Art. 13 c.p.p.Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, e' competente per tutti quest'ultima. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune e' piu' grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati e' del giudice ordinario.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art13 · fonte su Normattiva