Sentenza n. 341/1999
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/07/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1998
dal pretore di Marsala, iscritta al n. 790 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del dibattimento a carico di un imputato sordomuto,
che risulta saper leggere e scrivere, il pretore di Marsala, con
ordinanza emessa il 23 luglio 1998, pervenuta a questa Corte l'8
ottobre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 119
cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che l'imputato
sordomuto che sappia leggere e scrivere abbia diritto di farsi
assistere, gratuitamente, da un interprete al fine di seguire il
compimento degli atti cui partecipa e di partecipare coscientemente
al dibattimento".
Premesso, quanto alla rilevanza, che la partecipazione al
dibattimento dell'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere è
regolata dall'art. 119, comma 1, cod. proc. pen., che prevede solo
l'uso dello scritto per la presentazione delle domande, degli
avvertimenti e delle ammonizioni e per le relative risposte, mentre
la nomina di interpreti è prevista dal successivo comma 2 solo nel
caso in cui il sordomuto non sappia leggere o scrivere, il remittente
ritiene che tale disposizione violi, in primo luogo, il diritto di
difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, impedendo
all'imputato sordomuto, che sappia leggere e scrivere, di comprendere
tutto quanto accade nel corso dell'istruzione dibattimentale e di
valutare se e quando rendere le spontanee dichiarazioni di cui
all'art. 494 cod. proc. pen., così impedendogli di partecipare
coscientemente al dibattimento.
In secondo luogo, il giudice a quo ritiene che la disposizione in
esame violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione, in quanto riserva all'imputato sordomuto che sappia
leggere e scrivere un trattamento deteriore rispetto all'imputato che
non conosce la lingua italiana, cui l'art. 143 cod. proc. pen.
riconosce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un
interprete al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata e
di seguire il compimento degli atti cui partecipa; rispetto
all'imputato il cui stato mentale sia tale da impedirne la cosciente
partecipazione al procedimento, riguardo al quale l'art. 71 cod.
proc. pen. prescrive la sospensione del procedimento medesimo e la
nomina di un curatore speciale; nonché rispetto all'imputato
sordomuto che non sappia leggere o scrivere, per il quale è prevista
dal comma 2 dello stesso art. 119 cod. proc. pen. la nomina di uno o
più interpreti.
Tale diversità di trattamento appare al remittente illogica ed
irrazionale, considerando che tutte le ipotesi menzionate concernono
casi in cui l'imputato, per ragioni diverse, non è in grado di
partecipare coscientemente al procedimento, e che solo le altre
disposizioni indicate prevedono gli opportuni rimedi ed accorgimenti
processuali.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Ad avviso dell'Avvocatura erariale, il legislatore avrebbe ritenuto
il sordomuto che sappia leggere e scrivere in grado di partecipare
scientemente al procedimento, comunicando per iscritto, onde non
sarebbe violato il diritto di difesa. Né vi sarebbe violazione del
principio di eguaglianza, in quanto la diversità della disciplina
dettata per l'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere
rispetto alle altre evocate dal remittente si giustificherebbe per la
differenza delle fattispecie messe a confronto. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata investe la disciplina risultante
dall'art. 119 del codice di procedura penale per l'ipotesi in cui
l'imputato sia sordomuto e sappia leggere e scrivere. La disposizione
prevede che quando un sordomuto "vuole o deve fare dichiarazioni",
gli si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le
ammonizioni, ed egli risponde per iscritto (comma 1); mentre solo per
il caso in cui il sordomuto non sappia leggere o scrivere si prevede
che l'autorità procedente nomini uno o più interpreti, scelti di
preferenza fra le persone abituate a trattare con lui (comma 2).
Tale disciplina appare al remittente lesiva, da un lato, del
diritto di difesa dell'imputato, in quanto gli impedirebbe di
comprendere tutto ciò che avviene nel dibattimento e di valutare se
e quando rendere dichiarazioni spontanee a norma dell'art. 494 dello
stesso codice, e dunque di partecipare coscientemente al
dibattimento; dall'altro lato, del principio di eguaglianza, in
quanto realizzerebbe una irragionevole differenza di trattamento
rispetto alla ipotesi dell'imputato sordomuto che non sappia leggere
e scrivere (in relazione alla quale si prevede la nomina di
interpreti), nonché rispetto a quelle dell'imputato che non conosca
la lingua italiana (per cui l'art. 143 cod. proc. pen. prevede
l'assistenza gratuita di un interprete), e dell'imputato che non sia
in grado di partecipare coscientemente al procedimento a causa del
suo stato mentale (nel qual caso l'art. 71 cod. proc. pen. prevede
la sospensione del procedimento e la nomina di un curatore speciale).
2. - La questione è fondata, sotto il profilo della denunciata
violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
La garanzia costituzionale del diritto di difesa comprende la
effettiva possibilità che la partecipazione personale dell'imputato
al procedimento avvenga in modo consapevole, in ispecie per - quanto
qui rileva - nelle fasi che l'ordinamento affida al principio
dell'oralità: il che comporta la possibilità effettiva sia di
percepire, comprendendone il significato linguistico, le espressioni
orali dell'autorità procedente e degli altri protagonisti del
procedimento, sia di esprimersi a sua volta essendone percepito e
compreso (cfr. sentenza n. 9 del 1982 e, da ultimo, sentenza n. 10
del 1993).
Senza la garanzia di tale possibilità, infatti, resterebbe
irrimediabilmente compromesso, nelle fasi processuali dominate
dall'oralità, il diritto dell'accusato di essere messo
personalmente, immediatamente e compiutamente a conoscenza di quanto
avviene nel processo che lo riguarda, e così non solo dell'accusa
mossagli, ma anche degli elementi sui quali essa si basa, delle
vicende istruttorie e probatorie che intervengono via via a
corroborarla o a smentirla, delle affermazioni e delle determinazioni
espresse dalle altre parti e dall'autorità procedente; nonché,
conseguentemente, il diritto dell'imputato di svolgere la propria
attività difensiva, anche in forma di autodifesa, conformandola,
adattandola e sviluppandola in correlazione continua con le esigenze
che egli stesso ravvisi e colga a seconda dell'andamento della
procedura, ovvero comunicando con il proprio difensore.
Questa Corte ha infatti costantemente affermato che "la peculiare
natura del processo penale e degli interessi in esso coinvolti
richiede la possibilità della diretta e personale partecipazione
dell'imputato", onde l'autodifesa, che "ha riguardo a quel complesso
di attività mediante le quali l'imputato è posto in grado di
influire sullo sviluppo dialettico del processo", costituisce
"diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'iter
processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio" (sentenza
n. 99 del 1975; e cfr. anche sentenze n. 205 del 1971, n. 186 del
1973).
3. - Se normalmente questi diritti dell'accusato sono resi
effettivi attraverso la garanzia della possibilità di presenziare
alle udienze (salvo esserne allontanato solo se ne impedisce il
regolare svolgimento: art. 475 cod. proc. pen.) e di rendere "in
ogni stato del dibattimento" le dichiarazioni che egli ritiene
opportune, purché si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non
intralcino l'istruzione dibattimentale (art. 494 cod. proc. pen.),
avendo per ultimo la parola (art. 523, comma 5, cod. proc. pen.),
nonché attraverso la "facoltà di conferire con il proprio difensore
tutte le volte che lo desideri, tranne che durante l'interrogatorio o
prima di rispondere a domande rivoltegli" (sentenza n. 9 del 1982; e
cfr. anche sentenza n. 216 del 1996), forme speciali di tutela sono
richieste allorquando l'accusato, a causa di sue particolari
condizioni personali, non sia in grado di comprendere i discorsi
altrui o di esprimersi essendo compreso.
La più comune di tali condizioni è rappresentata dalla non
conoscenza della lingua in cui si svolge il processo, ed è per
questo che le norme delle convenzioni internazionali sui diritti
prevedono espressamente fra i diritti dell'accusato quello di "farsi
assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla
la lingua usata in udienza" (art. 6, n. 3, lett. e della convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali; e analogamente art. 14, comma 3, lett. f), del patto
internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del
19 dicembre 1966).
Allo stesso modo il legislatore italiano del codice ha preso in
specifica considerazione la situazione dell'imputato che non conosce
la lingua italiana, statuendo che egli "ha diritto di farsi assistere
gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa
contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui
partecipa" (art. 143, comma 1, cod. proc. pen.). Disposizione,
quest'ultima, che correttamente configura il ricorso all'interprete
non già come un mero strumento tecnico a disposizione del giudice
per consentire o facilitare lo svolgimento del processo in presenza
di persone che non parlino o non comprendano l'italiano, ma come
oggetto di un diritto individuale dell'imputato, diretto a
consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che,
come si è detto, è parte ineliminabile del diritto di difesa; e per
questo anche è stata intesa da questa Corte come suscettibile di
essere applicata con la massima espansione, in funzione della sua
ratio (sentenza n. 10 del 1993).
Nulla di simile è invece previsto dalla legge per le persone che
siano impedite di parlare o di ascoltare, ovvero sia di parlare che
di ascoltare, da un loro handicap fisico (sordità, mutismo,
sordomutismo), per i diritti delle quali tuttavia si pongono le
stesse esigenze di tutela. Il legislatore ha bensì preso in
considerazione tale situazione, ma a fini insieme più generici e
più limitati: infatti l'art. 119, comma 1, del codice di procedura
penale prevede che "quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o
deve fare dichiarazioni", si usi lo scritto da parte dell'interessato
che non parli e per rivolgere "le domande, gli avvertimenti e le
ammonizioni" all'interessato che non senta; mentre l'art. 119, comma
2, prevede che nelle - medesime ipotesi - se il sordo, il muto e il
sordomuto non sa leggere o scrivere, "l'autorità procedente nomina
uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a
trattare con lui".
Tali previsioni non riguardano solo l'imputato, ma qualsiasi
persona che sia chiamata o abilitata, nel processo, a rendere
dichiarazioni; e contemplano però solo il caso in cui tale persona -
e dunque anche l'imputato - voglia o debba rendere dichiarazioni, non
occupandosi in alcun modo della possibilità per l'imputato di
seguire tutto ciò che avviene nel processo, indipendentemente dalle
domande, dagli avvertimenti e dalle ammonizioni a lui rivolte.
D'altra parte tali norme considerano il ricorso allo scritto come
rimedio sufficiente a sopperire al difetto dell'udito e della parola,
onde riservano la nomina di uno o più interpreti al solo caso in cui
la persona non sappia leggere o scrivere: non tenendo conto della
differenza sostanziale che vi è fra il potere percepire ed
esprimersi immediatamente e direttamente, sia pure con la mediazione
di un interprete, e l'essere messi in grado solo di percepire e di
esprimersi attraverso lo scritto. Più in generale, si tratta di
previsioni normative dettate nell'ottica di rendere possibile lo
svolgimento del processo quando ad esso partecipi una persona
portatrice di siffatti handicap piuttosto che in quella della
garanzia dei diritti dell'imputato.
4. - È dunque palese l'insufficienza delle disposizioni di cui
all'art. 119 cod. proc. pen. a soddisfare le esigenze di garanzia
effettiva del diritto di difesa dell'imputato sordo o sordomuto (ma
anche dell'imputato muto che sappia leggere e scrivere, al quale è
reso possibile di comunicare solo mediante lo scritto): sia sotto il
profilo della omessa considerazione delle esigenze di comprensione e
di comunicazione proprie dell'imputato al di là della sola ipotesi
in cui egli debba o voglia rendere dichiarazioni, e più in generale
delle esigenze che derivano dal diritto dell'imputato a partecipare
consapevolmente al procedimento; sia sotto il profilo della
esclusione della assistenza di un interprete quando l'imputato sappia
leggere e scrivere.
La lacuna va colmata attraverso una pronuncia di illegittimità
costituzionale di tipo "additivo" che estenda, agli imputati che si
trovino nelle condizioni di cui all'art. 119 cod. proc. pen., la
forma di tutela già prevista dall'art. 143 dello stesso codice per
l'imputato che non conosce la lingua italiana, con l'ulteriore
precisazione che l'interprete, secondo la regola già presente
nell'art. 119, comma 2, dovrà essere scelto di preferenza fra le
persone abituate a trattare con la persona interessata, elemento
questo destinato a facilitare ulteriormente la comunicazione. Per
ogni altro aspetto della disciplina varrà, in forza del rinvio
all'art. 119 contenuto nell'art. 143, comma 2, quanto disposto in
generale in tema di interprete che assiste l'imputato: mentre resta
ferma, per l'imputato che si trovi nelle predette condizioni, la
facoltà di avvalersi dello scritto, secondo le previsioni dell'art.
119, comma 1, del codice.
Resta assorbito ogni altro profilo della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 119 del codice
di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'imputato
sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o
meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente
da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a
trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di
lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte