Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/02/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 2,

della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di

obiezione di coscienza), e dell'art. 148 del codice penale militare

di pace (Diserzione), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1999

dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare

di Torino nel procedimento penale a carico di C. V., iscritta al

n. 543 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale militare di Torino ha sollevato, con ordinanza del 4 maggio

1999, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge

8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di

coscienza), e dell'art. 148 cod. pen. mil. pace (Diserzione), "nella

parte in cui è previsto che [al] soggetto il quale, dopo essersi

assentato arbitrariamente dal reparto, abbia manifestato - una volta

trascorsi i cinque giorni per la penale rilevanza dell'assenza -

motivi di coscienza che lo inducano a rifiutare il servizio militare

di leva, debba essere ascritto sia il reato militare di diserzione,

sia quello di rifiuto del servizio militare di leva previsto e punito

dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, anziché solo

quest'ultimo reato";

che, secondo quanto riferisce in fatto l'ordinanza di rinvio,

nel processo principale dinanzi al giudice rimettente è stata

esercitata azione penale nei confronti dell'imputato per il reato di

diserzione impropria [art. 148, numero 2), cod. pen. mil. pace], per

essersi questi assentato dal reparto ininterrottamente dal 1° luglio

1998; dopo l'esercizio dell'azione penale, l'imputato si è

presentato presso un notaio dichiarando di non voler svolgere il

servizio militare per motivi di coscienza collegati a convincimenti

morali e religiosi; a seguito dell'espressione di tale rifiuto del

servizio motivato da ragioni di coscienza mai in precedenza fatte

valere, il pubblico ministero presso il giudice militare ha segnalato

il fatto alla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario,

potendosi delineare l'ipotesi del reato previsto dall'art. 14, comma

2, della legge n. 230 del 1998, che ha ricompreso nella fattispecie

del rifiuto del servizio anche le manifestazioni di esso successive

all'incorporazione [in ciò divergendo dalla preesistente disciplina

(legge n. 772 del 1972)];

che appunto della possibile successione di due incriminazioni

- e sanzioni - nei confronti di uno stesso soggetto, per il reato

militare di diserzione dinanzi al giudice militare prima e per il

reato di rifiuto del servizio per motivi di coscienza dinanzi al

giudice ordinario poi, il giudice rimettente dubita, sul piano della

costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione;

che, rileva infatti il rimettente, in tutti i casi - come

quello di specie - in cui un soggetto arruolato e incorporato si

assenta dal reparto ingiustificatamente per più di cinque giorni e

poi manifesta, persistendo l'assenza dal servizio, la volontà di

rifiutare globalmente il servizio militare già assunto, adducendo a

motivo del proprio rifiuto uno di quelli legalmente previsti (art. 1

della legge n. 230 del 1998), può darsi una duplice incriminazione e

sanzione penale, nelle due diverse sedi giudiziarie, militare e

ordinaria, non operando tra i due reati, comune e militare, il regime

della connessione dei procedimenti a norma dell'art. 13 cod. proc.

pen., né tantomeno essendo possibile sul piano giuridico ritenere

che l'adduzione dei motivi del rifiuto del servizio possa retroagire

al momento in cui il soggetto aveva realizzato il comportamento

contrario allo svolgimento del servizio di leva allontanandosi o non

rientrando in reparto, poiché - rileva ancora il rimettente - il

fatto costitutivo del reato militare di diserzione si è realizzato

in ogni suo elemento una volta decorso il termine di cinque giorni

previsto dalla norma incriminatrice, là dove la disciplina

dell'obiezione di coscienza non stabilisce alcun termine ad quem per

l'espressione del rifiuto, che può essere manifestato in qualsiasi

momento;

che tuttavia, secondo il giudice a quo posto che i due reati

rivestono la medesima obiettività giuridica, corrispondente

all'interesse dello Stato di curare l'assolvimento degli obblighi

militari in vista dell'effettività della prestazione militare,

l'applicazione delle due norme incriminatrici e l'irrogazione delle

relative sanzioni contrasterebbe, per un primo profilo, con l'art. 3

della Costituzione, perché in tal modo può verificarsi un sensibile

aggravamento del trattamento sanzionatorio conseguente alla condotta

di rifiuto, al quale può aggiungersi la pena prevista per la

diserzione, e ciò soltanto in dipendenza di un elemento temporale,

consistente nell'espressione dei motivi di coscienza prima o dopo il

maturare del termine di cinque giorni necessario per l'integrazione

del reato militare di diserzione; con discriminazione in danno

dell'obiettore che manifesti le ragioni del proprio rifiuto della

prestazione militare dopo il termine stabilito per l'integrazione del

reato di diserzione, rispetto all'obiettore che manifesti il proprio

motivato rifiuto prima di assumere il servizio militare ovvero

comunque prima dell'anzidetto termine di cinque giorni;

che il giudice rimettente ravvisa un ulteriore profilo di

contrasto con l'art. 3 della Costituzione sul piano della

ragionevolezza, poiché con la disciplina denunciata "... si viene ad

incidere pesantemente ed irrazionalmente nei diritti inviolabili

dell'uomo, quali il libero atteggiarsi della coscienza e il libero

formarsi anche temporalmente della stessa";

che, infine, le norme impugnate si porrebbero in contrasto

con l'art. 27 della Costituzione, sul piano della finalità

rieducativa della pena, apparendo al rimettente non conforme al

principio costituzionale che si debba irrogare la pena della

reclusione militare (in conseguenza del reato di diserzione

inizialmente commesso), finalizzata al recupero all'assolvimento

dell'obbligo, a chi successivamente abbia manifestato, motivandola

secondo ragioni di coscienza, l'intenzione di sottrarsi

definitivamente alla prestazione del servizio;

che la questione è rilevante, conclude il giudice a quo

perché, se accolta, comporterebbe l'invio degli atti al giudice

ordinario affinché proceda per il - solo - reato di cui all'art. 14,

comma 2, della legge n. 230 del 1998;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della

questione.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale militare di Torino solleva questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 2, della

legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di

coscienza) e 148 cod. pen. mil. pace (Diserzione), nella parte in cui

rende possibile che sia punibile per entrambi i distinti reati,

anziché per il solo reato di rifiuto del servizio previsto dal

citato art. 14, il soggetto che, dopo essersi assentato

arbitrariamente e per più di cinque giorni dal reparto realizzando

così gli estremi del reato militare di diserzione, abbia

successivamente manifestato il proprio rifiuto del servizio militare

di leva adducendo i motivi di cui alla legge n. 230 del 1998,

integrando in tal modo la condotta del reato (non militare) di cui

all'art. 14, assumendone il contrasto a) con l'art. 3 della

Costituzione, per irragionevolezza della disciplina, e per

ingiustificato sfavorevole trattamento del caso anzidetto rispetto a

chi rifiuti il servizio, motivando le proprie ragioni di coscienza,

prima di assumerlo o comunque prima che sia decorso il termine di

cinque giorni necessario per l'integrazione del reato di diserzione;

b) con l'art. 27 della Costituzione, sotto il profilo della finalità

rieducativa della pena, apparendo incongrua l'irrogazione della

sanzione militare per il reato di diserzione a chi, con il successivo

rifiuto motivato del servizio, manifesti l'intenzione di sottrarsi

definitivamente al consorzio militare;

che, data la prospettazione dell'ordinanza di rinvio, il

giudice rimettente chiede a questa Corte una decisione che sia tale

da escludere la possibilità di pronunciare più di una condanna e di

irrogare più di una pena in relazione al particolare caso sopra

descritto, in modo da rendere applicabile per esso la sola

fattispecie incriminatrice del reato di rifiuto del servizio militare

per ragioni di coscienza (art. 14, comma 2, della legge n. 230 del

1998) e non anche quella di diserzione (art. 148 cod. pen. mil.

pace);

che, come risulta dall'esposizione dei fatti, nel giudizio

principale dinanzi al rimettente giudice militare si procede per il

reato militare - di diserzione, cioè per il reato necessariamente

anteriore sul piano cronologico, mentre il procedimento e il giudizio

per il reato non militare di rifiuto per motivi di coscienza

costituiscono una mera eventualità, dipendente da scelte che

l'autorità giudiziaria ordinaria, e non quella militare, è chiamata

a prendere;

che pertanto nel giudizio a quo non potrebbe in alcun modo

porsi un profilo di cumulabilità delle condanne e di irrogazione

delle relative pene, potendo evidentemente assumere rilievo, e dare

luogo a un problema di costituzionalità, la successione, o la

duplicazione, di condanne, da un lato in quanto vi sia stata una

prima pronuncia giudiziale sul primo reato e dall'altro in quanto

sussista un giudizio in atto, e non in potenza, sul secondo reato,

che non forma peraltro oggetto di accertamento dinanzi al giudice che

ha sollevato il dubbio di costituzionalità;

che, alla stregua dei rilievi suddetti, la presente questione

di legittimità costituzionale è sollevata in via ipotetica, in

vista di una possibile evenienza futura e incerta, e pertanto, in

quanto priva del necessario requisito della rilevanza, deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile (v., tra molte, le ordinanze

nn. 237 del 1999, 459, 165 e 34 del 1998; sentenza n. 336 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 2, della legge

8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di

coscienza), e 148 cod. pen. mil. pace (Diserzione), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelski

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte