Corte costituzionale

Ordinanza n. 344/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma terzo

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie

professionali) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1981 dal

Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Tremendi

Francesco e l'INAIL iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 1981;

visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che il Pretore di Milano, con ordinanza 14 gennaio 1981,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 85,

terzo comma d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e

malattie professionali), in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione, nella parte in cui subordina la corresponsione al marito

superstite della rendita dovuta per infortunio mortale occorso alla

moglie alla condizione che l'attitudine al lavoro del marito stesso sia

permanentemente inferiore a meno di un terzo;

Rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi

idonei ad individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla

rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella

causa di merito;

Ritenuto, pertanto, che è stata elusa la prescrizione dell'art. 23

legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre,

nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;

che di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130, 140,

257,258 e 259 del 1983), la questione deve essere dichiarata

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 85, terzo comma, d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali) proposta

in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione dal Pretore di

Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte