Sentenza n. 341/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/07/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 274 del
codice civile in relazione all'art. 316 dello stesso codice, promosso
con ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal Tribunale per i
minorenni di Ancona nel procedimento per dichiarazione di paternità
naturale instaurato da Michelangeli Laura nell'interesse del figlio
minore Michelangeli Flavio, iscritta al n. 165 del registro ordinanza
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento instaurato da L.M., per essere
ammessa, ai sensi dell'art. 274 cod. civ., a promuovere l'azione per
la dichiarazione giudiziale di paternità nell'interesse del figlio
minore, il Tribunale per i minorenni di Ancona, con ordinanza del 30
novembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
273 e 274 cod. civ. "nella parte in cui non prevedono, nel caso di
azione proposta dal genitore che esercita la potestà prevista
dall'art. 316 cod. civ. nell'interesse del figlio infrasedicenne,
che si valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità".
Premesso che il significato dell'attribuzione della competenza al
Tribunale dei minorenni, disposta dall'art. 68 della legge 4 maggio
1983, n. 184, quando l'azione di cui all'art. 269 cod. civ. è
esercitata per conto di minori, non si esaurisce in quello di un
semplice spostamento di competenza, il giudice a quo lamenta che la
funzione di tutela dell'interesse dei minori, caratteristica di
questo giudice specializzato, non possa esplicarsi nel caso di cui si
controverte, a differenza di altri casi concernenti la costituzione
tardiva o la modificazione dello status del minore, quali il caso di
opposizione del genitore, che per primo ha riconosciuto il figlio, al
riconoscimento da parte dell'altro (art. 250, quarto comma), il caso
di esercizio dell'azione di dichiarazione della paternità o
maternità naturale da parte del tutore (art. 273, primo comma) e il
caso di domanda di legittimazione (art. 284).
Tale disparità di disciplina è ritenuta contraria al principio
di eguaglianza. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale dei minorenni di Ancona ritiene contrastanti con
l'art. 3 della Costituzione gli artt. 273 e 274 cod. civ. nella parte
in cui non prevedono, nel caso di azione proposta dal genitore che
esercita la potestà prevista dall'art. 316 per conto del figlio
infrasedicenne, che il giudice valuti l'interesse del minore alla
dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.
2. - Diversamente da quanto sembra ritenere il giudice a quo, la
questione non può investire congiuntamente gli artt. 273 e 274 a
guisa di "combinato disposto". In realtà l'ordinanza propone due
questioni, una principale, l'altra subordinata. La prima prospetta
l'estensione al genitore del requisito dell'autorizzazione del
giudice, previsto dall'art. 273 nel caso di esercizio dell'azione da
parte del tutore. La seconda prospetta la valutazione dell'interesse
del minore, quando l'azione sia promossa dal genitore esercente la
potestà di cui all'art. 316, come un elemento del giudizio di
delibazione previsto dall'art. 274, impugnando il primo comma di
questo articolo in quanto non subordina l'ammissibilità dell'azione,
oltre che al concorso di specifiche circostanze tali da farla
apparire giustificata, anche alla condizione che ne sia valutata la
rispondenza all'interesse del minore.
L'articolazione nelle due questioni ora distinte risulta dalla
motivazione dell'ordinanza, là dove, dopo avere osservato che nel
caso del tutore la legge ritiene necessario un preventivo
apprezzamento dell'interesse del minore da parte dell'organo statuale
nella forma dell'autorizzazione, il giudice a quo afferma: "Orbene
non si comprende perché il genitore che esercita la potestà
prevista dall'art. 316 possa invece liberamente agire in giudizio e
la sua richiesta, neppure nella successiva fase di esame di
ammissibilità dell'azione, non debba essere valutata quale
corrispondente o meno all'interesse del minore".
3. - In ordine all'art. 273 la questione non è fondata. Che il
tutore soltanto, e non pure il genitore, debba chiedere
l'autorizzazione del giudice si giustifica in base alla regola
generale dell'art. 374 n. 5 cod. civ., secondo cui il tutore non può
promuovere giudizi senza l'autorizzazione del giudice, tranne quelli
espressamente indicati, mentre il genitore è in generale legittimato
ad agire senza bisogno di autorizzazione, tranne che per i giudizi
relativi agli atti per i quali è richiesta l'autorizzazione
dall'art. 320, terzo comma.
Nei confronti del genitore la valutazione dell'interesse del
minore da parte del giudice non può essere prospettata nella forma
di un atto (autorizzazione) integrativo della legittimazione ad
agire.
4. - La questione è fondata in ordine all'art. 274.
Dei vari termini di comparazione proposti dal giudice a quo la
Corte ritiene idoneo quello indicato nell'art. 250, quarto comma,
cod. civ. Da questa norma si argomenta che, se si tratta di minore
infrasedicenne, per il quale l'efficacia del riconoscimento non è
subordinata al suo assenso, la legge attribuisce un valore assoluto
all'interesse di accertamento dello stato di filiazione quando il
minore sia privo di status o il genitore che per primo lo ha
riconosciuto consenta al riconoscimento successivo da parte
dell'altro. In questi due casi, con una valutazione tipica, il
riconoscimento è reputato senz'altro conforme all'interesse del
minore. Quando invece insorga conflitto tra i genitori, in quanto il
genitore che ha già riconosciuto il figlio si oppone al
riconoscimento tardivo dell'altro giudicandolo non conveniente
all'interesse del minore, tale valutazione è assoggettata al
controllo del tribunale per i minorenni mediante un procedimento
contenzioso promosso dal genitore che a sua volta intende effettuare
il riconoscimento.
Analogo controllo non è previsto nell'ipotesi in certo senso
inversa di conflitto, in cui il genitore esercente la potestà sul
figlio ritiene conveniente al suo interesse anche il riconoscimento
dell'altro e, di fronte all'atteggiamento recalcitrante di questi,
decide di promuovere, per conto del minore, l'azione di reclamo della
paternità o maternità naturale. Fino al 1983 la diversità di
disciplina si poteva spiegare in considerazione della competenza
esclusiva del tribunale ordinario per l'azione di cui all'art. 269
cod. civ., cioè di un giudice inadatto a esprimere valutazioni del
tipo di quella in discorso. Ma, una volta trasferita la competenza al
tribunale per i minorenni quando l'azione sia proposta nell'interesse
di minori di età (art. 38 disp. att., modificato dall'art. 68 della
legge 4 maggio 1983, n. 184), non è più giustificabile, alla
stregua del principio di pari trattamento di casi simili, la
preclusione a questo giudice, specializzato per la tutela dei minori,
della possibilità di esplicare anche in questa ipotesi la sua
funzione istituzionale valutando, ove sia in causa un minore
infrasedicenne, se l'azione intentata dal genitore che per primo lo
ha riconosciuto, al fine di imporre all'altro una paternità o una
maternità che quegli rifiuta di riconoscere, sia effettivamente
rispondente all'interesse del figlio o non rischi piuttosto di
pregiudicarne gli equilibri affettivi, l'educazione e la collocazione
sociale. Siffatti inconvenienti non sempre e non interamente possono
essere evitati, dopo la costituzione dello status di filiazione, con
i provvedimenti previsti dall'art. 277, secondo comma, cod. civ.
Indipendentemente dal confronto con l'art. 250, quarto comma, la
norma impugnata appare contrastante anche col principio di
razionalità, essendo incoerente col rilievo sistematico centrale che
nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30
Cost., assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori.
5. - Non varrebbe obiettare che il procedimento preliminare di
delibazione sull'ammissibilità dell'azione è organizzato dall'art.
274 a tutela del convenuto contro azioni temerarie o ricattatorie. La
veridicità del preteso rapporto di filiazione col convenuto, del
quale il giudice deve in questa prima fase del giudizio controllare
l'esistenza di seri indizi, è pure un elemento dell'interesse del
minore. Non vi è quindi alcun ostacolo di ordine logico, e tanto
meno tecnico, ad allargare il giudizio al controllo dell'altro
aspetto di tale interesse, cioè la convenienza al minore
dell'accertamento formale del rapporto di filiazione.
Del resto, questa integrazione del giudizio previsto dall'art. 274
si è già prodotta in pratica nel caso di azione esercitata dal
tutore. È da ritenere, infatti, che in virtù del citato art. 68
della legge n. 184 del 1983 il tribunale per i minorenni (e non più
il giudice tutelare) sia competente anche per l'autorizzazione
richiesta dall'art. 273, primo comma, con la conseguenza che il
procedimento autorizzativo viene assorbito nel giudizio di
delibazione di cui all'art. 274.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, primo
comma, cod. civ. nella parte in cui, se si tratta di minore
infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore
esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal
giudice rispondente all'interesse del figlio;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 273, primo comma, cod. civ., sollevata dal Tribunale per i
minorenni di Ancona, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte