Sentenza n. 340/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/07/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre
1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra,
Preziuso Maria e Castaldo Eugenio, iscritta al n. 156 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Roma, adito per l'esecuzione di un credito ex
art. 708 del codice di procedura civile sull'indennità di buonuscita
spettante al coniuge debitore, ha giudicato rilevante, e non
manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (T.U. delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari
dello Stato) nella parte in cui esclude che la predetta indennità
sia soggetta a sequestro o a pignoramento, salvo che per debiti verso
il Fondo di previdenza e credito o per crediti risarcitori dello
Stato.
2. - Il giudice a quo ha premesso che all'indennità di buonuscita
spettante ai dipendenti dello Stato sembra potersi attribuire
carattere tanto retributivo che previdenziale.
Nella prima prospettiva, osserva il remittente, giustificata dalla
funzione prevalentemente compensativa dell'indennità e dalla sua
corrispondenza alla analoga indennità del settore privato, la
erogazione dell'ENPAS, al pari degli altri emolumenti retributivi,
sarebbe da ricondurre sotto la comune disciplina della pignorabilità
dei medesimi, stante la già dichiarata incostituzionalità della
speciale normativa limitativa della espropriabilità degli emolumenti
spettanti ai dipendenti pubblici, in quanto lesiva del criterio della
parità di trattamento sancito all'art. 3 della Costituzione (v.
sent. n. 878 del 1988).
Nella seconda prospettiva, da collegarsi al meccanismo
contributivo predisposto per la costituzione della provvista
finanziaria, l'indennità si dovrebbe considerare pur sempre
aggredibile esecutivamente per crediti, come quello della creditrice
procedente nel giudizio a quo, aventi carattere alimentare; ciò in
coerenza con il principio egualitario al riguardo affermato da questa
Corte con la sentenza n. 1041 del 1988, alla stregua del quale le
pensioni corrisposte dall'INPS, pur costituendo tipiche prestazioni
previdenziali, sono assoggettabili ad espropriazione coattiva per
crediti alimentari al pari delle pensioni corrisposte dagli altri
Enti pubblici, giusta la normativa di cui al d.P.R. n. 180 del 1950.
Nell'una come nell'altra ipotesi, quindi, la intangibilità
esecutiva della indennità di buonuscita, stabilita attualmente
dall'art. 21 del d.P.R. n. 1032 del 1973, si porrebbe in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto con essa verrebbe a
riservarsi ai dipendenti dello Stato una posizione privilegiata,
rispetto agli altri dipendenti con diritto a prestazioni retributive
o previdenziali, derivante dalla limitazione della responsabilità
patrimoniale dei primi (anche di fronte ai creditori alimentari), in
conseguenza della sottrazione del cespite in esame.
3. - Nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita, né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nella parte in cui
non consente il sequestro o il pignoramento, neanche per crediti
alimentari, dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti
statali all'atto della cessazione dal servizio, salvo che per debiti
verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 della
stessa legge, ovvero per crediti risarcitori dello Stato.
Il giudice remittente, premesso che all'indennità di buonuscita
può attribuirsi carattere tanto retributivo che previdenziale,
rileva che, nell'una come nell'altra ipotesi, i dipendenti dello
Stato godrebbero, per questo tipo di cespite, di una ingiustificata
posizione di privilegio rispetto, non solo al regime dell'indennità
di fine rapporto stabilito per i dipendenti privati, ma anche, più
in generale, rispetto alla disciplina che regola la pignorabilità
delle erogazioni tipicamente retributive o previdenziali, tanto del
settore pubblico che di quello privato, le quali sono sempre
aggredibili esecutivamente per crediti aventi carattere alimentare;
ciò in base, rispettivamente, all'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del
1950, all'art. 545 del codice di procedura civile, ed alle norme sul
regime di pignorabilità delle prestazioni erogate dall'INPS (art.
128 del regio decreto legge n. 1827 del 1935 e art. 69 della legge
n. 153 del 1969), dichiarate, queste ultime, costituzionalmente
illegittime nella parte in cui non consentono, entro i limiti
stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, la
pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte
dall'INPS (sent. n. 1041 del 1988).
2. - La questione è fondata.
In linea generale occorre premettere che questa Corte, pur non
avendo mancato, in precedenti pronunce, di rilevare la non
comparabilità, quanto alla struttura, dell'indennità di buonuscita
erogata dall'ENPAS con analoghe indennità di fine rapporto previste
per i lavoratori privati (v. sent. n. 220 del 1988), ha già avuto
occasione di affermare che per dette prestazioni sussiste pur sempre
un elemento unificatore costituito dal comune carattere di diritti
nuovi che sorgono nella generalità delle ipotesi di estinzione del
rapporto di lavoro e che danno luogo globalmente al trattamento di
quiescenza (v. sent. n. 220 del 1988, prec. cit.).
Ai fini del presente giudizio, però, non interessa individuare la
generale ed intrinseca natura dell'indennità di buonuscita: basta
soltanto porre in rilievo che detta prestazione non esaurisce i suoi
effetti nei confronti del solo dipendente ma è pur sempre collegata
anche alla situazione del nucleo famigliare, tanto che essa è
soggetta al regime di reversibilità ai superstiti (v. art. 5 del
d.P.R. n. 1032 del 1973); il che consente di formulare subito un
primo rilievo: e cioè che se dette erogazioni sono previste fin
dall'origine anche in funzione delle necessità della famiglia, non
può essere escluso, in linea di principio, alcun mezzo di
realizzazione delle obbligazioni alimentari che appunto tali
necessità tendono a soddisfare (cfr. sent. n. 572 del 1989).
Ciò posto, la norma denunciata dà luogo ad una disparità di
trattamento priva di qualsiasi giustificazione, sia che essa debba
essere posta a raffronto con il regime di pignorabilità delle
retribuzioni degli stessi dipendenti dello Stato, sia che debba
essere valutata in riferimento alle norme che disciplinano le
analoghe vicende delle prestazioni tipicamente previdenziali, non
solo nel settore pubblico ma anche in quello privato.
Nella prima ipotesi, infatti, la pignorabilità per crediti
alimentari degli emolumenti percepiti dal pubblico dipendente è
sancita, come principio generale, nell'art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180
del 5 gennaio 1950: analoga previsione, pur con diversa misura, è
stabilita dall'art. 545 del codice di procedura civile per le
retribuzioni dei dipendenti privati.
Nella seconda ipotesi, il medesimo principio ricomprende, nel già
citato art. 2 n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, anche le prestazioni
previdenziali erogate dallo Stato (indicate del resto con una formula
onnicomprensiva: "le pensioni, le indennità che tengono luogo di
pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo
Stato..."); tale principio è stato recentemente esteso da questa
Corte (v. sentt. nn. 1041 del 1988 e 572 del 1989) anche al settore
privato, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
analoghe norme che sancivano la impignorabilità, anche per crediti
alimentari, delle pensioni INPS e delle rendite erogate dall'INAIL.
Deve quindi concludersi che, esaminato il quadro generale della
materia, non sono ravvisabili ragioni particolari che consentano di
derogare, per l'indennità di buonuscita, al principio di tutela dei
crediti alimentari, concedendo un trattamento privilegiato ai
dipendenti dello Stato che fruiscono di tale attribuzione, né
tantomeno di porre in una condizione deteriore i relativi creditori
sottraendo tale cespite alla realizzazione delle obbligazioni
alimentari.
La questione sollevata dal Pretore di Roma, nei limiti di
rilevanza della stessa nel giudizio a quo, vale a dire limitatamente
alla sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità di buonuscita
per causa di alimenti dovuti per legge, va pertanto dichiarata
fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.
29 dicembre 1973 n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato"), nella parte in cui non
consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5
gennaio 1950 n. 180, la sequestrabilità e pignorabilità, per
crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennità di buonuscita
erogata dall'ENPAS.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte