Corte costituzionale

Ordinanza n. 344/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 256 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1999

dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in

un procedimento penale, iscritta al n. 633 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento instaurato a norma

dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura penale, il giudice

per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna - chiamato a

provvedere sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico

ministero, in data 3 maggio 1999, a seguito della sentenza della

Corte costituzionale n. 410 del 1998 - ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, secondo (recte: primo) comma, 101, secondo comma, e 112

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 256 cod. proc. pen., "nella parte in cui consente di

opporre il segreto di Stato anche in relazione ad atti privi del

connotato della segretezza in quanto già contenuti ed acquisiti al

fascicolo processuale, o comunque ad atti che, venendo

contestualmente trasmessi alla A.G., perdono le loro caratteristiche

di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in

precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel

caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di

segretezza";

che nell'ordinanza di rimessione vengono riassunte le vicende

dalle quali hanno tratto origine i due conflitti di attribuzione tra

poteri dello Stato, sollevati dal Presidente del Consiglio dei

Ministri nei confronti della Procura della Repubblica di Bologna e

definiti da questa Corte, rispettivamente, con le sentenze n. 110 e

n. 410 del 1998;

che dopo aver riportato o sintetizzato alcuni passaggi della

motivazione delle menzionate sentenze, il giudice rimettente motiva

sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di

legittimità costituzionale e ne afferma la rilevanza;

che, quanto alla prima delle due condizioni di

proponibilità, il giudice a quo ritiene "non conforme né al

principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 2 (recte:

primo), Cost., né conforme alle norme a tutela della attività

giudiziaria (in primis art. 101, comma 2, e 112 Cost.) l'art. 256

c.p.p. laddove consente di opporre il segreto di Stato anche in

relazione ad atti privi del connotato della segretezza in quanto già

contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale, o comunque ad atti

che, venendo contestualmente trasmessi alla A.G. perdono le loro

caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il

segreto in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi

inefficace nel caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo

carattere di segretezza";

che la motivazione della rilevanza della sollevata questione

è affidata alla considerazione che, nel caso di specie, "si sono

ritenuti coperti dal segreto di Stato atti (quelli trasmessi dal

Questore di Bologna) che contestualmente venivano portati a

conoscenza della A.G., e che anzi in buona parte già erano in

possesso della stessa ... atti tutti che allo stato non sono

utilizzabili stante le citate pronunce della Corte, e che invece

potrebbero esserlo laddove la questione ... che qui si solleva fosse

ritenuta fondata";

che nel presente giudizio costituzionale, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento

il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo la declaratoria

di inammissibilità o di infondatezza della questione sollevata dal

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, e

riservandosi di svolgere deduzioni con una successiva memoria

illustrativa;

che in prossimità della data fissata per la camera di

consiglio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha depositato una

memoria nella quale si chiede che venga dichiarata l'infondatezza

della questione;

che nella stessa memoria si afferma la natura "funzionale"

del segreto di Stato, che "non cessa di essere tale per essere stato

rivelato a soggetti non legittimati a conoscerlo", e si contesta

l'assunto secondo il quale la conoscenza, da parte di un pubblico

funzionario non abilitato, di un documento coperto da segreto di

Stato farebbe venir meno il carattere della segretezza, ritenendo la

difesa erariale tale assunto inconciliabile con il principio che

impone di evitare che un fatto illecito sia portato a più gravi

conseguenze;

che anzi secondo l'Avvocatura presenterebbe "estremi

oggettivi di rilevanza penale" lo stesso comportamento del pubblico

ministero, il quale, "venuto a conoscenza di documenti coperti da

segreto di Stato, invece di restituirli immediatamente al legittimo

detentore, informare il Presidente del Consiglio ed astenersi

dall'utilizzarli ex artt. 191 e 526 c.p.p. li ha ... posti a base di

indagini strumentali all'azione penale così [a]vviando un processo

destinato alla progressiva diffusione del segreto".

Considerato che il giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Bologna dubita, in riferimento agli artt. 3, 101,

secondo comma, e 112 della Costituzione, della legittimità

costituzionale dell'art. 256 cod. proc .pen., "nella parte in cui

consente di opporre il segreto di Stato anche in relazione ad atti

privi del connotato della segretezza in quanto già contenuti ed

acquisiti al fascicolo processuale, o comunque ad atti che, venendo

contestualmente trasmessi alla A.G., perdono le loro caratteristiche

di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in

precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel

caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di

segretezza";

che il giudice a quo ritiene rilevante la sollevata questione

in quanto, nel caso di specie, "si sono ritenuti coperti dal segreto

di Stato atti (quelli trasmessi dal Questore di Bologna) che

contestualmente venivano portati a conoscenza della A.G., e che anzi

in buona parte già erano in possesso della stessa ... atti tutti che

allo stato non sono utilizzabili stante le citate pronunce della

Corte, e che invece potrebbero esserlo laddove la questione ... che

qui si solleva fosse ritenuta fondata";

che, nel motivare sulla rilevanza della prospettata

questione, il rimettente fa riferimento, innanzi tutto, alla sentenza

n. 110 del 1998, con la quale la Corte ha dichiarato non spettare al

pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Bologna, né acquisire, né utilizzare, sotto

alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui

quali era stato legalmente opposto e confermato dal Presidente del

Consiglio dei Ministri il segreto di Stato, né trarne comunque

occasione di indagine ai fini del promovimento dell'azione penale,

annullando conseguentemente gli atti di indagine compiuti sulla base

di fonti di prova coperte dal segreto di Stato, nonché la

sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio;

che, a séguito di tale sentenza, il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Bologna, al quale gli atti erano

stati restituiti dal giudice per le indagini preliminari, reiterava

la richiesta di rinvio a giudizio, eliminando da questa i riferimenti

ai documenti trasmessi dalla Questura di Bologna;

che con ricorso del 10 luglio 1998, depositato il 14 luglio

1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevava un nuovo

conflitto di attribuzione nei confronti del pubblico ministero, in

persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio formulata

in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari del SISDE e di

funzionari di polizia che con i primi avevano collaborato, e che si

assumeva nuovamente basata su fonti di prova incise dal segreto di

Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 12

della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

che, in accoglimento del secondo ricorso del Presidente del

Consiglio, la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 410

del 1998 - anch'essa richiamata dal rimettente in sede di motivazione

sulla rilevanza - con la quale ha dichiarato non spettare al pubblico

ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Bologna, rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio

utilizzando fonti di prova acquisite in violazione del segreto di

Stato già accertata con la precedente sentenza della Corte

costituzionale n. 110 dello stesso anno ed ha annullato la richiesta

di rinvio a giudizio in data 5 maggio 1998;

che, con le sentenze n. 110 e 410 del 1998, questa Corte ha

già disposto l'inutilizzabilità nel processo degli atti di cui si

tratta, non in applicazione dell'impugnato art. 256 cod. proc. pen.,

bensì in ragione dei princi'pi costituzionali posti a tutela del

segreto di Stato e del principio di correttezza e lealtà che deve

ispirare i rapporti tra autorità giudiziaria e Presidente del

Consiglio dei Ministri, assunti a parametro per la risoluzione dei

conflitti di attribuzione sollevati da quest'ultimo, non potendo i

conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato essere definiti in

applicazione di scelte rimesse al legislatore ordinario (sentenza

n. 385 del 1996);

che, in particolare, con la sentenza n. 410 del 1998, questa

Corte ha già inoppugnabilmente definito la controversia in merito

all'utilizzabilità degli stessi atti, sui quali è stato opposto e

confermato il segreto di Stato, cui fa riferimento il giudice a quo

statuendo in via definitiva sulla non spettanza al pubblico ministero

del potere di utilizzarli ed annullando la richiesta di rinvio a

giudizio basata sugli stessi;

che, derivando inequivocabilmente, e in via definitiva, la

sanzione dell'inutilizzabilità degli atti di cui si tratta, non già

dall'art. 256 cod. proc. pen., bensì dalle due citate sentenze della

Corte costituzionale, sottratte dall'art. 137, ultimo comma, della

Costituzione, a qualsiasi forma, anche indiretta o impropria, di

impugnazione, il giudice a quo avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio a

norma dell'art. 191, comma 2, cod. proc. pen.;

che, per le ragioni su esposte, non residuava nel

procedimento penale a quo alcuno spazio per fare applicazione, ai

fini dell'identificazione degli atti non utilizzabili, dell'art. 256

cod. proc. pen., né quindi per dubitare della sua legittimità

costituzionale;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale si appalesa ictu oculi irrilevante e deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 256 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101,

secondo comma, e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il cancelliere: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte