Sentenza n. 342/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28d.P.R. 488/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e
secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo
sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio
1992 dal Pretore di Lecce sul ricorso proposto da Seracca Guerrieri
Vitantonio contro S.C.A.U., iscritta al n. 151 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Seracca Guerrieri Vitantonio e
dello S.C.A.U., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi gli avvocati Claudio Dell'Antoglietta per Seracca Guerrieri
Vitantonio, Antonio Cochetti per lo S.C.A.U. e l'Avvocato dello Stato
Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Lecce, nel giudizio civile tra Seracca
Guerrieri Vitantonio e SCAU, diretto ad ottenere l'accertamento in
via principale del diritto alla ripetizione di contributi agricoli
versati fino al 1968 in virtù di norme che dovevano ritenersi
abrogate e, in via subordinata, per la ripetizione di somme versate
in più del dovuto, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, primo e secondo comma, del d.P.R. 27
aprile 1968, n. 488, anche in combinato disposto con l'art. 1, primo
comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge
7 dicembre 1989, n. 389, nella parte in cui non consente di tenere
conto, al fine della determinazione della base imponibile, di usi
provinciali che fissano la durata della giornata lavorativa in misura
diversa da quella utilizzata dalla contrattazione collettiva di
settore e di categoria ed, in particolare, di quello vigente in
Provincia di Lecce (durata della giornata lavorativa di cinque ore e
mezzo, cioè di un'ora e quaranta minuti inferiore a quella delle
altre Provincie e che è presa in considerazione per il calcolo della
contribuzione).
A parere del giudice remittente risulterebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la discriminazione che si
verificherebbe a danno di quei datori di lavoro o concedenti soggetti
ad usi che impongono una durata della giornata lavorativa minore di
quella stabilita dai contratti collettivi o che, per una ragione
qualsiasi, non utilizzano la manodopera per l'intera giornata quale
prevista dai contratti collettivi; o di quei piccoli coloni che
impiegano nella coltivazione del loro fondo una giornata di minore
durata ma sono costretti a corrispondere la contribuzione in base
alla giornata lavorativa di maggiore durata utilizzata da quelli di
altra provincia per la medesima coltivazione;
b) l'art. 24 della Costituzione, in quanto il giudice
eventualmente adito potrebbe solo disapplicare il decreto
ministeriale che fissa i contributi da pagarsi sulla base delle
retribuzioni risultanti dai contratti collettivi ma non potrebbe
determinare il contributo da pagarsi in base alla retribuzione
effettivamente corrisposta;
c) l'art. 39 della Costituzione, perché si imporrebbe la
osservanza del contratto collettivo che stabilisce un orario più
lungo anche ai datori di lavoro che potrebbero convenire un orario
inferiore nonostante che il suddetto contratto non abbia efficacia
erga omnes.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio si sono costituite le parti ed è intervenuta
l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri.
3.1. - La difesa dello S.C.A.U. ha concluso per la
inammissibilità della questione in quanto la ordinanza di rimessione
non contiene alcuna precisazione del thema decidendum fissato nel
ricorso introduttivo, specie in ordine alle eventuali convenzioni
individuali di utilizzazione della manodopera per una parte soltanto
della giornata lavorativa e al trattamento contributivo dei piccoli
coloni; e per la infondatezza, perché il problema della
disapplicazione dell'atto amministrativo di determinazione della base
contributiva è meramente astratto ed ipotetico, non avendo il
giudice a quo preso posizione circa la natura prettamente ricognitiva
dei diritti nascenti dalla legge.
Ha rilevato, poi, l'insussistenza delle dedotte discriminazioni
poiché la determinazione della base contributiva non legata alla
retribuzione effettiva trova giustificazione nella necessità di
fissare un minimo di contribuzione per assicurare la tutela
previdenziale dei lavoratori ex art. 38 della Costituzione in un
sistema previdenziale eminentemente solidaristico; il richiamo alla
contrattazione collettiva non impone al datore di lavoro la sua
osservanza; non è stata prospettata nel giudizio a quo una doglianza
relativa all'art. 39 della Costituzione.
3.2. - La difesa del ricorrente ha condiviso le argomentazioni del
giudice a quo. Ha anche sollevato dubbi di illegittimità
costituzionale delle norme denunciate, che avrebbero introdotto per
l'accertamento delle giornate lavorative prestate da lavoratori
agricoli e dai compartecipanti familiari il criterio delle tabelle
per ettaro-cultura, già dichiarato costituzionalmente illegittimo.
3.3. - L'avvocatura Generale dello Stato ha concluso, in via
principale, per la inammissibilità della questione e, in via
subordinata, per l'infondatezza.
In particolare, ha osservato che il giudice a quo avrebbe dovuto
disapplicare l'atto amministrativo di determinazione della
contribuzione su base provinciale per contrasto con gli usi della
Provincia di Lecce.
4. - Nella imminenza dell'udienza la difesa dello S.C.A.U. ha
presentato memoria nella quale ha rilevato che il ricorrente ha
irritualmente esteso i limiti della questione; che il ricorso a
criteri presuntivi è pienamente legittimo siccome correlato a
pratiche di forme contrattuali atipiche riferentisi ad appezzamenti
di terreno di modesta estensione e a lavorazione per brevissimi
periodi di tempo; che per le compartecipazioni familiari la
distribuzione del salario all'interno della famiglia è effettuata
dal capo-famiglia in maniera non rigida, il che non avviene per i
salariati. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 28 del d.P.R. 27
aprile 1968, n. 488, anche in combinato disposto con l'art. 1, primo
comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 - convertito in legge
7 dicembre 1989, n. 389 -, nella parte in cui non consente di tenere
conto, ai fini della determinazione della base imponibile sulla quale
vanno calcolati i contributi agricoli unificati dovuti da datori di
lavoro e concedenti per braccianti agricoli e piccoli coloni, di usi
normativi, applicabili nella provincia di ubicazione del fondo, che
stabiliscano una giornata lavorativa di durata inferiore a quella
fissata dalla contrattazione collettiva di settore e categoria, violi
gli artt.:
a) 3 della Costituzione, per la discriminazione che crea in
danno dei datori di lavoro e concedenti soggetti agli usi suddetti,
in quanto la contribuzione che essi pagano è più onerosa di quella
dovuta da quanti, invece, utilizzano l'orario fissato in sede
collettiva; perché non si tiene conto delle pattuizioni individuali
le quali prevedono un impiego di manodopera che non copra la durata
ordinaria del turno giornaliero; perché, a parità di valori medi di
impiego di manodopera per singole colture, impone una contribuzione
commisurata ad un maggior numero di giornate lavorative ai concedenti
di fondi siti in un ambito provinciale ove si osserva un minore
orario giornaliero;
b) l'art. 24 della Costituzione, perché non consente al
giudice ordinario, che disapplichi il decreto ministeriale
determinativo della contribuzione, ritenendolo illegittimo, di
provvedere egli stesso alla quantificazione dell'onere contributivo
nel caso controverso;
c) l'art. 39 della Costituzione, perché indebitamente comprime
la libertà del contribuente imponendogli l'applicazione di contratti
collettivi che non sono obbligatori erga omnes.
2. - La questione non è fondata.
La determinazione dei contributi agricoli unificati, dopo la
sentenza di questa Corte (n. 65 del 1962), con la quale si è
dichiarata la illegittimità del sistema di accertamento cosiddetto
presuntivo, viene ora effettuata sulla base della manodopera
effettivamente impiegata in ciascuna attività. I datori di lavoro
devono denunciare, all'inizio dell'anno di competenza, la manodopera
impiegata su appositi modelli approvati con decreto ministeriale. In
caso di omessa denuncia, gli uffici provinciali dello S.C.A.U.
procedono in via induttiva.
Il procedimento impositivo si completa con la determinazione del
contributo dovuto; a tal fine si moltiplicano le giornate di lavoro
per le rispettive aliquote contributive.
Poiché il dato retributivo costituisce un fattore indispensabile
per la detta determinazione, si è previsto un sistema che tiene
conto delle retribuzioni medie convenzionali per ogni provincia sulla
base dei contratti collettivi vigenti al 30 ottobre di ciascun anno e
le relative risultanze sono recepite in appositi decreti del Ministro
del Lavoro e della previdenza sociale (art. 28, d.P.R. 27 aprile
1968, n. 488; art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, conv.
in legge 8 agosto 1972, n. 459; art. 3, legge 8 agosto 1972, n. 457).
L'art. 14 del decreto-legge n. 791 del 1981, convertito in legge
n. 54 del 1982, ha stabilito che dal 1° gennaio 1982, limitatamente
agli operai agricoli a tempo indeterminato, il contributo
previdenziale si determini anziché sulle retribuzioni medie
convenzionali, sulla base di quelle effettivamente ad essi
corrisposte, così come indicato dall'art. 12 della legge n. 153 del
1969.
2.1 - Il ricorso al criterio della retribuzione media imponibile
per grandi categorie di soggetti si è reso necessario nella realtà
socio-culturale ed organizzativa interessante masse di lavoratori e
lavorazioni varie da provincia a provincia, che richiedono, negli
specifici settori, un impiego differente di manodopera e che possono
esigere anche una diversità di tempi di lavoro. Non potendosi tener
conto delle particolari situazioni di ciascun lavoratore, si è
dovuto prescindere, in via generale, da una specifica
individualizzazione e ricorrere necessariamente ad un sistema
impositivo altamente generalizzato.
Il sistema seguito consente di tenere sufficientemente conto delle
varie realtà provinciali e di effettuare un bilanciamento di
interessi assicurato dalla utilizzazione di contratti collettivi come
modelli generali o parametri validi per la generalità dei datori di
lavoro. Il che è possibile anche allo stato della vigente
legislazione e dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui i detti
contratti hanno natura di diritto privato.
3. - Per gli operai a tempo determinato si prende in
considerazione il salario (paga base ed indennità di contingenza)
per ciascuna qualifica (comuni, qualificati, specializzati,
superspecializzati), maggiorato dal salario integrativo provinciale e
dal cosiddetto terzo elemento (trattamento forfettario sostitutivo
della indennità di anzianità).
Per altri (per es. per i compartecipanti familiari ed i piccoli
coloni) si prendono in considerazione diversi elementi tra cui il
minimo di retribuzione imponibile, salvo i trattamenti più
favorevoli previsti da accordi collettivi o da contratti individuali.
Peraltro, nei confronti degli operai agricoli non trovano
applicazione le norme in materia di lavoro a tempo parziale (art. 5,
decreto-legge n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984).
E, quindi, nel caso di coloro che sono impiegati per un numero di ore
di lavoro giornaliero inferiore a quello previsto dai contratti
collettivi, si calcola una retribuzione giornaliera imponibile non
inferiore a quella minima necessaria per l'assolvimento degli oneri
contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e
previdenziali. Se si dovesse prendere in considerazione una
retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base
ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le
suddette esigenze.
4. - In tale situazione non sussiste violazione dell'art. 3 della
Costituzione in quanto il sistema seguito trova un ragionevole
fondamento, siccome diretto a realizzare un regime previdenziale ed
assicurativo validamente applicabile ed operativo per tutte le
categorie (datori di lavoro e lavoratori) il più possibile in
aderenza alle varie realtà provinciali. In caso di controversie che
riguardano le retribuzioni imponibili contenute in decreti
ministeriali, il giudice adito può disapplicare questi ultimi se ne
riscontra la illegittimità ed, in particolare, se le retribuzioni
prese in considerazione risultino oltremodo sperequate rispetto a
quelle imposte dalle pattuizioni intercorse tra le parti o dagli usi,
considerando ovviamente le finalità da raggiungersi che, come già
si è detto, esigono un minimo inderogabile perché sia garantito
l'assolvimento degli oneri richiesti. Si dovrà, poi, nelle sedi
competenti approntare la determinazione di nuove retribuzioni medie
al posto di quelle contenute negli atti amministrativi disapplicati,
non essendo la suddetta di competenza del giudice ordinario.
Da tale situazione non deriva alcuna lesione del diritto di difesa
delle parti in quanto la tutela apprestata anche nei limiti indicati
garantisce sufficientemente ai titolari il diritto preteso. Inoltre,
l'applicazione dei contratti collettivi utilizzati come parametro per
la determinazione della retribuzione imponibile, secondo il costante
indirizzo giurisprudenziale, non lede affatto la libertà dei datori
di lavoro non iscritti alle associazioni sindacali di categoria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28, primo e secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n.
488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria) in riferimento agli artt.
3, 24 e 39 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lecce con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte