Sentenza n. 340/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/07/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25
gennaio 1991 dal Pretore di Torino nei procedimenti penali riuniti a
carico di Paladino Giuseppe, iscritta al n. 363 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Giuliano
Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del processo penale a carico di Paladino Giuseppe,
persona riguardo alla quale era stata accertata un'infermità di
mente tanto al momento dei fatti contestati quanto nel corso del
processo, infermità tale da non porlo in grado di partecipare
coscientemente al processo ma non coincidente con l'incapacità
d'intendere e di volere, il Pretore di Torino, con ordinanza del 25
gennaio 1991 - premesso che, non essendo l'infermità sopravvenuta al
fatto, gli era precluso disporre la sospensione del processo - ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 70 e 71 del
codice di procedura penale, nella parte in cui, "limitando alla sola
ipotesi dell'infermità sopravvenuta la previsione della sospensione
del procedimento penale per infermità mentale dell'imputato tale da
impedirne la partecipazione cosciente allo stesso, escludono la
possibilità di sospensione nell'ipotesi d'infermità già
sussistente nel momento in cui fu commesso il reato e successivamente
protrattasi, allorché la stessa non comporti anche l'esclusione
della capacità d'intendere e di volere dell'imputato".
Richiamata la Relazione al progetto definitivo del codice e la
sentenza costituzionale n. 23 del 1979, il giudice a quo ravvisa
nella normativa denunciata: per un verso, contrasto con il principio
di eguaglianza per l'irragionevole disparità di trattamento fra chi
sia affetto da infermità di mente sopravvenuta che lo renda incapace
di partecipare coscientemente al processo e chi in tale situazione si
trovi al momento del processo a causa di infermità già presente al
momento del fatto, ma tale da non escluderne la capacità di
intendere e di volere: in entrambi i casi il processo si svolge nei
confronti di soggetto processualmente incapace ma, mentre nel primo
caso ne è prescritta la sospensione, nel secondo il processo deve
necessariamente proseguire, pur potendo concludersi (non essendo
l'imputato incapace di intendere e di volere) con una sentenza di
condanna; per un altro verso, violazione del diritto di difesa,
perché si impone la celebrazione di un processo nei confronti di
soggetto processualmente incapace che all'esito del giudizio potrebbe
subire una decisione di condanna.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Rileva l'Avvocatura come, nonostante la lettera della legge e le
parole della Relazione al progetto preliminare sembrerebbero
circoscrivere la sospensione del processo all'ipotesi di infermità
sopravvenuta al fatto, il costante richiamo della detta Relazione
alla sentenza n. 23 del 1979, da intendere come "riferimento
'recettizio'", e la ratio garantista che connota la nuova disciplina,
rendono evidente che in tutti i casi in cui l'incapacità processuale
"non si colleghi ad un vizio totale di mente, ma ad un'infermità
solo parziale, che, come nella specie, impedisca una "partecipazione
cosciente al processo", venendo meno l'esigenza esplicitata dal
legislatore di evitare l'interferenza con la disciplina sostanziale
della infermità mentale, non ha più alcun senso distinguere tra
incapacità originaria e incapacità sopravvenuta, dovendo comunque,
in tale ipotesi, procedersi a perizia e, se del caso, alla
sospensione del processo". Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale
degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale nella parte in
cui, "limitando alla sola ipotesi della infermità sopravvenuta la
previsione della sospensione del procedimento penale per infermità
mentale dell'imputato, tale da impedirne la partecipazione cosciente
allo stesso, escludono la possibilità di sospensione nell'ipotesi
d'infermità già sussistente nel momento in cui fu commesso il reato
e successivamente protrattasi, allorché la stessa non comporti anche
l'esclusione della capacità d'intendere e di volere dell'imputato".
In punto di rilevanza il giudice a quo osserva che si trova a
procedere nei confronti di persona imputabile, affetta da infermità
mentale inquadrabile nella figura del vizio parziale di mente di cui
all'art. 89 del codice penale, un'infermità che però, in quanto
già sussistente al tempus commissi delicti, non può comportare la
sospensione del processo per non essere sopravvenuta al fatto.
In punto di non manifesta infondatezza, deduce che le norme denunciate contrastano con il principio di eguaglianza e con il diritto di
difesa dell'imputato. L'art. 3 della Costituzione sarebbe vulnerato
per l'irragionevole disparità di trattamento ravvisabile tra chi sia
affetto da infermità di mente sopravvenuta non coincidente con la
totale incapacità di intendere e di volere che lo renda incapace di
partecipare coscientemente al processo e chi si trovi in un'identica
situazione al momento del processo a causa di infermità già
esistente al momento del fatto: pur in presenza in entrambi i casi di
un soggetto che non è in grado di partecipare coscientemente al
processo, solo nel primo caso è prescritta la sospensione; e ciò
nonostante che il processo possa concludersi con una sentenza di
condanna.
Il rispetto dell'art. 24, secondo comma, resterebbe compromesso
imponendosi la celebrazione di un giudizio nei confronti di soggetto
processualmente incapace verso il quale potrà essere pronunciata
anche sentenza di condanna.
2. - Pure se il giudice a quo ha sottoposto al vaglio della Corte
sia l'art. 70 sia l'art. 71 del codice di procedura penale il petitum
da lui effettivamente perseguito comporta che una soltanto delle
disposizioni denunciate resti effettivamente coinvolta nelle censure
di illegittimità. Più precisamente, il primo comma dell'art. 70, da
cui scaturisce il presupposto per l'operatività del regime
concernente non soltanto la sospensione del processo ma anche
l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'accertamento della
infermità mentale impeditiva di una cosciente partecipazione
dell'imputato al processo; una disciplina che trova applicazione
anche durante la fase delle indagini preliminari, fase in ordine alla
quale sono dettate disposizioni ora comuni all'infermità
sopravvenuta nel corso del vero e proprio processo (art. 71, primo
comma, 72, 73) ora specifiche per la fase antecedente l'inizio
dell'azione penale (art. 70, terzo comma, 71, quarto comma).
Ne consegue che, risultando l'art. 71 del codice di procedura
penale erroneamente evocato nel processo a quo potendo l'assetto
normativo divisato dall'ordinanza di rimessione essere realizzato
solo sopprimendo dall'art. 70, primo comma, del codice di procedura
penale le parole "sopravvenuta al fatto", la relativa questione deve
essere dichiarata inammissibile.
3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 70,
primo comma, del codice di procedura penale è, invece, fondata.
L'Avvocatura Generale dello Stato, nell'atto di intervento per il
Presidente del Consiglio dei ministri, invoca il rigetto della
questione; e ciò in quanto, nonostante la lettera della legge
sembrerebbe riservare la sospensione del processo all'ipotesi
d'infermità sopravvenuta al fatto, la ratio garantista che connota
la disciplina e l'insistito riferimento della Relazione al progetto
preliminare alla sentenza n. 23 del 1979, renderebbero evidente come
in tutti i casi in cui l'impossibilità di partecipare coscientemente
al processo non derivi da un vizio totale di mente ma da
un'infermità soltanto parziale, non avrebbe più senso distinguere
tra incapacità originaria e incapacità sopravvenuta, dovendo
comunque procedersi a perizia e, se del caso, alla sospensione del
processo. La tesi non può essere condivisa.
Circa la riferibilità della fattispecie prevista dall'art. 70 del
codice di procedura penale esclusivamente all'ipotesi di infermità
di mente sopravvenuta e non anche all'infermità di mente sussistente
al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento, proprio
la sentenza n. 23 del 1979, che ebbe a decidere in ordine alla
legittimità dell'art. 88 del codice di procedura penale del 1930,
vale a far ritenere non attendibile la linea interpretativa, proposta
dall'Avvocatura Generale dello Stato. Infatti, può anche qui
ripetersi che "la diversità di disciplina, riservata, nel sistema
della legge, alle due situazioni", è resa evidente "dall'espressa
esclusione della sospensione del processo nei casi in cui il giudice
debba pronunciare sentenza di proscioglimento (compresa, quindi,
quella per incapacità di intendere e di volere)". Il fatto che nel
sistema del nuovo codice condizione perché il processo venga sospeso
non è la totale incapacità di intendere e di volere ma
l'impossibilità per l'imputato di partecipare coscientemente al
processo non vale a mutare i termini del problema, comunque
risultando il ricorso all'istituto della sospensione condizionato
alla sopravvenienza della infermità.
4. - L'interpretazione delle norme denunciate appare, del resto,
perfettamente in consonanza rispetto a quanto emerge dai lavori
preparatori del nuovo codice di procedura penale.
La fattispecie dell'imputato "che per infermità mentale
sopravvenuta al fatto non sia in grado di partecipare coscientemente
al processo", prevista quale ipotesi di sospensione del processo
stesso, ha la sua genesi nel Progetto del 1978 (art. 74) ove la
sospensione resta comunque subordinata alla condizione che "non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento" (art. 75, primo
comma).
A sua volta, l'art. 67 del Progetto preliminare del 1988, nel
riprodurre l'inciso "infermità mentale sopravvenuta al fatto" da cui
deriva l'impossibilità per l'imputato "di partecipare coscientemente
al processo" (art. 67), prevede la sospensione del processo stesso
"sempreché non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento"
(art. 68). L'essere riservato all'infermità soltanto nunc il ricorso
all'istituto della sospensione fu dettato dallo scrupolo del
legislatore delegato di evitare "che la mancata distinzione tra
infermità 'sopravvenuta' ed infermità 'originaria' finisse per
provocare una sensibile alterazione della stessa disciplina
sostanziale dell'infermità mentale" (v. Relazione al progetto
preliminare, p. 53). Uno scrupolo puntualmente condiviso dalla
Commissione parlamentare che nel suo parere (p. 40) propose "di
ritornare alla formula dell'art. 88 del codice attuale, il quale fa
riferimento allo 'stato di infermità mentale tale da escludere la
capacità di intendere e di volere'": e ciò per il pericolo, i'nsito
nel nuovo precetto, di dar luogo, "per la discrezionalità che
l'accompagna", pure "a situazioni peggiorative rispetto a quanto
consentito dall'art. 88" del codice di procedura penale del 1930.
L'intento del legislatore delegato rivolto a ricomprendere, senza
possibilità di equivoci, nell'ambito dell'istituto della sospensione
le sole ipotesi di infermità sopravvenuta emerge in modo
assolutamente univoco dalla Relazione al testo definitivo (p. 171)
che, pur insistendo sulla necessità di utilizzare la nuova formula
"non sia in grado di partecipare coscientemente al processo",
ribadisce l'immutato regime in ordine alla sopravvenienza
dell'infermità quale disciplinata dal codice abrogato. Il tutto in
un contesto normativo volto a contemperare "le garanzie
dell'autodifesa con l'esigenza di contenere la stasi processuale" (v.
ordinanza n. 298 del 1991), così da evitare "anche rischi di
comportamenti simulatori", attraverso "un paradigma procedimentale
utilizzato anche in tema di riesame della pericolosità" (v., ancora,
ordinanza n. 298 del 1991).
5. - Se l'interpretazione della norma denunciata non può essere
che quella fatta palese dalla lettera del precetto sottoposto al
vaglio di questa Corte, altrimenti travolgendosi l'univoco
significato espresso da dette norme in funzione di un inespresso
significato ricavabile dal costante richiamo alla sentenza n. 23 del
1979, la disciplina censurata appare palesemente in contrasto con
l'art.24, secondo comma, della Costituzione.
Proprio il richiamo alla indicata decisione della Corte basta a
far ritenere vulnerato il diritto all'autodifesa dell'imputato: una
lesione, peraltro, non ravvisata dalla sentenza n. 23 del 1979 con
riferimento all'art. 88 del codice abrogato solo perché, "risultando
l'imputato incapace di intendere e di volere al momento del fatto, il
procedimento non potrà mai concludersi con una decisione di
condanna", ma ipotizzata dalla stessa sentenza per il caso di
infermità di mente sopravvenuta non accompagnata dalla sospensione
del processo in quanto, non versando l'imputato "in stato di
incapacità di intendere e di volere al tempus commissi delicti,
potrà essere pronunciata, all'esito del giudizio, una sentenza di
condanna, con la conseguente applicazione della pena". Il che,
appunto, si verifica alla stregua dell'art. 70, primo comma, del
codice di procedura penale 1988 nei casi in cui l'infermità di
mente, non coincidente con la totale incapacità di intendere o di
volere, risalga al tempus commissi delicti e perduri nel corso del
procedimento. In una simile ipotesi, non potendo trovare applicazione
la disposizione impugnata, resterebbe precluso l'epilogo consistente
in una decisione di proscioglimento o di non luogo a procedere: non
potendo certo qui ripetersi che "ad una tale condizione psichica del
prevenuto dovrà necessariamente conseguire, salvo che non ricorra
l'applicazione di una formula più favorevole, una decisione di
proscioglimento per difetto d'imputabilità" (v., ancora, sentenza n.
23 del 1979).
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
70, primo comma, del codice di procedura penale limitatamente alle
parole "sopravvenuta al fatto".
Resta così assorbita l'ulteriore verifica quanto alla conformità
della norma denunciata all'altro parametro costituzionale invocato
dal giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma,
del codice di procedura penale, limitatamente alle parole
"sopravvenuta al fatto";
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 71 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torino con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte