Sentenza n. 343/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/10/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"
promosso con la seguente ordinanza:
1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1985 dal Tribunale di Como
sull'incidente di esecuzione proposto da Giani Gianstefano iscritta
al n. 864 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Decidendo, in sede di incidente di esecuzione, sull'istanza
di scarcerazione con cui Giani Gianstefano sosteneva doversi detrarre
dalla pena da espiare un pregresso periodo di affidamento in prova al
servizio sociale revocato per comportamento contrario alle
prescrizioni impostegli, il Tribunale di Como, con ordinanza del 18
ottobre 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost.,
una questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, decimo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento
penitenziario), nella parte in cui esclude che, in tale ipotesi, il
periodo trascorso in affidamento valga come espiazione di pena.
Il Tribunale nega innanzitutto che un tale effetto possa prodursi
alla stregua della lettera della norma, condividendo in proposito
l'interpretazione delle S.U. della Cassazione secondo cui
l'estinzione della pena si ha solo in caso di esito positivo
dell'esperimento. Esclude, inoltre, che l'accoglimento del proposto
incidente possa fondarsi sulla sentenza n. 185 del 1985 di questa
Corte, che ha bensì dichiarata l'illegittimità costituzionale della
predetta norma, ma in quanto non consentiva il computo del periodo di
affidamento nel diverso caso di annullamento del provvedimento di
ammissione.
Ad avviso del Tribunale, peraltro, i principi affermati in tale
decisione dovrebbero condurre ad analoga conclusione anche per
l'ipotesi della revoca.
In riferimento all'art. 3 Cost., il giudice a quo osserva che il
carattere afflittivo e limitativo della libertà personale delle
prescrizioni inerenti all'affidamento in prova e, soprattutto,
l'essere questo - come affermato nella citata sentenza - una
"modalità di esecuzione della pena" condurrebbero a ritenere
identica, sotto il profilo oggettivo, la situazione del condannato,
fino al momento in cui interviene nell'un caso l'annullamento,
nell'altro il fatto che poi determina la revoca. Ed è appunto al
comune fatto storico dell'afflizione subita che dovrebbe aversi
riguardo, non potendo esso - ad avviso del giudice a quo - essere
posto nel nulla per effetto del dato soggettivo differenziale
consistente nella smentita dell'impegno di emenda in caso di revoca.
In riferimento, poi, all'art. 13 Cost., il Tribunale rimettente
richiama il passo della sentenza 185/85 in cui si è affermato che il
considerare inutilmente trascorso il periodo di affidamento, in caso
di annullamento del provvedimento ammissivo, comporterebbe la
trasformazione della misura alternativa in "misura aggiuntiva alla
detenzione stessa, senza che questo vero e proprio 'supplemento' di
pena trovi fondamento e sia quindi legittimato da una sentenza di
condanna".
Ad avviso del giudice a quo, tale formulazione dovrebbe intendersi
nel senso che le restrizioni alla libertà personale imposte con
l'affidamento abbiano fondamento non nel provvedimento di ammissione
alla misura, ma nella sentenza di condanna: il che sarebbe esatto, in
quanto è a quest'ultima che l'ordinanza di affidamento deve
adeguarsi per quanto attiene alla durata della misura alternativa ed
è essa che, quindi, legittima la durata dell'affidamento in quanto
modalità di esecuzione della pena. Di qui la dedotta violazione
dell'art. 13 Cost., in quanto anche in caso di revoca la mancata
fungibilità comporterebbe "l'inflizione di un'aggiunta di pena, non
legittimata dall'unico provvedimento cui si deve far capo per la
determinazione della pena stessa, cioè la sentenza di condanna".
2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato
richiama la più recente sentenza di questa Corte n. 312 del 1985;
osservando come da essa emerga la fondamentale distinzione tra le
situazioni poste a raffronto: in caso di annullamento ovvero revoca
per cause originarie o sopravvenute di inammissibilità, l'ordinanza
di affidamento viene caducata fin dall'origine ed il relativo periodo
viene considerato non mai trascorso pur avendo il condannato
adempiuto alle prescrizioni impostegli; in caso di revoca per esito
negativo della prova, l'ordinanza di affidamento non viene eliminata
ed il detto periodo viene considerato non mai trascorso per la
mancata realizzazione dello scopo della misura, le cui finalità
rieducative sarebbero altrimenti minate in radice, essendo quanto
meno attenuato lo stimolo alla conclusione positiva dell'esperimento.
Il riferimento, poi, - nella sent. 185/85 - alla "sentenza di
condanna" come unico fondamento del "supplemento" di pena trova
ragione, ad avviso dell'Avvocatura, nel fatto che in caso di
annullamento l'ordinanza di ammissione è caducata fin dall'origine;
il che per converso dimostra che proprio in tale ordinanza risiede il
fondamento in questione nel diverso caso di revoca per esito negativo
della prova. In questo caso, d'altra parte, l'ordinanza di ammissione
integra l'"atto motivato dell'autorità giudiziaria" legittimante il
"supplemento di detenzione", sicché dovrebbe escludersi la
violazione dell'art. 13 Cost.. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Como dubita, in riferimento agli artt. 3 e 13
Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 47, decimo comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà"), nella parte in cui, in caso di revoca
dell'affidamento in prova al servizio sociale per comportamento
"incompatibile con la prosecuzione della prova", esclude, secondo
l'interpretazione delle S.U. della Corte di Cassazione, che il
periodo trascorso in affidamento valga come espiazione di pena.
Con le sentenze nn. 185 e 312 del 1985, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 47, nella parte in
cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo
trascorso in affidamento in caso di annullamento del relativo
provvedimento ammissivo (sent. n. 185) o in caso di revoca per motivi
non dipendenti dall'esito negativo della prova (sent. n. 312).
Richiamando la prima di tali decisioni, il giudice a quo osserva
che, dovendo la misura in questione qualificarsi come modalità di
esecuzione della pena, il condannato verserebbe oggettivamente in
identica situazione tanto nel caso di annullamento o revoca per
motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, quanto in
quello di revoca per comportamento incompatibile con la prosecuzione
di essa, a nulla rilevando la smentita dell'impegno di emenda
riscontrabile nell'ultima ipotesi; e che, poiché anche in questa le
limitazioni alla libertà personale inerenti alla misura trovano
fondamento non nel provvedimento ammissivo, ma nella sentenza di
condanna, il mancato computo del periodo trascorso in affidamento si
tradurrebbe nell'inflizione di un supplemento di pena da questa non
legittimata.
A ciò l'Avvocatura dello Stato oppone che il fondamento
dell'irrogazione di tale supplemento di pena viene a mancare nei casi
di annullamento o di revoca per cause di inammissibilità, perché in
essi il provvedimento di ammissione è caducato ex tunc e quindi la
sentenza di condanna resta unico titolo di legittima restrizione
della libertà personale. Invece, in caso di esito negativo della
prova, ed in particolare di comportamento incompatibile con la sua
prosecuzione, il provvedimento di ammissione non è caducato, ed è
appunto in relazione ad esso che il periodo di affidamento viene
considerato non mai trascorso, stante la mancata realizzazione dello
scopo della misura, di cui sarebbero altrimenti frustrate le
finalità rieducative e di stimolo alla positiva conclusione
dell'esperimento. La distinzione operata dall'Avvocatura è esatta,
ed era stata del resto già precisata nella sentenza n. 312 già
citata. Ma ciò non basta a risolvere il problema posto
dall'ordinanza di rimessione, la cui soluzione richiede un'indagine
più ampia.
2. - L'introduzione, nel nostro come in molti altri ordinamenti,
europei ed extraeuropei, di misure - alternative alla detenzione -
genericamente definibili di "prova controllata" (o probation) trae
origine, come è noto, dalle congiunte crisi della pena detentiva e
delle misure clemenziali, rivelatesi inadeguate, la prima a svolgere
il ruolo di unico e rigido strumento di prevenzione generale e
speciale, le seconde a promuovere reali manifestazioni di emenda. Di
qui la tendenza, nell'ambito di una generale ricerca di strategie
penali differenziate, a creare misure che, attraverso l'imposizione
di prescrizioni limitative - ma non privative - della libertà
personale e l'apprestamento di forme di assistenza, siano idonee a
funzionare ad un tempo come strumenti di controllo sociale e di
promozione della risocializzazione.
Nella varia e riccamente articolata configurazione di tali
istituti, spesso oggetto di reiterati interventi legislativi intesi a
migliorarne l'efficacia, ha generalmente un ruolo centrale il
problema degli strumenti da impiegare in caso di inosservanza delle
prescrizioni imposte o, comunque, di esito negativo della prova, ed
in particolare delle condizioni in base alle quali procedere alla
revoca dell'esperimento e degli effetti da attribuire a questa in
termini di ritorno alla pena detentiva. Schematizzando al massimo i
modelli ricavabili dal variegato atteggiarsi delle singole
discipline, può dirsi che si prevede il ripristino integrale della
pena detentiva, quale determinata al momento del giudizio, là dove
la misura è concepita come sostitutiva di quella a cui lo Stato
rinuncia in vista del conseguimento dell'essenziale fine di
risocializzazione assegnato all'istituto. In tale ottica, gli oneri
imposti sono considerati non per il loro carico sanzionatorio, ma
come strumenti per realizzare tale obiettivo, sicché il fallimento
di questo comporta l'applicazione della sanzione originaria.
Negli ordinamenti, invece, in cui alle misure in questione si
assegna la funzione di effettivi strumenti di controllo sociale, esse
sono concepite come pene autonome, completamente alternative alla
detenzione, e perciò strutturate mediante un'articolata previsione
di aiuti, controlli ed obblighi, il cui carico sanzionatorio è
adeguatamente valutato e perciò computato nella sanzione da irrogare
in caso di revoca: sanzione, peraltro, non necessariamente detentiva,
ritenendosi talora adeguata a reprimere l'inottemperanza agli
obblighi imposti anche pene di tipo diverso.
In certo modo intermedia rispetto a quelle dianzi descritte è la
soluzione adottata dal legislatore francese con l'istituto del sursis
avec mise à l'epreuve, che, pur se non concepito come sanzione
autonoma, consente al magistrato, ove ne ritenga inevitabile la
revoca, di irrogare solo una frazione dell'originaria pena detentiva,
scomputando quella parte ritenuta proporzionale al carico
sanzionatorio insito nelle prescrizioni positivamente adempiute nel
trascorso periodo di prova: valutando in ciò sia la causa delle
intervenute trasgressioni sia il grado di parziale risocializzazione
eventualmente raggiunto ed il contributo ad essa apportato dal reo.
3. - La disciplina positiva dettata dal legislatore italiano, e
contenuta nell'art. 47 l. n. 354 del 1975 - nel testo risultante a
seguito delle modifiche introdotte con le leggi 12 gennaio 1977, n. 1
(art. 4) e 13 settembre 1982, n. 646 (art. 7) - prevede che il
condannato (con esclusione di alcuni delitti) a pena detentiva (cui
non segua una misura di sicurezza pure detentiva) per un tempo non
superiore a due anni e sei mesi (ovvero a tre anni se si tratti di
infraventunenni o di ultrasettantenni) possa essere affidato al
servizio sociale "per un periodo uguale a quello della pena da
scontare", ove in base ai risultati dell'osservazione della sua
personalità, condotta per almeno tre mesi in un istituto
penitenziario, "possa presumersi che le prescrizioni" all'uopo
impostegli "siano sufficienti" per la sua rieducazione e per
prevenire il pericolo di recidiva.
Le prescrizioni da osservare sono concretamente specificate nel
provvedimento di affidamento. La legge prevede in via generale la
sfera di rapporti che ne sono oggetto, e le distingue in obbligatorie
e facoltative: le prime, attinenti ai rapporti del soggetto col
servizio sociale, alla sua dimora e libertà di locomozione, al suo
lavoro, al divieto di frequentare determinati locali ovvero di
svolgere attività o avere rapporti personali che possono occasionare
il compimento di altri reati; le seconde, che possono consistere in
divieti od obblighi di soggiorno, nonché nell'adoperarsi del reo in
favore delle vittime del suo delitto e nel puntuale adempimento degli
obblighi di assistenza familiare.
Al servizio sociale sono affidati compiti tanto di controllo della
condotta del soggetto, quanto di assistenza ai fini del reinserimento
nella vita sociale, con obbligo di riferire, periodicamente ed in
dettaglio, al magistrato di sorveglianza e potere di proporre a
questo modifiche delle prescrizioni in corso di affidamento.
I due ultimi commi dell'art. 47 recitano testualmente:
"L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto,
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia
incompatibile con la prosecuzione della prova". "L'esito positivo del
periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale".
Successivamente all'ordinanza di rimessione, all'istituto in
questione sono state apportate innovazione di rilievo con gli artt.
11, 15 e 16 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (e, già prima, con
l'art. 4- bis del d.-l. 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 297). In particolare,
è stato in via generale elevato a tre anni il limite di pena
detentiva che consente l'applicazione della misura e sono state
soppresse le esclusioni oggettive concernenti alcuni delitti e
l'accessione alla pena di misure di sicurezza detentive.
Il tempo minimo di osservazione della personalità in istituto è
stato ridotto ad un mese, e si è stabilito che anche da questo si
può prescindere "quando il condannato, dopo un periodo di custodia
cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento
tale da consentire" una prognosi favorevole. Di quest'ultima,
inoltre, si sono rettificati i presupposti, sia nel senso di fissare
come obiettivo della misura - oltre alla prevenzione della recidiva -
un mero contributo alla rieducazione, in luogo della compiuta
evoluzione di tale processo; sia nel senso di non considerare più le
prescrizioni come tramite necessario per pervenire alla prognosi in
questione; sia, infine, nel senso di indicare come oggetto di
valutazione, a tale fine, le sole prescrizioni (obbligatorie) di cui
al comma quinto del citato art. 11. È stata inoltre resa
obbligatoria la prescrizione relativa all'impegno verso la vittima e
la famiglia (comma settimo del medesimo articolo). Quanto al ruolo
del servizio sociale - che resta insieme di controllo e di assistenza
- il nuovo testo dell'art. 47 non menziona più né il suo obbligo di
fornire "dettagliate notizie sul comportamento del soggetto" né il
suo potere di proporre la modifica delle prescrizioni in corso di
affidamento. Si è infine prevista la sospensione della misura da
parte del magistrato di sorveglianza sia in caso di sopravvenienza di
nuovi titoli di privazione della libertà che comportino il
superamento della soglia di ammissibilità della misura medesima,
(art. 15), sia in caso di comportamenti tali da determinare la
revoca, salva la successiva decisione del tribunale di sorveglianza
(art. 16). Le suesposte innovazioni, peraltro, non alterano i termini
della questione decidenda, in quanto il soprarichiamato testo del
decimo (ora undicesimo) comma dell'art. 47 è rimasto invariato.
4. - La disposizione impugnata, nel prevedere la revoca
dell'affidamento in prova in caso di comportamento incompatibile con
la sua prosecuzione, nulla dice in ordine agli effetti che ad essa
conseguono; ed il silenzio legislativo ha dato luogo in proposito,
specie nella prima fase successiva alla riforma dell'ordinamento
penitenziario, ad un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale,
essenzialmente incentrato sulla natura giuridica da attribuire
all'istituto dell'affidamento in prova.
Da un lato vi è chi, assegnando alle misure una funzione
essenzialmente rieducativa, fa leva sull'estinzione della pena e
degli effetti penali che l'esito positivo della prova comporta per
dedurne che trattasi di istituto di diritto sostanziale, mediante il
quale lo Stato rinuncia alla punizione - o, più precisamente,
sospende un'esecuzione già iniziata - a condizione che quel positivo
risultato sia raggiunto: sicché, mancando questo, la revoca opera
retroattivamente e dà perciò luogo al ripristino dell'originario
rapporto punitivo.
Al polo opposto si colloca chi, argomentando dalle sensibili
restrizioni alla libertà personale che la misura comporta e dal suo
essere applicata, dopo un periodo di osservazione, dalla magistratura
di sorveglianza, la concepisce come istituto di diritto penitenziario
avente sostanza di pena: come, cioè, una modalità esecutiva della
pena medesima, che perciò, anche in caso di revoca, va scomputata
dalla pena da espiare.
A questa seconda impostazione sono state inizialmente sensibili,
talune pronuncie della Corte di cassazione, secondo le quali in caso
di revoca si sarebbe dovuto scomputare l'intero periodo trascorso in
affidamento prima del provvedimento di revoca, ovvero prima del fatto
causativo di essa. In prosieguo di tempo, però, è prevalsa,
consolidandosi, l'opinione favorevole alla prima tesi: ed è appunto
su tale presupposto interpretativo che si fondano le censure mosse
dal giudice a quo alla disposizione impugnata.
5. - Al riguardo, questa Corte non può che ribadire quanto ha
già affermato nelle richiamate decisioni nn. 185 e 312 del 1985
circa il carattere sanzionatorio delle prescrizioni inerenti
all'affidamento in prova. Trattasi, invero, di norme di condotta che
investono l'intera attività del reo e comportano significative
limitazioni all'esercizio di una serie di diritti costituzionalmente
garantiti: sicché, qualunque sia la nozione di pena che si ritenga
di accogliere, non è dubbio che esse rientrino a pieno titolo tra
quelle restrizioni della libertà personale la cui imposizione l'art.
13 Cost. circonda di particolari cautele.
Posta questa premessa, non può non riconoscersi che il non tenere
in alcun conto, in caso di revoca, il già patito assoggettamento a
tali restrizioni nel pregresso periodo di affidamento costituisce un
risultato contrastante con quel
disposto costituzionale. Per convincersene, basti osservare che ogni
rigidità regressiva degli effetti nella revoca conduce a porre
l'affidamento in prova sullo stesso piano di misure clemenziali quali
la sospensione condizionale della pena (art. 168 c.p.) e l'amnistia,
l'indulto e la grazia condizionati (art. 596 c.p.p.), nei quali manca
del tutto un assoggettamento a restrizioni della libertà personale e
la realizzazione dell'evento posto in condizione è interamente
riportabile ad autonome determinazioni del soggetto.
Parimenti inaccettabile è, però, anche il risultato cui si
perviene coll'integrale scomputo del periodo di affidamento
antecedente alla revoca. Innanzitutto, ciò comporterebbe una non
giustificata parificazione delle situazioni di chi sino a tale
momento ha tenuto un comportamento osservante delle regole imposte e
di chi, invece, è soggetto alla revoca proprio per averle violate
fin dall'inizio. È evidente, inoltre, che in tal modo la condotta
violatrice delle prescrizioni resterebbe priva di qualsiasi sanzione,
e sarebbe depotenziato l'impulso ad un impegno del soggetto verso la
positiva conclusione dell'esperimento e, conseguentemente, menomata
la funzione rieducativa della misura. Infine, se la meccanica e
rigida parificazione in termini di durata (un giorno di pena
detentiva - un giorno di affidamento) tra sanzioni ben diversamente
afflittive - non a caso, sconosciuta a molti ordinamenti ove vigono
analoghi istituti di prova controllata - può ancora giustificarsi in
caso di esito positivo della prova, che la norma qui in esame presume
coincidente con un risultato di compiuta rieducazione; essa non può,
viceversa, ritenersi razionalmente fondata quando si constati che
tale risultato non è stato raggiunto.
6. - Il vero è, ad avviso della Corte, che entrambi i suesposti
orientamenti muovono da una sostanziale sopravalutazione di diversi
(e antitetici) profili dell'istituto, nessuno dei quali trova
compiuto e coerente sviluppo nella sua regolamentazione positiva e,
conseguentemente, nel suo concreto operare nella realtà fattuale.
Il primo, invero, oscillando tra gli opposti poli della
(indulgenziale) rinuncia a punire e dell'inderogabilità della pena,
accentua eccessivamente la portata rieducativa della misura, non a
caso oggi più realisticamente ridimensionata in termini di mero
contributo alla rieducazione; e, nel contempo, pone a base di essa
una sorta di "scambio" tra Stato e condannato ed intende la revoca
come sanzione per la violazione di tale patto, nell'implicito
presupposto che il fallimento della prova sia interamente ed in ogni
caso ascrivibile a responsabilità del condannato e che l'irrogazione
di un supplemento di pena conseguente all'integrale ripristino di
quella originaria si giustifichi con la violazione della fiducia in
lui riposta, oltre che con la modesta afflittività delle
prescrizioni.
Siffatta concezione non tiene adeguato conto del ruolo preminente
che, tra le prescrizioni imposte, hanno quelle modellate su già noti
strumenti di controllo sociale; e che l'efficacia di quelle più
specificamente finalizzate alla risocializzazione può in concreto
risentire sia di ben note carenze strutturali e finanziarie, sia -
almeno nell'originaria configurazione dell'istituto, qui considerata
- della devoluzione di penetranti compiti di controllo agli organi
deputati ad assistere il condannato, sia infine delle oggettive
difficoltà di attuazione della prescrizione relativa al lavoro, non
corredata da strumenti atti a fornirne la disponibilità. Giova
ricordare, in proposito, che sul legislatore incombe l'obbligo "di
tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma
anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme
atte a garantirle" (sent. n. 204 del 1974).
D'altra parte, l'addebitare interamente al condannato il
fallimento della prova significa trascurare, da un lato che questo
costituisce smentita non solo di impegni da lui consapevolmente
assunti, ma anche di giudizi predittivi potenzialmente fallibili,
anche perché misurati su comportamenti tenuti in ambiente
carcerario, che può notoriamente indurre ad atteggiamenti
artificiali; e, dall'altro, che, per le ragioni ora dette, un tale
risultato può essere anche, almeno in parte, frutto della concreta
carenza di strumenti di reinserimento nella vita sociale.
7. - L'opzione dell'integrale scomputo del periodo di affidamento,
d'altro canto, oltre a svalutare le esigenze di prevenzione generale
e speciale che la revoca pure sottende e ad impedire la ponderazione
tra sanzioni diversamente afflittive, non consente di misurare queste
sulla varietà delle situazioni che possono dar luogo a tale esito.
Al riguardo, occorre considerare che, poiché la legge distingue
le prescrizioni in obbligatorie e facoltative e non specifica il loro
concreto contenuto, il carico coercitivo che esse esprimono può
essere di volta in volta significativamente diverso, e può altresì
variare in corso di trattamento per effetto di eventuali modifiche
alle prescrizioni medesime. Inoltre, che - non definendo la legge i
requisiti del "comportamento incompatibile con la prosecuzione della
prova" che dà luogo alla revoca - questa può sottendere, oltre che
diversi apprezzamenti soggettivi, situazioni tra loro assai
differenti, rispetto alle quali il giudizio sulla trasgressione si
misura anche sulla diversa incisività delle prescrizioni
concretamente imposte.
In altri termini, tra i casi estremi del comportamento fin
dall'inizio inosservante - che conduce a non dare rilievo ad un
carico coercitivo rimasto privo di concreta incidenza sul condannato
- ed, all'opposto, del comportamento scrupolosamente osservante fin
quasi al termine della misura, cui segue la commissione di un fatto
comportante la revoca, vi è un'ampia zona grigia di situazioni
oggettivamente e soggettivamente differenziate in funzione di
molteplici fattori desumibili dalle considerazioni finora svolte e
dal modo in cui esse possono variamente combinarsi ed interagire.
8. - La norma impugnata, quale additata dal giudice a quo,
confligge dunque con gli artt. 13 e 3 Cost. Il non tener
conto del trascorso periodo di affidamento in caso di esito negativo
della prova equivale, invero, all'applicazione di una
sanzione per il comportamento incompatibile con la prosecuzione di
essa tenuto dal condannato. Ma in un sistema
costituzionale nel quale la libertà personale è solennemente
qualificata come inviolabile e soffre restrizioni solo
in presenza di particolari garanzie - puntualmente dettate nello
stesso art. 13 ed in una serie di altre disposizioni
(artt. 24, secondo comma, 25, secondo e terzo comma, 27 e 111, primo
e secondo comma Cost.) - l'irrogazione di sanzioni che si aggiungano
a quelle ritenute originariamente proporzionate al grado di
responsabilità del soggetto non può avvenire in assenza di
un'ulteriore condotta violatrice, addebitabile a costui, che
razionalmente le giustifichi.
Il collegamento tra lo stesso art. 13 e l'art. 3 Cost. impone,
inoltre, che analoga proporzione sussista tra la condotta ulteriore e
la sanzione aggiuntiva: sia nel senso che questa deve essere
astrattamente congrua e concretamente commisurata al grado di
disvalore della prima, sia nel senso che la previsione normativa deve
consentire il pari trattamento di condotte analoghe e la
differenziazione di quelle diverse. Questa Corte ha, invero, avuto
più volte occasione di sottolineare (cfr. sentt. 103 del 1982; 137 e
274 del 1983; 185 del 1985) come in materia di trattamento
sanzionatorio vigano i principi di proporzionalità ed
individualizzazione della pena: principi ai quali il legislatore
ordinario si è appunto ispirato, sia nel dettare i criteri di
determinazione della pena nella fase di cognizione (art. 133 c.p.),
sia nel fissare i principi del trattamento penitenziario (artt. 1 e
13 l. n. 354 del 1975), sia, infine, nel por mano ad una strategia
sanzionatoria differenziata con l'introduzione di sanzioni
sostitutive (l. n. 689 del 1981) e di misure alternative alla
detenzione (l. n. 354 cit.); ed agli stessi principi, nonché alla
connessa finalità rieducativa assegnata alla pena (art. 27, terzo
comma, Cost.), questa Corte ha ritenuto che debba essere adeguata la
disciplina delle riduzioni, in corso di esecuzione, della pena
originariamente inflitta (sent. 274/83 cit.).
Tali principi vanno, appunto, concretamente realizzati non solo
nella fase di cognizione, ma anche in quella esecutiva. Non ci si
può, invero, ancorare a criteri formali, ma è necessario tener
conto delle circostanze di contenuto sostanziale intervenute
successivamente alla fase di cognizione e perciò non considerate in
quella sede (cfr., da ultimo la sent. n. 108 del 1987, nonché, sotto
altro profilo, la sent. n. 115 dello stesso anno).
Alla stregua delle considerazioni finora svolte, i principi di
proporzionalità e individualizzazione della pena, cui la norma
impugnata va adeguata, esigono che la sezione (oggi, Tribunale) di
sorveglianza, nel procedere alla revoca dell'affidamento in prova per
comportamento incompatibile con la sua prosecuzione, debba
determinare la durata della residua pena detentiva da scontare,
tenendo conto, sia del periodo di prova trascorso dal condannato
nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di
queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento
che ha dato luogo alla revoca.
La Corte non si nasconde che ciò comporta l'attribuzione al
Tribunale di sorveglianza di un consistente potere: ma ciò è
fenomeno non solo ben noto - come si è detto - in altri ordinamenti,
ma coerente all'analogo potere spettante al predetto Tribunale e al
magistrato di sorveglianza in sede di ammissione della misura, di
controllo sul corso di essa e di individuazione dei presupposti per
la sua revoca. D'altra parte, non è certo inibito al legislatore di
dettare nuove regole che, in ottemperanza al precetto costituzionale,
valgano a stabilire puntuali criteri di valutazione e comparazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art.
47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), nella parte in cui - in caso di revoca del
provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per
comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non
consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena
detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni
patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso
periodo di affidamento in prova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte