Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/02/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 417, 438 e

439 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

13 giugno 1991 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale

a carico di Suarez Chiguascue Gustavo, iscritta al n. 543 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 13

giugno 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 417, 438 e 439

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che

nella richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale possa

essere indicato, come nel decreto di citazione davanti al pretore, il

consenso preventivo del pubblico ministero al giudizio abbreviato,

né che tale consenso possa essere prestato successivamente alla

richiesta di rinvio a giudizio nei termini di cui all'art. 439 dello

stesso codice, ovvero nel corso della udienza preliminare;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata sulla

base delle argomentazioni svolte negli atti di intervento spiegati

nei giudizi rispettivamente definiti con la sentenza n. 81 del 1991 e

con l'ordinanza n. 426 del 1991, che hanno riguardato, peraltro,

questioni non strettamente pertinenti a quella oggetto del presente

giudizio;

Considerato che le norme impugnate hanno esaurito la propria sfera

applicativa con la celebrazione della udienza preliminare e con la

pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sicché, pendendo il

procedimento a quo davanti al giudice del dibattimento, le norme

stesse non rilevano in alcun modo agli effetti della decisione che il

tribunale è chiamato ad adottare;

che, d'altra parte, la tardività del dubbio di legittimità

costituzionale è svelata dalla stessa ordinanza di rimessione, nella

parte in cui, per motivare la rilevanza della questione, fa leva sul

presupposto, del tutto ipotetico, che "verosimilmente l'imputato

avrebbe fatto richiesta di rito abbreviato se gli fosse stata

ricordata tale sua facoltà nel corso dell'udienza preliminare";

e che, quindi, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 417, 438 e 439 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte