Sentenza n. 34/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 43r.d. 3269/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 30
dicembre 1923 n. 3269 (legge sul registro) promosso con ordinanza
emessa il 6 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di II grado di
Siracusa sul ricorso proposto dalla s.r.l. Saldotecnica iscritta al
n. 895 del registro ordinanze del 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione finanziaria
dello Stato;
Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per l'Amministrazione
Finanziaria dello Stato;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza emessa il 6 marzo 1979 (pervenuta alla Corte
costituzionale il successivo 13 novembre; notificata il 16 giugno e
comunicata il 16 luglio dello stesso anno; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1980 e iscritta al n. 895 R.O. 1979)
sul ricorso proposto dalla s.r.l. Saldotecnica avverso la decisione
17 marzo 1976 della Commissione tributaria di I grado l'adìta
Commissione tributaria di II grado di Siracusa ha giudicato, in
riferimento all'art. 53 Cost., non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 30
dicembre 1923 n. 3260 (rectius 30 dicembre 1923, n. 3269).
1.2. - Avanti la Corte si è costituita per l'Amministrazione
finanziaria dello Stato in persona del Ministro delle Finanze
pro-tempore l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il
26 febbraio 1980 con il quale ha argomentato e concluso per la
infondatezza della proposta questione.
2. - Alla udienza pubblica del 13 gennaio 1987 nella quale il
Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato D'Amato
ha puntualizzato l'oggetto della questione. Considerato in diritto
3. - La Commissione tributaria di II grado di Siracusa, dopo aver
con la ordinanza del 6 marzo 1979 affermato l'applicabilità alla
fattispecie controversa dell'art. 43 r.d. 3269/1923 (e non dell'art.
48 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634: norma entrata in vigore in epoca
successiva alla redazione dell'atto pubblico 29 febbraio 1972), ha
interpretato la norma impugnata nel senso che, le quante volte
oggetto del trasferimento sia un'azienda, l'imponibile è costituito
non solo dal prezzo convenuto ma anche dalle passività che vengono
trasferite all'acquirente sul riflesso che la ratio
giustificatrice dell'art. 43 si sostanzia da un lato nello sfavore e
nel sospetto con cui il legislatore del 1923 vedeva la prospettazione
di passività di cui poteva essere dubbia l'esistenza e, dall'altro
lato, nella considerazione, fatta propria da quello stesso
legislatore, che l'acquirente, con accettare l'accollo delle
passività, implicitamente ammetteva che il valore complessivo fosse
tale da annullarle. Né, sempre ad avviso della Commissione
remittente, tale interpretazione è contraddetta dal fatto che la
Cassazione svolgesse un diverso criterio di ricostruzione
dell'imponibile in fattispecie riguardanti (non la cessione di una
impresa ma) la cessione di una quota di società di persone, perché
nel secondo caso l'art. 2034 c.c. rescrive che i debiti sociali non
si trasferiscono in guisa automatica all'acquirente della quota
sociale perché debitore principale e diretto non cessa di essere la
società e, pertanto, il trasferimento della quota non importa mai
l'automatico trasferimento del debito sociale nella frazione
corrispondente alla quota e, di conseguenza, è applicabile l'art. 43
della abrogata legge sull'imposta di registro. Peraltro - continua il
giudice a quo - tale interpretazione non potrebbe essere estesa alla
ipotesi in cui oggetto del trasferimento sia un'azienda di cui è
titolare un'impresa individuale, al quale si applica l'art. 2560, co.
2, c.c. che configura un caso di responsabilità solidale del
cessionario se i debiti risultino documentati di guisa che l'accollo,
sia pure cumulativo, dei debiti assunti dall'impresa cedente è una
previsione di legge, e pertanto lo schema normativo dell'art. 43
riceve rigorosa applicazione.
Sulla base di siffatte premesse esegetiche la Commissione
tributaria remittente per un verso ha ritenuto manifestamente
infondata la questione in riferimento all'art. 3 Cost. perché
fattispecie radicalmente diverse sarebbero l'acquisto dell'azienda e
l'acquisto di una quota o di un'azione, ma per altro verso ha assunto
a parametro del sospetto d'illegittimità costituzionale l'art. 53
perché, se nel caso di imposizione fiscale diretta oggetto del
prelievo è il valore effettivo del bene trasferito che costituisce
l'indice della misura in cui si arricchisce la capacità contributiva
dell'acquirente, la norma impugnata, con prendere in considerazione
un valore nel quale sono ricomprese le passività registrate nella
gestione del bene trasferito, dà vita ad una imposizione non
commisurata alla capacità contributiva dell'acquirente.
Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto non manifestamente
infondata, per contrasto con l'art. 53 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 43 ("Nei trasferimenti a titolo
oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di
beni o di altro diritto reale, la tassa proporzionale è applicata in
ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti fra le
parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o
cessionario. Ove il prezzo consista in un'annua rendita, questa è
capitalizzata secondo le norme stabilite dagli artt. 24 e 25. Nei
detti trasferimenti a titolo oneroso non è soggetta a tasso
particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuta
nell'atto stesso col quale fu stipulato il trasferimento") r.d. 30
dicembre 1923 n. 3269 che approva la legge del registro, nella parte
in cui statuisce che nel trasferimento a titolo oneroso della
proprietà di un'azienda, in cui siano presenti passività, la tassa
proporzionale è applicata in ragione dei prezzi e degli altri
corrispettivi convenuti tra le parti, compresi gli oneri che passano
a carico dell'acquirente, in quanto una disposizione tributaria di
siffatto contenuto - colpendo un valore in cui sono ricomprese le
passività registrate nella gestione del bene trasferito -
realizzerebbe un prelievo di ricchezza a carico dell'acquirente del
bene non proporzionato all'effettivo incremento della sua capacità
contributiva.
4. - La questione è infondata.
Poiché nei contratti onerosi il valore delle prestazioni
corrispettive è almeno tendenzialmente uguale e pertanto, se il
valore differisce oltre un determinato limite, il contratto può
formare oggetto dell'azione generale di rescissione per lesione, la
capacità contributiva, cui è d'uopo fare riferimento
nell'applicazione dell'art. 43, è determinata dalla disponibilità
di ricchezza corrispondente al valore della contrattazione.
Orbene, tale valore, per i contratti che hanno per oggetto beni
mobili, è indicato dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti, che
ben possono essere costituiti anche da un accollo, a carico
dell'acquirente, dei debiti dell'alienante verso terzi.
Ne deriva l'errore in cui la Commissione tributaria di Siracusa è
incorsa con considerare l'azienda commerciale come un bene autonomo
ed astratto al quale sia da attribuire il valore della differenza tra
l'attivo e il passivo, e non come una semplice universalità, il cui
trasferimento va considerato, dal punto di vista comune e tributario,
un trasferimento di beni ed eventuale accollo di passività (art.
2560 c.c.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 30 dicembre 1923, n.
3269, che approva la legge sul registro, sollevata in riferimento
all'art. 53 Cost. con ordinanza 6 marzo 1979 dalla Commissione
tributaria di II grado di Siracusa (n. 895 R.O. 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte