Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice

penale promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000 dalla Corte di

cassazione nel procedimento penale a carico di A.G., iscritta al

n. 137 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 6 ottobre 2000 la Corte di

cassazione ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 402

del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della

Costituzione;

che, premesse le vicende del giudizio di merito, la Corte

rimettente sottolinea in primo luogo la rilevanza della questione,

trattandosi di verificare la legittimità costituzionale della norma

incriminatrice oggetto della contestazione all'imputato;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di

cassazione muove dalla prima decisione resa dalla Corte

costituzionale sull'art. 402 cod. pen. (sentenza n. 39 del 1965) con

la quale era stata rigettata una questione di costituzionalità,

riferita agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, essenzialmente

sul rilievo che la tutela penale rafforzata della religione

cattolica, rispetto alle altre confessioni, trovava giustificazione

nella sua connotazione di religione professata dalla maggioranza dei

cittadini, e dunque nella maggiore ampiezza e intensità delle

reazioni sociali alle offese che alla stessa religione potessero

essere rivolte;

che tuttavia - prosegue la Corte di cassazione - la nozione

di "religione dello Stato", cui si riferisce la norma in esame, oltre

a essere divenuta incompatibile con il principio supremo di laicità

dello Stato, quale affermato dalle sentenze n. 203 del 1989 e n. 149

del 1995 della Corte costituzionale, è stata comunque superata dalle

modifiche concordatarie del 1984, là dove si afferma che "si

considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato

dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione

dello Stato italiano" (punto 1 del Protocollo addizionale all'accordo

di modifica del Concordato, ratificato con la legge 25 marzo 1985,

n. 121);

che, a tale riguardo, la Cassazione rimettente rileva che la

Corte costituzionale ha ritenuto che l'espressione "religione dello

Stato" utilizzata nel codice penale, una volta venuta meno la

possibilità di attribuirle l'originario significato, non ha altro

senso se non quello di un semplice "tramite linguistico" con il quale

viene indicata la religione cattolica (sentenze n. 925 del 1988 e

n. 440 del 1995);

che, tutto ciò posto, e richiamati taluni passaggi di più

recenti decisioni della Corte costituzionale, che hanno sempre più

nettamente abbandonato il criterio "quantitativo" iniziale, fino a

escludere in modo esplicito l'ammissibilità di differenziazioni

nella tutela del sentimento religioso (sentenze n. 440 del 1995 e

n. 329 del 1997), la Corte di cassazione dubita della compatibilità

tra l'art. 402 cod. pen. - che mantiene una effettiva discriminazione

tra confessioni religiose, tutelando esclusivamente la religione

cattolica - e i principi di uguaglianza e di parità delle

confessioni religiose espressi dagli artt. 3 e 8 della Costituzione.

Considerato che la Corte di cassazione solleva, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice

penale (Vilipendio della religione dello Stato);

che, con sentenza n. 508 del 2000, successiva all'ordinanza

di rimessione, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica

questione sollevata dalla stessa Cassazione rimettente, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 cod. pen., per

violazione degli artt. 3 e 8 della Costituzione;

che, pertanto, essendo stata la norma denunciata già

dichiarata incostituzionale, la questione sollevata deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale

(Vilipendio della religione dello Stato), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione,

dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte