Sentenza n. 342/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 11/1998
- art. 2legge 11/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al
procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei
collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui
reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario),
promossi con ordinanze emesse il 14 aprile 1998 dalla Corte di assise
di Catania, il 2 giugno 1998 dalla Corte di assise di Napoli e il 13
novembre 1998 dalla Corte di appello di Napoli, rispettivamente
iscritte ai nn. 484 e 671 del registro ordinanze 1998 ed al n. 96 del
registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nn. 27 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n.
9, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di assise di Catania ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 7 gennaio
1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a
distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia,
nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo
41-bis dell'ordinamento penitenziario) per contrasto con gli artt.
10, 13 (verosimilmente: 3), 24 e 27 della Costituzione. A parere
della Corte rimettente, le norme impugnate, nel prevedere la
partecipazione a distanza degli imputati sottoposti al regime di cui
all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, contrasterebbero
anzitutto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il diritto di
difesa non può ritenersi garantito in tutti i casi in cui - come
nella specie - il relativo esercizio è reso "anche semplicemente
più difficoltoso".
Violato sarebbe anche l'art. 10 della Costituzione, giacché l'art.
6, lett. c) e d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
assicurano all'accusato il diritto di interrogare i testimoni nelle
stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la
possibilità, quindi, di intervenire tempestivamente tramite il
difensore. La stessa Convenzione, poi, prevede il diritto
dell'imputato ad un processo pubblico che presuppone - ad avviso
della Corte rimettente - la presenza reale "(e non 'virtuale', come
si usa ormai dire)" dell'imputato in aula. Violato sarebbe, inoltre,
l'art. 13 (recte: 3) della Costituzione, in quanto la normativa
censurata introdurrebbe una disparità di trattamento tra imputati a
seconda della contestazione elevata, compromettendo al tempo stesso
la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 della
Costituzione. In sostanza - rileva la Corte - sarebbe "la stessa
accusa a determinare le diverse modalità di svolgimento del
dibattimento nei confronti di alcuni imputati attraverso il mezzo
della contestazione".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A
parere della Avvocatura non sussisterebbe, infatti, violazione
dell'art. 27 della Costituzione in quanto la sottoposizione al
regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario non
comporta per i soggetti che vi sono sottoposti che gli stessi siano
considerati "colpevoli" per altri fatti in relazione ai quali vengano
successivamente processati. Neppure vulnerato sarebbe l'art. 13 della
Costituzione: non risulterebbe infatti appropriato, ad avviso della
difesa erariale, "il richiamo alla disparità di trattamento di
soggetti (imputati); sussiste infatti - si afferma nell'atto di
intervento - precisa fonte normativa in relazione alla quale un
soggetto si trova ristretto in regime di 41-bis e comunque lo stesso
si trova "limitato" nella propria libertà personale in forza di una
sentenza dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti
dalla legge". Quanto, poi, alla prospettata violazione dell'art. 10
della Costituzione, per contrasto con i principi sanciti dall'art. 6
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'Avvocatura ritiene
che il meccanismo delineato dalla normativa impugnata per la
celebrazione del processo penale a distanza, consenta non solo la
difesa dell'imputato, ma anche il diritto di interrogare i testimoni,
il che realizzerebbe il diritto di difesa tecnica nella udienza
dibattimentale.
3. - Anche la Corte di assise di Napoli ha impugnato gli "artt. 1
e segg." della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto solo la presenza in aula
dell'imputato può consentirgli di avere una piena ed ampia
conoscenza degli accadimenti che si verificano e di reagire ad essi
con quella tempestività e prontezza che la sua condizione richiede.
Si sottolinea, d'altra parte, che la normativa impugnata consegue
obbligatoriamente alla emanazione di un provvedimento amministrativo
costitutivo di un particolare status (quello di sottoposto al regime
di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), che
penalizza la piena esplicazione del diritto di difesa, soprattutto in
mancanza di qualsiasi controllo giurisdizionale sull'esistenza di
ragioni superiori che giustifichino la compressione di un tale
diritto.
Violato sarebbe anche l'art. 3 della Costituzione, in quanto la
normativa impugnata imporrebbe soltanto ad alcuni soggetti di
difendersi in modo anomalo a parità di imputazioni e presunzione di
innocenza, mentre contraddittoriamente vieta, solo con riferimento a
specifiche imputazioni, la presenza in aula del medesimo detenuto
sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento
penitenziario, il quale viene diversamente trattato in presenza di
un'identica presunzione di pericolosità.
4. - Pure la Corte di appello di Napoli solleva, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale
degli artt. "1 e segg." della legge 7 gennaio 1998, n. 11,
"riguardante la partecipazione al dibattimento in collegamento
tele-video di imputati sottoposti al regime detentivo di cui all'art.
41-bis dell'ordinamento penitenziario". Ritiene la Corte rimettente
che il collegamento in videoconferenza comprometta il diritto di
difesa in quanto, non essendo consentita la presenza fisica
dell'imputato nell'aula del dibattimento, viene precluso il rapporto
immediato tra difensore ed assistito, che è indispensabile per un
pieno ed efficace esercizio del diritto di difesa. Compromissione,
quella di cui si è detto, non sanata da accorgimenti tecnici,
giacché il colloquio riservato tra difensore ed assistito postula
l'impossibilità per il primo di continuare a seguire il
dibattimento. Violato sarebbe anche il principio sancito dall'art. 3
della Costituzione attesa la disparità di trattamento ravvisabile
nel fatto che relativamente allo stesso imputato, sottoposto al
regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, il
collegamento in videoconferenza è previsto solo per alcune
specifiche imputazioni, mentre è consentita la traduzione in aula
per altri reati di cui sia imputato.
5. - Anche in quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
"inammissibile od infondata". A parere della difesa dello Stato la
normativa oggetto di impugnativa e gli accorgimenti che essa consente
di adottare permettono di ritenere che le modalità secondo le quali
si svolge il collegamento audiovisivo siano tali da consentire una
effettiva "partecipazione" al dibattimento cautelando al tempo stesso
i contatti riservati tra difensore e assistito. Neppure viene
ravvisata, secondo la difesa erariale, la denunciata violazione
dell'art. 3 della Costituzione "in quanto appare assolutamente
legittimo che il legislatore, sulla base della propria
discrezionalità, abbia ritenuto necessaria l'adozione delle cautele
del sistema della videoconferenza solo in taluni casi, ossia in
riferimento alle imputazioni per gravi reati". Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione, con varietà di accenti e con
differenziati livelli di puntualizzazione, sollevano questioni tutte
riconducibili alla medesima disciplina normativa, prospettando
censure fra loro in larga misura sovrapponibili: l'evidente analogia
dei temi coinvolti impone pertanto la riunione dei relativi giudizi,
onde consentirne la definizione con un'unica sentenza.
2. - Sono note le ragioni che indussero il legislatore ad
introdurre, con efficacia temporanea, attraverso l'approvazione della
legge 7 gennaio 1998, n. 11, una particolare e innovativa disciplina
che consentiva, in determinate ipotesi, la partecipazione al
dibattimento a distanza, mediante un apposito sistema di collegamento
audiovisivo, nei confronti di imputati di taluni gravi reati che si
trovassero in stato di detenzione carceraria. Come infatti emerge
dalla relazione al disegno di legge presentato dal Ministro di grazia
e giustizia l'11 luglio 1996 alla Camera dei deputati (atto n. 1845),
si era ormai venuta a manifestare in forme preoccupanti la tendenza
alla dilatazione dei tempi di definizione della fase dibattimentale,
specie per i processi relativi a delitti di criminalità organizzata.
Ciò non soltanto in dipendenza dei fenomeni di gigantismo
processuale che spesso accompagnano la celebrazione di quei
dibattimenti, non di rado coinvolgenti associazioni criminali di
vaste dimensioni e tali da comportare l'audizione di numerosissimi
testimoni, ma anche perché gli imputati in stato di detenzione si
trovavano spesso a dover contemporaneamente partecipare a più
giudizi, pendenti in sedi diverse, con correlativa perdita di
continuità nella trattazione del singolo processo, posto che la
maggior parte degli imputati non rinunciava al diritto di presenziare
alle udienze, di regola numerose, rendendo così necessarie continue
traduzioni da una sede all'altra. In tale contesto si prospettava,
quindi, il concreto pericolo che la durata dei molti e complessi
dibattimenti in corso per gravi delitti di criminalità organizzata
potesse protrarsi oltre la scadenza dei termini massimi di durata
della custodia cautelare. Accanto a ciò, le frequenti traduzioni di
imputati di gravi delitti di stampo mafioso, rese necessarie al fine
di consentire a costoro di essere fisicamente presenti non soltanto
nelle udienze dibattimentali, ma anche nelle numerose occasioni
processuali in cui è prevista la celebrazione della udienza in
camera di consiglio, comportavano, accanto al gravoso impegno delle
forze dell'ordine per garantire adeguatamente la sicurezza e l'ordine
pubblico, anche il rischio che - proprio in dipendenza dei continui
trasferimenti - risultasse in concreto vanificata l'efficacia dei
provvedimenti di sospensione delle ordinarie regole di trattamento
penitenziario adottati nei confronti dei detenuti più pericolosi ai
sensi dell'art. 41-bis secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354. Provvedimenti, questi, che, viceversa, apparivano essere "uno
strumento essenziale per garantire l'interruzione dei rapporti fra
gli associati mafiosi in vinculis ed il resto dell'associazione".
Al fine di fronteggiare tali esigenze, la legge n. 11 del 1998 ha
inserito nelle norme di attuazione del codice di procedura penale
l'art. 146-bis di cui è stabilito il termine di efficacia alla data
del 31 dicembre 2000, ove è appunto disciplinata la partecipazione
al dibattimento a distanza quando si procede per taluni reati
espressione delle più gravi manifestazioni della criminalità
organizzata di stampo mafioso (quelli indicati nell'art. 51, comma
3-bis cod. proc. pen. e, cioè, delitti, consumati o tentati, di cui
agli artt. 416-bis e 630 cod. pen., delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico
approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) nei confronti di persona
che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere.
In presenza di questi presupposti, la partecipazione al dibattimento
avviene a distanza qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
ordine pubblico, qualora il dibattimento sia di particolare
complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad
evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero qualora - ed è appunto
questa l'ipotesi sottoposta al giudizio di costituzionalità - si
tratti di detenuto nei cui confronti sia stata disposta, per gravi
motivi di ordine e di sicurezza pubblica, la sospensione
dell'applicazione delle regole di trattamento a norma dell'art.
41-bis comma 2, dell'ordinamento penitenziario.
L'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura
penale descrive poi, nel terzo comma, le misure tecniche attraverso
cui si attua la partecipazione a distanza: viene attivato un
collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della
custodia, "con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva
e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilità di udire quanto vi viene detto". Nel quarto comma,
infine, vengono assicurate la facoltà del difensore o di un suo
sostituto di essere presente nel luogo ove si trova l'imputato e la
possibilità che il difensore o il suo sostituto presente nell'aula
di udienza e l'imputato si consultino riservatamente, per mezzo di
idonei strumenti tecnici.
Il controllo sull'effettivo funzionamento delle modalità tecniche
attraverso cui si attua la partecipazione a distanza è assicurato
dalla presenza nel luogo in cui si trova l'imputato di un ausiliario
del giudice, chiamato a verificare che non siano posti impedimenti o
limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti
all'imputato, nonché a dare atto dell'osservanza delle disposizioni
di cui ai precedenti terzo e quarto commi (comma 6).
Infine, il settimo comma prevede che, quando nel dibattimento
occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro
atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, disponga la presenza dell'imputato nell'aula
di udienza.
3. - Come già emerso nel corso dei lavori parlamentari che hanno
accompagnato l'iter della legge n. 11 del 1998 e del vasto dibattito
che nell'ambito della dottrina è scaturito dalla sua approvazione,
era evidente che il problema centrale posto dall'istituto della
partecipazione al dibattimento a distanza fosse quello della
compatibilità con il diritto di difesa, garantito dall'art. 24,
secondo comma, della Costituzione. Sicché, pur nella generale
condivisione degli obiettivi perseguiti dalla novella, le
perplessità affacciatesi nelle diverse sedi avevano finito per
ruotare tutte essenzialmente attorno alla reale adeguatezza
dell'istituto, certo fortemente innovativo, a soddisfare le esigenze
partecipative che la fase del dibattimento ontologicamente postula.
Nel nucleo delle censure prospettate dai giudici rimettenti è
agevolmente rinvenibile l'assunto secondo il quale la mancata
presenza fisica dell'imputato nell'aula in cui si celebra il
dibattimento integrerebbe un fattore in sé idoneo a compromettere -
sempre e comunque - il diritto di difesa, vuoi sotto il profilo della
maggiore difficoltà di percepire con esattezza gli accadimenti e ad
essi reagire con tempestività, vuoi per la mancanza di un rapporto
immediato tra difensore ed assistito. In sostanza, difesa e presenza
fisica rappresenterebbero secondo i giudici a quibus i termini di un
inscindibile binomio che, solo, varrebbe ad assegnare concretezza
all'elemento partecipativo ed effettività al diritto di difesa
concordemente evocato, in una prospettiva, per di più, non disgiunta
dai consimili valori fondati sulle inequivoche affermazioni enunciate
dall'art. 14, paragrafo 3, lett. d) del Patto internazionale sui
diritti civili e politici, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977,
n. 881, e dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848.
La premessa secondo cui solo la presenza fisica nel luogo del
processo potrebbe assicurare l'effettività del diritto di difesa,
non è però fondata. Ciò che occorre, sul piano costituzionale, è
che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole
dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso
della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare
quella partecipazione.
Da questo punto di vista, le censure del remittente confondono, in
sostanza, la struttura della norma e la configurazione del diritto
con le modalità pratiche attraverso le quali la norma può in
concreto svolgersi e il diritto essere esercitato, cosicché, in
tanto quel diritto potrebbe dirsi compresso, in quanto la norma cui
esso si raccorda determinasse - per la sua stessa configurazione e
non per vicende ad essa estranee - gli effetti distorsivi che vengono
ora denunciati. Ma che nessun effetto distorsivo possa nella specie
ritenersi direttamente riconducibile alle disposizioni oggetto di
impugnativa si desume con chiarezza dalla circostanza che la
normativa in esame, lungi dal limitarsi a delineare i mezzi
processuali o tecnici attraverso i quali realizzare gli obiettivi
perseguiti, ha tracciato un esauriente sistema di "risultati" che si
presenta in linea con il livello minimo di garanzie che devono
cautelare il diritto dell'imputato di "partecipare", e quindi
difendersi, per tutto l'arco del dibattimento. Fondamentale è
infatti a questo proposito la previsione secondo la quale il
collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo di
custodia deve essere realizzato con modalità tali da rendere
"effettiva", e dunque concreta e non soltanto "virtuale", la
possibilità di percepire e comunicare, così saldando intimamente
fra loro le potenzialità ed i perfezionamenti sempre offerti dalla
tecnica alle esigenze di un "realismo partecipativo" che non può non
ritenersi, in sé, del tutto in linea con gli strumenti che
l'ordinamento deve necessariamente mettere a disposizione per
consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa nella fase del
dibattimento. Esigenze, quelle appena accennate, che si completano
attraverso la analoga cautela con la quale il legislatore ha inteso
assicurare il contatto fra gli imputati, mentre al difensore è
sempre consentito, eventualmente anche tramite un sostituto, di
essere presente nel luogo dove si trova l'imputato, così come al
difensore ed all'imputato sono parimenti posti a disposizione
strumenti tecnici "idonei", che assicurino la reciproca possibilità
di consultarsi riservatamente. Il tutto ovviamente preservato dal
potere-dovere del giudice del dibattimento di effettuare il
necessario controllo circa l'impiego di strumenti e modalità
tecniche attraverso i quali raggiungere quel livello di effettività
partecipativa che il legislatore ha inteso doverosamente garantire, e
di assicurare comunque la piena esplicazione della difesa anche con
la presenza dell'imputato nell'aula quando in concreto quella
finalità non sia altrimenti raggiungibile per inadeguatezza del
mezzo tecnico.
Un quadro di presidi, dunque, di incisività e completezza tali da
rendere la normativa in questione aderente al principio sancito
dall'art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale, non potendosi
certo in tale prospettiva evocare il superamento della tradizione -
per di più nella specie dovuto alle innovazioni introdotte dalla
evoluzione tecnologica - quale elemento in sé idoneo a perturbare
equilibri e dinamiche processuali che, al contrario, rimangono nella
sostanza inalterati.
Alla stregua di tali rilievi, improprio si rivela anche il richiamo
ai principi affermati nella Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, posto che, sia pure con modalità particolari, la
partecipazione al dibattimento dell'imputato deve rispondere, per
quel che si è detto, al canone della "effettività", così da far
risultare adeguatamente garantita la possibilità, per l'imputato
stesso ed il suo difensore, di esercitare concretamente i relativi
diritti. D'altra parte, poiché, come si è già rilevato, fra le
dichiarate esigenze che la normativa in esame ha inteso soddisfare,
un rilievo essenziale ha assunto quella di consentire la rapida
celebrazione dei dibattimenti per gravi reati nei confronti di
imputati detenuti, non può non derivare da ciò una significativa
assonanza proprio con l'indicato strumento dell'ordinamento
internazionale, particolarmente attento nel rimarcare la necessità
che i processi, specie se a carico di imputati in stato di
detenzione, si svolgano in tempi ragionevolmente brevi.
Priva di fondamento appare essere, infine, anche la prospettata
violazione del principio di eguaglianza e di quello sancito dall'art.
27, secondo comma, della Costituzione, in quanto le peculiarità che
caratterizzano la sottoposizione all'eccezionale regime di cui
all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, secondo la
configurazione ed i limiti ad esso impressi dalla giurisprudenza di
questa Corte, e le altrettanto specifiche connotazioni che
qualificano i procedimenti per i quali la normativa impugnata trova
applicazione, da un lato adeguatamente giustificano la
particolarità della disciplina e, dall'altro, impediscono di
ritenere vulnerata la presunzione di non colpevolezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 7
gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento
penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di
giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di
art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 27 della Costituzione, dalla
Corte di assise di Catania, e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte di assise di Napoli e dalla Corte di
appello di Napoli con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte