pensione d'invalidità purché erogata dall'INPS, nonché
rispetto ai titolari di qualunque pensione di riversibilità, che
hanno diritto all'integrazione della pensione diretta INPS.
La questione così proposta è fondata.
Invero il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 1339 del 1962
riproduce per la Gestione speciale artigiani una norma identica a
quella dettata dall'art. 2, secondo comma, lettera a), della legge n.
1338 del 1962, sopra esaminata.
Dall'accoglimento delle censure ad essa relative discende,
infatti, l'illegittimità costituzionale del diniego del trattamento
minimo garantito sulle pensioni dirette INPS, sia di invalidità che
di vecchiaia, a chi sia già titolare di altra pensione di
riversibilità o di altra pensione diretta a carico dello Stato, o di
altri fondi.
Alla luce di quanto si è già rilevato, a proposito della
estensione del diritto alla integrazione al minimo delle pensioni
poste a carico dell'INPS, del tutto priva di giustificazione razionale
si rivela la persistente esclusione di tale diritto per la pensione
diretta (vecchiaia o invalidità) erogata dalla Gestione speciale per
i lavoratori autonomi, dal momento che la pensione suddetta assolve,
per la particolare categoria degli artigiani, esattamente la stessa
funzione svolta per gli altri lavoratori dalla pensione diretta a
carico dell'assicurazione ordinaria INPS.
L'identità della funzione dei due trattamenti, che è quella di
assicurare al lavoratore anziano o invalido un minimo vitale, rende
arbitraria la diversità di disciplina data a due identici istituti a
seconda che il pensionato sia assicurato dall'INPS o dalla gestione
speciale lavoratori autonomi sempre gestita dall'INPS, non essendovi
alcun motivo economico o sociale che valga a spiegare una
discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in
riferimento al minimo vitale.
Deve essere, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge 1339 del 1962 sotto il profilo
proposto. Va invece esclusa ogni pronuncia in ordine all'art. 23 della
legge 153 del 1969, per i motivi già esposti nell'esame delle
precedenti questioni.
8. - L'ultima questione sottoposta al vaglio della Corte
costituzionale riguarda il dubbio se contrasti con gli artt. 3 e 38
Cost. il combinato disposto dell'art. 10 legge 4 aprile 1952, n. 218
(modificato dagli artt. 2, secondo comma, lett. a) e 8 legge n. 1338
del 1962), e dell'art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in
cui esclude l'integrazione al minimo di pensione diretta a carico
dell'INPS ai titolari di pensioni estere, e in particolare dell'AVS
svizzera, sempre qualora per effetto del cumulo si superi il minimo
garantito.
Nell'ordinanza di rimessione si dubita in primo luogo che tale
esclusione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento in
rapporto al diritto all'integrazione sempre riconosciuto ai titolari
di pensioni di riversibilità da qualsiasi ente erogate, o di pensione
di invalidità INPS, e che contrasti inoltre con il principio
dell'adeguatezza dei mezzi di sostentamento.
La questione non è fondata, in quanto il combinato disposto delle
norme impugnate non comporta affatto l'esclusione del trattamento
minimo lamentato nell'ordinanza di rimessione. Il divieto di
integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS
contenuto nell'impugnato art. 10 della legge n. 2I8 del 1952,
modificato dalla legge 1338 del 1962, riguarda, infatti, l'ipotesi del
cumulo di una pensione diretta INPS con le varie forme di previdenza
disposte dall'ordinamento italiano, nelle quali non può farsi
rientrare, secondo i corretti criteri di interpretazione giuridica, una
forma previdenziale a carico di un sistema estero, salvo quanto
eventualmente disposto nei regolamenti comunitari europei. Per quanto
riguarda in particolare il caso di cumulo con rendite a carico del
sistema previdenziale svizzero - anche tenendo conto delle vigenti
convenzioni italo - elvetiche che regolano la materia - il diritto
all'integrazione della pensione diretta INPS viene sempre riconosciuto
a chi sia anche titolare di un trattamento pensionistico svizzero. In
tal senso si è ormai pacificamente consolidata la più recente
giurisprudenza ordinaria.
Scopo del citato art. 10, invero, è di limitare l'onere del
sistema previdenziale italiano, pur assicurando in ogni caso il minimo
a tutti i pensionati, non già di impedire all'assicurato, che di tale
minimo fruisca o possa fruire, di godere di altra forma di previdenza
a carico di un sistema previdenziale straniero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, lettera a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in
cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione
diretta a carico dell'INPS, sia essa di vecchiaia che di invalidità,
per chi sia già titolare di pensione diretta dello Stato,
dell'Istituto Post - telegrafonici e della Cassa di previdenza
dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il
trattamento minimo garantito; nonché nella parte in cui preclude che
la pensione di riversibilità INPS sia calcolata in proporzione alla
pensione diretta INPS integrata al minimo, che il titolare defunto
avrebbe avuto diritto di percepire;
2 - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui esclude
il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità e
vecchiaia erogata dalla Gestione speciale lavoratori autonomi per chi
sia già titolare di pensione a carico dello Stato;
3. - dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (modificato dagli artt.
2, secondo comma, lettera a) e 8 della legge 12 agosto 1962, n.
1338), e dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal
Tribunale di Como con ordinanza n. 98 del 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte